Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.