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Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.

Art. 13

Articolo 13
Gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana negli Accordi bilaterali con l'Ucraina rispettano le competenze dell'Unione Europea e le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonche' le altre disposizioni concordate tra gli Stati membri dell'Unione Europea in attuazione del sistema comunitario.