Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione.
Art. 8
Articolo 8
Fondi di deposito
Il Segretario esecutivo puo' accettare a nome della Commissione contributi volontari, in contanti o non, versati dai membri della Commissione o provenienti da altre fonti, con riserva che l'applicazione di questi contributi volontari sia compatibile con i principi, gli scopi e le attivita' della Commissione. Il Segretario esecutivo istituisce fondi di deposito per gestire tali contributi volontari e ne rende conto alla Commissione o al Consiglio.
Fondi di deposito
Il Segretario esecutivo puo' accettare a nome della Commissione contributi volontari, in contanti o non, versati dai membri della Commissione o provenienti da altre fonti, con riserva che l'applicazione di questi contributi volontari sia compatibile con i principi, gli scopi e le attivita' della Commissione. Il Segretario esecutivo istituisce fondi di deposito per gestire tali contributi volontari e ne rende conto alla Commissione o al Consiglio.