N NORME. red.it

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed ammessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto da ciascuno degli atti stessi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Protocollo

Art. 1

PROTOCOLLO
mirante ad emendare il paragrafo 2 dell'articolo X della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
le Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, adottata a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966,
Hanno convenute quanto segue:
ARTICOLO 1
Il paragrafo 2 dell'articolo X della Convenzione e' modificato come segue:
"2. Ciascuna Parte contraente versera' a titolo di contributo annuo al bilancio preventivo della Commissione, un importo calcolato secondo lo schema definito nel Regolamento finanziario dopo che sia stato adottato dalla Commissione. Nell'adottare questo schema la Commissione considerera' inter alia i contributi di base fissi dovuti da ciascuna Parte contraente come membro della Commissione e delle sotto-commissioni, la somma del peso vivo e del pescato di tonnidi e specie affini dell'Atlantico e del peso netto della sua produzione di conserve di queste specie, nonche' del suo livello di sviluppo economico.
Lo schema dei contributi annuali che compare nel Regolamento finanziario puo' essere stabilito o modificato solo con l'accordo di tutte le Parti contraenti presenti e che partecipano al voto. Le Parti contraenti devono esserne informate con un anticipo di novanta giorni.

Art. 2

ARTICOLO 2
L'originale del presente Protocollo il cui testo francese inglese e spagnolo fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Esso sara' aperto alla firma a Madrid il 5 giugno 1992 e successivamente a Roma. Le Parti contraenti alla Convenzione che non hanno firmato il Protocollo possono tuttavia depositare in ogni tempo il loro strumento di accettazione. Il Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura invia una copia certificata conforme del presente Protocollo a ciascuna delle Parti contraenti alla Convenzione.

Art. 3

ARTICOLO 3
Il presente Protocollo entra in vigore per tutte le Parti contraenti il novantesimo giorno successivo al deposito presso il Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dell'ultimo strumento di approvazione di ratifica o di accettazione di tre quarti delle Parti contraenti, compresa la totalita' delle Parti considerate al 5 giugno 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) come paesi sviluppati ad economia di mercato. Ogni Parte contraente che non fa parte di questa categoria di paesi potra' entro i sei mesi successivi alla notifica dell'adozione del Protocollo da parte del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, chiedere a quest'ultimo la sospensione dell'entrata in vigore di tale Protocollo. Saranno applicate mutatis mutandis le disposizioni enunciate nell'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo XIII della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

Art. 4

ARTICOLO 4
Lo schema di calcolo dell'importo del contributo di ciascuna Parte contraente definito dal Regolamento finanziario sara' applicato a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo.
Regolamento interno

Art. 1

COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE
DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO
Regolamento interno
Articolo 1
Rappresentanza
1. Ciascuno Stato Membro della Commissione e' rappresentato in seno alla Commissione da tre delegati al massimo.
2. Ciascuno Stato Membro comunica al Segretario esecutivo, il prima possibile, i nomi dei suoi delegati alla Commissione e del suo corrispondente nominato in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo, ed ogni modifica che potrebbe essere apportata.
3. Ad ogni riunione della commissione i delegati di ciascun Stato Membro sono abilitati a farsi accompagnare dai loro esperti e consiglieri i cui nomi saranno comunicati al Segretario esecutivo all'inizio di tale riunione o preliminarmente.
4. Ciascuno Stato Membro della Commissione indica un corrispondente la cui responsabilita' principale e' di garantire la corrispondenza per conto del suo paese durante gli intervalli tra le riunioni.

Art. 2

Articolo 2
Sessioni ordinarie della Commissione
1. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni alla data e nel luogo determinati dalla Commissione.
2. Il Segretario esecutivo avvisa circa la riunione di ogni sessione ordinaria tutti gli Stati Membri della Commissione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed ogni governo e organizzazione internazionale invitata dalla Commissione ad inviare osservatori alla sessione. Gli avvisi di convocazione sono di regola inviati almeno novanta giorni prima dell'apertura della sessione.

