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Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione.

Annesso I - art. XI

ARTICOLO XI
1. Le Parti contraenti hanno convenuto che debbano esservi rapporti di lavoro tra la Commissione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. A tal fine, la Commissione intraprendera' negoziati con l'Organizzazione in vista di concludere un accordo ai sensi dell'articolo XIII dell'Atto costitutivo dell'0rganizzazione. Questo accordo prevede in particolar modo che il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura indichi un rappresentante che partecipi senza diritto di voto a tutte le sessioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari.
2. Le Parti contraenti hanno convenuto che una collaborazione dovra' instaurarsi tra la Commissione ed altre commissioni per la pesca ed organizzazioni scientifiche internazionali in grado di contribuire ai suoi lavori. La Commissione puo' concludere accordi con queste commissioni ed organizzazioni.
3. La Commissione puo' invitare ogni organizzazione internazionale appropriata ed ogni governo che, senza essere membro della Commissione, fa parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualunque delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite ad inviare osservatori alle sessioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari.