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Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.