Art. 3

Articolo 3
Sessioni straordinarie della Commissione
1. La Commissione puo' riunirsi in ogni momento in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza degli Stati membri o per decisione del Consiglio. La data ed il luogo delle sessioni straordinarie sono stabilite dal Consiglio o dal Presidente della Commissione.
2. Il Segretario esecutivo informa della riunione di ogni sessione straordinaria tutti gli Stati membri della Commissione l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed ogni governo o organizzazione internazionale invitato dalla Commissione ad inviare osservatori alla sessione. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno trenta giorni prima dell'apertura della sessione.

Art. 4

Articolo 4
Rappresentanza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
La Commissione invita un rappresentante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nominato dal suo Direttore generale, a partecipare a tutte le sedute della Commissione ma senza diritto di voto. Questo rappresentante puo' essere accompagnato da esperti e da consiglieri.

Art. 5

Articolo 5
Osservatori
La Commissione puo' invitare organizzazioni internazionali ed ogni governo che senza essere membro della Commissione fa parte delle Nazioni Unite o di una qualunque delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite ad inviare osservatori alle sue sessioni. Gli osservatori possono su autorizzazione del Presidente prendere la parola dinnanzi alla riunione alla quale sono stati invitati a partecipare in altro modo ai suoi lavori, ma senza diritto di voto.

Art. 6

Articolo 6
Scelta del Presidente e dei Vice-presidenti
1. Il presidente, il primo Vice-presidente ed il secondo Vice- presidente sono scelti dalla Commissione tra vari Stati Membri in ciascuna sessione ordinaria della Commissione ed esercitano i loro mandati per un periodo avente inizio alla fine della sessione ordinaria della Commissione e che termina alla fine della seguente sessione ordinaria.
2. Il Presidente, il primo Vice-Presidente ed il secondo Vice- Presidente non possono essere eletti per piu' di due mandati esecutivi.
3. In assenza del Presidente, le funzioni di presidente sono esercitate dal primo Vice-Presidente, o in assenza di quest'ultimo dal secondo Vice-presidente.

Art. 7

Articolo 7
Funzioni del Presidente e dei Vice-presidenti
I poteri e le funzioni del Presidente sono le seguenti:
a) pronuncia l'apertura e la chiusura di ciascuna seduta della Commissione e del Consiglio;
b) dirige il dibattito durante le sedute ed assicura l'applicazione del presente Regolamento;
c) da' la parola e limita la durata degli interventi;
d) delibera sulle mozioni d'ordine, con riserva del diritto di ogni delegato di chiedere che una qualunque decisione del Presidente sia sottoposta alla Commissione o al Consiglio per decisione;
e) mette ai voti le proposte ed annuncia i risultati degli scrutini;
f) firma, a none della Commissione o del Consiglio un resoconto dei dibattiti di ciascuna sessione della Commissione o del Consiglio che sara' trasmesso ai membri della Commissione;
g) adempie in linea di massima tutte le funzioni che gli sono conferite dalla Commissione o dal Consiglio o in virtu' della Convenzione.

Art. 8

Articolo 8
Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione ordinaria e' stabilito dal Segretario esecutivo previa consultazione con il Presidente ed e' allegato all'avviso di convocazione trasmesso dal Segretario esecutivo secondo l'articolo 2 paragrafo 2.
2. Ogni proposta concernente:
a) gli emendamenti al Regolamento interno;
b) gli emendamenti al Regolamento finanziario;
c) le decisioni relative alla creazione ed alla modifica delle sottocommissioni (salvo quanto concerne i Membri) a titolo dell'articolo VI della Convenzione;
d) le raccomandazioni ai sensi dell'articolo VIII paragrafo 1 della Convenzione;
e) gli emendamenti alla Convenzione ai sensi dell'articolo XIII paragrafo 1, della Convenzione;
deve, per essere oggetto di una decisione della Commissione, essere stata iscritta all'ordine del giorno provvisorio. Per le sessioni ordinarie ogni proposta di tale natura dovra' essere anche essere stata oggetto di una memorandum esplicativo indirizzato agli Stati Membri almeno sessanta giorni prima della data dalla riunione.
3. Il Segretario esecutivo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione straordinaria dopo aver consultato il Presidente sui punti che sono oggetto della riunione. Il Segretario esecutivo trasmette quest'ordine del giorno con l'avviso di convocazione che invia secondo l'articolo 3 paragrafo 2.

