Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.
Art. 2
Articolo 2
Le Alte Parti contraenti ribadiscono l'inaccettabilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati quale strumento per la soluzione delle controversie internazionali, che dovranno essere risolte con mezzi pacifici.
La Repubblica italiana e l'Ucraina opereranno congiuntamente per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della Carta statutaria dell'ONU ed una piena valorizzazione delle sue potenzialita', per assicurare la supremazia del diritto internazionale e per garantire la sicurezza collettiva cosi' come quella di ogni stato membro.
In ambito europeo le Alte Parti contraenti si impegnano a contribuire alla creazione e all'efficace funzionamento dei meccanismi per la soluzione pacifica delle controversie e la prevenzione dei conflitti.
Le Alte Parti contraenti ribadiscono l'inaccettabilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati quale strumento per la soluzione delle controversie internazionali, che dovranno essere risolte con mezzi pacifici.
La Repubblica italiana e l'Ucraina opereranno congiuntamente per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della Carta statutaria dell'ONU ed una piena valorizzazione delle sue potenzialita', per assicurare la supremazia del diritto internazionale e per garantire la sicurezza collettiva cosi' come quella di ogni stato membro.
In ambito europeo le Alte Parti contraenti si impegnano a contribuire alla creazione e all'efficace funzionamento dei meccanismi per la soluzione pacifica delle controversie e la prevenzione dei conflitti.