N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.

Art. 21

Articolo 21
Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti contraenti.
Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.