Art. 9

Articolo 9
Voto
1. Ciascuno Stato Membro dispone di un voto.
2. Le decisioni della Commissione sono adottate alla maggioranza dei suoi Stati membri con riserva delle disposizioni dell'articolo VIII paragrafo 1 (b) (i) e dell'articolo X paragrafo 2 (c) della Convenzione.
3. Il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati membri della Commissione.
4. Il Presidente, o il Vice presidente che agisce in qualita' di Presidente, non ha diritto di voto ma puo' incaricare un altro delegato, un esperto o un consigliere della sua delegazione di votare in sua vece.
5. I voti avvengono a mano alzata mediante appello nominale o per scrutinio segreto.
6. Un voto per appello nominale ha luogo a richiesta di uno Stato membro della Commissione. Il voto per appello nominale avviene chiamando secondo l'ordine alfabetico inglese i nomi di tutti gli Stati membri della Commissione abilitati a partecipare al voto. Il Presidente tira a sorte il nome del primo votante.
7. Ogni questione puo' essere decisa per scrutinio segreto se la Commissione cosi' decide.
8. Nell'intervallo delle sessioni della Commissione, in caso di particolare necessita', e' possibile il voto per corrispondenza o con ogni altro mezzo di comunicazione. I voti sono comunicati al Presidente della Commissione dal corrispondente di ciascuno Stato membro.
9. Il diritto di voto di ogni Paese membro della Commissione puo' essere da essa sospeso se l'arretrato dei contributi di tale Stato membro e' pari o superiore ai contributi da esso dovuti per i due anni precedenti.

Art. 10

Articolo 10
Sedute pubbliche e private
Le sedute della Commissione sono pubbliche a meno che la Commissione non decida diversamente.

Art. 11

Articolo 11
Consiglio
1. Il Consiglio e' costituito dal Presidente e dai Vice-presidenti della Commissione e di rappresentanti degli Stati membri in numero di almeno quattro e al massimo di otto. Se il numero dei membri della Commissione e' superiore a 40, potranno essere eletti al Consiglio rappresentanti di altri due Stati membri della Commissione. Gli Stati Membri della Commissione che hanno dei loro cittadini come Presidente e Vice-Presidente non possono essere eletti Membri del Consiglio. Il Presidente della Commissione presiede le sedute del Consiglio.
2. A ciascuna sessione ordinaria, la Commissione elegge i suoi Stati Membri che saranno rappresentanti al Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo V paragrafo 1 della Convenzione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta nell'intervallo di due sessioni ordinarie della Commissione ed svolge ogni altra riunione che la Commissione potra' stabilire.
4. Il Consiglio esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalla Convenzione ed ogni altra funzione che la Commissione potra' affidargli.
5. Il regolamento interno applicabile al funzionamento della Commissione si applica mutatis mutandis al Consiglio ma puo' essere completato da articoli supplementari adottati dal Consiglio con riserva che la Commissione li confermi.

Art. 12

Articolo 12*
Sotto-Commissioni
1. La Commissione puo' istituire sotto-commissioni per specie, gruppi di specie o settori geografici.
2. Ciascuno Stato Membro che partecipa ai lavori di qualunque Sotto-commissione istituita ai sensi dell'articolo VI della Convenzione e' rappresentato in questa sotto-commissione dai suoi delegati o loro supplenti, che possono essere coadiuvati da esperti o da consiglieri.
3. La sotto-commissione si riunisce in sessione ordinaria assieme alla sessione ordinaria della Commissione. Tutte le altre sessioni della sotto-commissione possono aver luogo sul posto ed alle date decise dalla Commissione o dalla sotto-commissione stessa dopo aver riferito alla Commissione. Ciascuna sotto-commissione sceglie il suo Presidente.
4. Sono membri di una sotto-commissione tutti gli Stati membri che durante una sessione ordinaria della Commissione, notificano a quest'ultima il loro desiderio di essere considerati come membri della sotto-commissione. La composizione di ciascuna sotto-commissione sara' esaminata in ciascuna delle sessioni ordinarie della Commissione.
5. I Paesi che diverranno membri della Commissione nel periodo compreso tra due delle sue riunioni ordinarie potranno divenire membri di una o piu' sotto-commissioni mediante notifica scritta in questo senso al Presidente della Commissione, che dovra' informarne gli altri paesi membri. Il Presidente dovra' inoltre informare la Commissione nella sua successiva riunione ordinaria, della inclusione del nuovo membro nella o nelle sotto-commissioni. L'inclusione sara' effettiva alla data della notifica al Presidente, a meno che tale notifica non specifichi un'altra data.
6. Nessun paese membro potra' ritirarsi dalle sotto-commissioni di cui fa parte durante il periodo compreso tra due riunioni ordinarie.
7. Il regolamento interno applicabile al funzionamento della Commissione si applica mutatis mutandis, salvo per quanto riguarda la composizione dell'Ufficio, ad ogni sotto-commissione ma puo' essere completato da articoli supplementari relativi al funzionamento delle sue riunioni e l'esercizio delle sue funzioni e competenze in virtu' dell'articolo VI della Convenzione.

