Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.
Art. 2
Articolo 2
Applicabilita' della Convenzione di Chicago
Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle norme della Convenzione inquantoche' tali norme sono applicabili ai servizi aerei internazionali.
Applicabilita' della Convenzione di Chicago
Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle norme della Convenzione inquantoche' tali norme sono applicabili ai servizi aerei internazionali.