Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.
Art. 13
Articolo 13
Gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana negli Accordi bilaterali con l'Ucraina rispettano le competenze dell'Unione Europea e le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonche' le altre disposizioni concordate tra gli Stati membri dell'Unione Europea in attuazione del sistema comunitario.
Gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana negli Accordi bilaterali con l'Ucraina rispettano le competenze dell'Unione Europea e le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonche' le altre disposizioni concordate tra gli Stati membri dell'Unione Europea in attuazione del sistema comunitario.