*Note
1. Nella sua Seconda Riunione ordinaria (Madrid
novembre-dicembre 1972) il Consiglio decide di modificare
l'articolo 12 del Regolamento interno della Commissione,
conservando i punti 1-2-3 e 4 ed incorporando un nuovo
testo per i punti 5 e 6. Il punto 5 del testo primitivo e'
mantenuto, ma diviene il punto 7. (Rapporto biennale
1972-73, Ia parte - Appendice 1 all'Annesso 4).
2. Nella sua terza riunione ordinaria (Parigi,
novembre-dicembre 1973) la Commissione adotta la
risoluzione del Consiglio.
(Rapporto Biennale 1972-73 II Parte).

Art. 13

Articolo 13
Comitati
1. Il Comitato permanente delle questioni finanziarie ed amministrative in seno al quale ciascun Stato membro della Commissione puo' essere rappresentato, offre pareri alla Commissione su questioni inerenti al Segretario esecutivo ed al personale, al bilancio preventivo, alla data ed al luogo delle sessioni ed alle pubblicazioni della Commissione nonche' su ogni altra questione di cui puo' essere investito dalla Commissione.
Il Comitato sceglie il suo Presidente.
2. Il Comitato permanente della ricerca e delle statistiche, in seno al quale ciascuno Stato membro puo' essere rappresentato, mette a punto e raccomanda alla Commissione le politiche e le procedure per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione delle statistiche sulla pesca eventualmente necessarie affinche' la Commissione possa disporre in ogni momento di statistiche complete attuali e corrispondenti a tutte le attivita' della pesca nella zona della Convenzione. Il Comitato sottopone ad un esame costante i programmi di ricerca in corso di esecuzione nella zona della Convenzione e mette a punto e raccomanda periodicamente alla Commissione modifiche ai programmi esistenti, o nuovi programmi nella misura in cui siano ritenuti auspicabili. Inoltre offre pareri alla Commissione su ogni altra questione scientifica di cui puo' essere investito. Il Comitato sceglie il suo Presidente.
3. La Commissione puo' istituire ogni altro Comitato che riterra' necessario.
4. Il Regolamento interno applicabile al funzionamento della Commissione si applica mutatis mutandis, salvo per quanto riguarda la composizione dell'Ufficio di Presidenza, a questi comitati, ma puo' essere completato da articoli supplementari relativi al funzionamento delle loro riunioni e all'esercizio delle loro funzioni e competenze.

Art. 14

Articolo 14
Segretario esecutivo e personale della Commissione
1. La Commissione nomina il Segretario esecutivo e stabilisce la durata del mandato, il tasso di retribuzione e le spese di viaggio del Segretario esecutivo e dei membri del personale della Commissione e puo' adottare i regolamenti che ritiene auspicabili in queste materie.
2. Il Segretario esecutivo deve, con riserva del diritto di controllo esercitato dalla Commissione, adempiere a tutte le funzioni che gli sono conferite ai sensi della Convenzione e del presente Regolamento e ad ogni altra incombenza che possa essergli affidata periodicamente dalla Commissione o dal Consiglio.
3. I membri del personale, compreso il Vice-Segretario esecutivo, sono nominati dal Segretario esecutivo e dipendono dalla sua autorita'.
4. Il Segretario esecutivo ha il potere di delegare al Vice-Segretario esecutivo o in sua assenza al membro piu' alto in grado del personale tutti i poteri che puo' ritenere necessari per un soddisfacente esercizio delle sue responsabilita'.

