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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

Art. 12

Articolo 12
Rappresentanza delle aerolinee
1) Ciascuna Parte accordera' all'aerolinea designata dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocita', il diritto di mantenere negli scali specificati nella rotta di linea sul suo territorio gli uffici ed il personale amministrativo tecnico e commerciale selezionato tra i cittadini dell'una o dell'altra Parte o di entrambe le Parti Contraenti, in base a quanto possa essere necessario per le esigenze dell'aerolinea designata.
2) Sara' autorizzato l'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio dell'una o dell'altra Parte, qualora non sia disponibile personale dell'una o dell'altra Parte Contraente, sotto riserva dell'approvazione delle Autorita' competenti.
3) Tutto il personale di cui sopra sara' soggetto alle leggi attinenti alla accettazione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, come leggi, regolamenti e requisiti amministrativi applicabili in tale territorio.
4) Il numero di tale Personale stabilito per mezzo di accordo tra le aerolinee designate sara' sottoposto per approvazione alle Autorita' competenti di entrambe le Parti Contraenti.
5) Ciascuna Parte Contraente provvedera' a tutta l'assistenza ed ai servizi necessari per gli uffici ed il personale di cui sopra.