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Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.

Art. 7

Articolo 7
Le Alte Parti contraenti istituiranno un Consiglio italo-ucraino per la cooperazione economica, industriale e finanziaria.
Il Consiglio sotto la Presidenza da parte italiana del Ministro degli Affari Esteri e da parte ucraina di un membro del governo o di loro delegati, si riunira' almeno una volta l'anno.
Sotto l'egida del Consiglio lavorera' un Comitato imprenditoriale per la cooperazione con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economico-commerciali tra i due Paesi.
Il Consiglio puo' altresi' istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale negli altri campi che presentino un interesse particolare per le Parti.