Art. 15

Articolo 15
Rapporti e Resoconti
1. La Commissione sottopone ogni due anni a tutti gli Stati membri della Commissione un rapporto sui suoi lavori e sulle sue conclusioni.
2. Alla fine di ciascuna sessione il rapporto approvato dalla Commissione e' trasmesso dal Segretario esecutivo a tutti gli Stati Membri della Commissione, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed ad ogni governo o organizzazione internazionale invitata ad inviare osservatori alla sessione.
3. Alla fine di ciascuna sessione, il Consiglio, le sotto-commissioni e gli altri organi sussidiari adottano un rapporto sottoposto all'organismo dal quale dipendono.
Regolamento finanziario

Art. 1

COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE
DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO
REGOLAMENTO FINANZIARIO
Il presente testo stabilisce le regole di gestione finanziaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in appresso denominata la "Commissione") istituita dalla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonni dell'Atlantico (in appresso denominata "la Convenzione").
Articolo 1
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario della Commissione comprende i due anni civile successivi alla data normale della sessione ordinaria della Commissione, a meno che quest'ultima non decida diversamente.

Art. 2

Articolo 2
Bilancio preventivo
1. Il Segretario esecutivo prepara e presenta alla sessione ordinaria della Commissione le previsioni di bilancio per l'esercizio finanziario successivo.
2. Le previsioni di bilancio sono inviate dal Segretario esecutivo ai membri della Commissione almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'apertura della sessione ordinaria della Commissione durante la quale devono essere esaminate. Le previsioni di bilancio sono accompagnate da informazioni ed esposti circostanziati che possono essere richiesti dalla Commissione o giudicati necessari dal Segretario esecutivo.
3. Le previsioni di bilancio vertono sui proventi e sulle spese dell'esercizio finanziario cui fanno riferimento e sono espresse in dollari USA.
4. Le previsioni di bilancio sono suddivise, secondo le funzioni della Commissione, in capitoli e se del caso in sotto-capitoli.

Art. 3

Articolo 3
Gestione dei crediti
1. La commissione, votando i crediti per il seguente esercizio finanziario, autorizza il Segretario esecutivo ad intraprendere spese e ad effettuare pagamenti conformi all'oggetto ed entro i limiti dei crediti votati.
2. Il Segretario esecutivo puo' inoltre effettuare spese a fronte di esercizi futuri prima che i crediti siano stati votati, qualora tali impegni sono necessari per garantire il funzionamento continuo ed efficace della Commissione sotto riserva che tali impegni si limitino a fabbisogni amministrativi di natura permanente e non superino l'importo dei crediti iscritti a tale titolo al bilancio dell'esercizio in corso.
3. I crediti coprono le spese durante l'esercizio finanziario cui fanno riferimento. I crediti non impegnati allo scadere dell'esercizio finanziario sono riportati al bilancio preventivo dell'esercizio successivo, a meno che la Commissione non decida diversamente.
4. Il Segretario esecutivo puo' effettuare bonifici all'interno di uno stesso capitolo di bilancio; deve rendere conto di tali bonifici alla Commissione o al Consiglio.
5. In caso di particolare necessita', il Segretario esecutivo dopo aver ottenuto l'approvazione del Presidente della Commissione puo' procedere a giroconti tra i vari capitoli del bilancio preventivo; esso dovra' rendere conto alla Commissione o al Consiglio di tali giroconti.

Art. 4

Articolo 4
Risorse
1. Le spese previste nel bilancio preventivo di un esercizio finanziario sono coperte dai contributi annuali versati dai membri della Commissione secondo le disposizioni dei paragrafi 2 (a) e 2 (b) dell'articolo X della Convenzione e dai contributi versati dai membri della Commissione secondo il paragrafo 2 (c) dell'articolo X della Convenzione.
2. Dopo che la Commissione ha adottato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario, il Segretario esecutivo ne trasmette copie a tutti i Membri della Commissione per notificar loro l'ammontare del loro contributo corrispondente a ciascun anno dell'esercizio finanziario invitandoli a pagare questo importo.
3. I contributi al bilancio sono pagabili nella moneta determinata dalla Commissione.
4. I nuovi membri della Commissione ammessi durante il primo semestre di un anno qualunque sono tenuti a versare per intero l'ammontare del contributo annuale che sarebbe stato loro richiesto se avessero fatto parte della Commissione al momento del calcolo dei contributi annuali secondo il paragrafo 2 dell'articolo X della Convenzione.
5. I nuovi membri della Commissione ammessi durante l'ultimo semestre di un anno qualunque sono tenuti a pagare la meta' del contributo annuale di cui al paragrafo 4 di cui sopra.
6. Le spese di bilancio di un esercizio finanziario possono anche essere coperte con i contributi volontari dei membri della Commissione o di altra provenienza, e con altri proventi spettanti alla Commissione.

