Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.
Art. 21
Articolo 21
Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti contraenti.
Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.
Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti contraenti.
Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.