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Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione.

Art. 13

Articolo 13
Comitati
1. Il Comitato permanente delle questioni finanziarie ed amministrative in seno al quale ciascun Stato membro della Commissione puo' essere rappresentato, offre pareri alla Commissione su questioni inerenti al Segretario esecutivo ed al personale, al bilancio preventivo, alla data ed al luogo delle sessioni ed alle pubblicazioni della Commissione nonche' su ogni altra questione di cui puo' essere investito dalla Commissione.
Il Comitato sceglie il suo Presidente.
2. Il Comitato permanente della ricerca e delle statistiche, in seno al quale ciascuno Stato membro puo' essere rappresentato, mette a punto e raccomanda alla Commissione le politiche e le procedure per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione delle statistiche sulla pesca eventualmente necessarie affinche' la Commissione possa disporre in ogni momento di statistiche complete attuali e corrispondenti a tutte le attivita' della pesca nella zona della Convenzione. Il Comitato sottopone ad un esame costante i programmi di ricerca in corso di esecuzione nella zona della Convenzione e mette a punto e raccomanda periodicamente alla Commissione modifiche ai programmi esistenti, o nuovi programmi nella misura in cui siano ritenuti auspicabili. Inoltre offre pareri alla Commissione su ogni altra questione scientifica di cui puo' essere investito. Il Comitato sceglie il suo Presidente.
3. La Commissione puo' istituire ogni altro Comitato che riterra' necessario.
4. Il Regolamento interno applicabile al funzionamento della Commissione si applica mutatis mutandis, salvo per quanto riguarda la composizione dell'Ufficio di Presidenza, a questi comitati, ma puo' essere completato da articoli supplementari relativi al funzionamento delle loro riunioni e all'esercizio delle loro funzioni e competenze.