Art. 5

Articolo 5
Fondi diversi
Ai fini della contabilita' relativa alle spese della Commissione, sono istituiti un Fondo generale, un Fondo di rotazione ed i fondi di deposito che la Commissione puo' decidere di costituire periodicamente.

Art. 6

Articolo 6
Fondo generale
Il Fondo generale sara' accreditato:
(a) con i contributi annuali dei membri della Commissione
(b) con i proventi spettanti alla Commissione e
(c) con i prelievi effettuati sul Fondo di rotazione.

Art. 7

Articolo 7
Fondo di rotazione
1. La Commissione stabilisce l'ammontare del Fondo di rotazione e determina gli anticipi dei membri della Commissione necessari al mantenimento del Fondo.
2. I contributi dei membri della Commissione sono stabiliti secondo le stesse basi di quelle previste al paragrafo 2 (c) dell'articolo X della Convenzione.
3. La Commissione stabilisce l'ammontare degli anticipi dovuti dai nuovi Membri. A meno che la Commissione non decida diversamente, l'anticipo dovuto da un nuovo membro e' considerato come un aumento del Fondo di rotazione.
4. Il Fondo di rotazione e' destinato a finanziare le operazioni della Commissione nell'attesa del recupero dei contributi annuali e per ogni altro fine che la Commissione riterra' necessario. I prelievi effettuati dal Fondo di rotazione per finanziare il funzionamento della Commissione in attesa del recupero dei contributi annuali sono rimborsati, dal Fondo generale il prima possibile.

Art. 8

Articolo 8
Fondi di deposito
Il Segretario esecutivo puo' accettare a nome della Commissione contributi volontari, in contanti o non, versati dai membri della Commissione o provenienti da altre fonti, con riserva che l'applicazione di questi contributi volontari sia compatibile con i principi, gli scopi e le attivita' della Commissione. Il Segretario esecutivo istituisce fondi di deposito per gestire tali contributi volontari e ne rende conto alla Commissione o al Consiglio.

Art. 9

Articolo 9
Compatibilita'
1. Il Segretario esecutivo tiene la contabilita' e prepara conti provvisori alla fine del primo anno civile dell'esercizio finanziario, e i conti definitivi alla fine dell'esercizio finanziario. I conti provvisori ed i conti definitivi sono presentati in dollari degli Stati Uniti e devono indicare:
a) i proventi e le spese di tutti i fondi;
b) l'utilizzazione dei crediti aperti, in particolare:
i) le aperture di crediti iniziali,
ii) le aperture di crediti, modificate dai bonifici
iii) i crediti, qualora ve ne siano, diversi da quelli aperti dalla Commissione;
iv) le somme imputate su tali crediti aperti o su altri crediti;
c) l'attivo o il passivo della Commissione.
2. Devono essere mantenute contabilita' distinte per ciascun fondo di deposito.
3. Il Segretario esecutivo sottopone i conti di ciascun anno civile ai revisori dei conti entro i novanta giorni successivi alla fine dell'anno civile.

Art. 10

Articolo 10
Deposito di fondi
Il Segretario esecutivo indica la banca o le banche in cui debbono essere depositati i fondi della Commissione e rende conto al Consiglio di tutti questi depositi.

Art. 11

Articolo 11
Investimento di fondi
1. Il Segretario esecutivo e' autorizzato ad investire a breve scadenza i fondi che non sono necessari per fare fronte a fabbisogni immediati. E' autorizzato ad investire a lungo termine le somme a credito dei fondi di deposito secondo le modalita' autorizzate dalla Commissione o dal Consiglio. Gli interessi prodotti dall'investimento di somme iscritte a credito nei fondi di deposito, sono accreditati su tali conti.
2. Il Segretario esecutivo rende conto periodicamente degli investimenti a breve ed a lungo termine alla Commissione o al Consiglio

Art. 12

Articolo 12
Verifica esterna
1. La Commissione nomina un sindaco di cui essa sola puo' revocare il mandato.
2. Il sindaco procede alle verifiche che ritiene necessarie in maniera da poter certificare:
a) che i resoconti finanziari concordano con i libri e con le scritture contabili della Commissione;
b) che le operazioni finanziarie riportate nei resoconti finanziari erano conformi alle disposizioni di bilancio ed alle altre direttive applicabili;
c) che i contanti depositati in banca, nonche' gli incassi, sono stati verificati sulla base di un certificato direttamente ricevuto dai depositari della Commissione o sono stati effettivamente conteggiati;
3. Fatte salve le direttive della Commissione, spetta esclusivamente al sindaco giudicare se accettare in tutto o in parte i giustificativi forniti dal Segretario esecutivo; egli puo' procedere ad esaminare ed a verificare particolareggiatamente tutti i resoconti finanziari che ritiene necessari compresi quelli relativi alle forniture ed al materiale.
4. Il sindaco ed i suoi impiegati hanno libero accesso in qualunque momento appropriato, ai registri ed ai resoconti contabili di cui il sindaco ritiene di avere bisogno per effettuare la verifica. I documenti riservati del Segretario esecutivo di cui il sindaco ha bisogno per la sua verifica sono su richiesta messi a disposizione dal Segretario esecutivo.
5. Oltre alla verifica dei conti di cui e' incaricato, il sindaco puo' formulare le osservazioni che ritiene utile sull'efficacita' del sistema finanziario, sulla contabilita', sui controlli finanziari interni ed in generale sulle incidenze sul bilancio delle prassi amministrative. In nessun caso tuttavia il sindaco puo' iscrivere critiche nel suo rapporto di verifica senza dare prima al Segretario esecutivo la possibilita' di fornirgli spiegazioni sulla questione che e' oggetto delle sue osservazioni. Ogni punto litigioso rilevato nei conti durante la verifica deve essere immediatamente segnalato al Segretario esecutivo.
6. Il sindaco prepara un rapporto sui conti verificati nonche' su tutte le questioni riguardo alle quali la Commissione con una risoluzione appropriata puo' periodicamente fornire istruzioni espresse.
7. Il sindaco presenta il suo rapporto alla Commissione entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno civile cui i conti si riferiscono.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale-Rio de Janeiro

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONFERENZA DI PLENIPOTENZIARI SULLA PROTEZIONE DEI TONNIDI
DELL'ATLANTICO
Rio de Janeiro, Brasile
2 al 14 maggio 1966
ATTO FINALE
1. La Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, nella sua tredicesima sessione svoltasi a Roma in novembre-dicembre 1965 ha autorizzato il Direttore generale di questa Organizzazione a convocare una Conferenza di plenipotenziari incaricata di elaborare e di adottare una Convenzione volta ad istituire una commissione per la conservazione dei tonnidi nell'Oceano Atlantico.
2. Dietro invito del Governo del Brasile, la Conferenza di Plenipotenziari sulla protezione dei Tonnidi dell'Atlantico si e' riunita a Rio de Janeiro dal 2 al 14 maggio 1966.
3. I Governi dei diciassette Stati in appresso erano rappresentati alla Conferenza: Argentina, Brasile, Canada, Cuba, Francia, Giappone, Portogallo, Repubblica di Corea, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Sud-africana, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Senegal, Spagna, Stati Uniti d'America, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Uruguay, Venezuela.
4. I Governi dei tre Stati seguenti si erano fatti rappresentare da osservatori: Italia, Polonia, Repubblica Federale di Germania.
5. La Conferenza ha eletto come Presidente S.E. il generale Ney Aminthas de Barros Braga, Ministro dell'Agricoltura del Brasile.
6. La Conferenza dei Vice-presidenti: Argentina, Spagna, Stati Uniti d'America, Francia, Giappone, Senegal e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.
7. La Conferenza ha costituito le seguenti commissioni e comitati:
UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFERENZA
Presidente: il Presidente della Conferenza
GRANDE COMMISSIONE
Presidente: Signor J.L. Mc Hugh (Stati Uniti d'America)
COMITATO DI REDAZIONE
Presidente: Signor B.H. Brittin (Stati Uniti d'America)
COMMISSIONE DI VERIFICA DEI POTERI
Presidente: Signor J. Rouge' (Francia)
8. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura era rappresentato dal Signor R.I.
Jackson, Vice-Direttore generale (pesca).
9. Alla Conferenza era presentato un progetto di convenzione preparato dal Gruppo di lavoro FAO sulla razionale utilizzazione delle risorse in tonnidi dell'Oceano Atlantico nella sua seconda sessione svoltasi a Roma dal 6 al 13 luglio 1965, e le osservazioni formulate dai governi su questo progetto.
10. In seguito alle deliberazioni come riportate nei processi- verbali, la Conferenza ha stabilito ed aperto alla firma la Convenzione figurante all'Annesso I di seguito. La Convenzione e' aperta alla firma a Rio de Janeiro fino al 31 maggio 1966 e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura a Roma.
11. La Conferenza ha inoltre adottato la risoluzione che figura all'Annesso II in appresso.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.
Fatto a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966 in un unico esemplare in lingua francese, inglese e spagnola i tre testi facenti ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso gli archivi delle Nazioni Uniter per l'alimentazione e l'agricoltura.

Annesso I - art. I

Annesso I
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI
DELL'ATLANTICO
PREAMBOLO
I governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente Convenzione in considerazione dell'interesse che per essi rappresentano le popolazioni di tonnidi dell'Oceano Atlantico, e, desiderosi di collaborare al mantenimento di queste popolazioni a livelli che consentano un rendimento massimo sostenuto per fini alimentari e di altra natura, decidono di concludere una Convenzione per la conservazione dei tonnidi dell'Oceano Atlantico, e a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
La zona alla quale si applica la presente Convenzione di seguito denominata "zona della Convenzione" include tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti.

Annesso I - art. II

Articolo II
Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere considerata nel senso di pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o i punti di vista di ciascuna Parte contraente relativa al limite delle acque territoriali o la portata della giurisdizione in materia di pesca secondo il diritto internazionale.

Annesso I - art. III

Articolo III
1. Le Parti contraenti hanno convenuto di creare e di mantenere in funzione una commissione denominata Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in appresso designata la Commissione) il cui ruolo sara' di conseguire gli scopi della presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti contraenti e' rappresentata nella Commissione da tre delegati al massimo, che potranno essere assistiti da esperti e da consiglieri.
3. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le decisioni della Commissione sono adottate alla maggioranza delle Parti contraenti, ciascuna Parte contraente disponendo di un voto. Il quorum e' costituito dai due terzi delle Parti contraenti.
4. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni.
Sessioni straordinarie possono essere convocate in ogni tempo a richiesta della maggioranza delle Parti contraenti o per decisione del Consiglio istituito ai sensi dell'articolo V.
5. Nella sua prima sessione e successivamente ad ogni sessione ordinaria, la Commissione designera' tra i suoi Membri un Presidente, un primo Vice-Presidente ed un secondo Vice-Presidente che saranno rieleggibili una sola volta.
6. Le riunioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari sono pubbliche a meno che la Commissione non decida diversamente.
7. Le lingue ufficiali della Commissione sono l'inglese, lo spagnolo ed il francese.
8. La Commissione adotta il regolamento interno ed il regolamento finanziario necessario all'esercizio delle sue funzioni.
9. La Commissione sottopone ogni due anni alle Parti contraenti un rapporto sui suoi lavori e sulle sue conclusioni e le informa a loro richiesta, di ogni questione inerente agli obiettivi della presente Convenzione.

Annesso I - art. IV

ARTICOLO IV
1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione la Commissione e' incaricata di studiare nella zona della Convenzione i tonnidi e specie affini (Scombriformi, ad eccezione delle famiglie Trichiuridae e Gempylidae e del genere Scomber) nonche' le altre specie ittiche sfruttate nelle riserve di pesca dei tonnidi della zona della Convenzione, che non sono oggetto di ricerche nell'ambito di un'altra organizzazione internazionale per la pesca. Questo studio includera' ricerche relative all'abbondanza, alla biometria ed all'ecologia dei pesci, all'oceanografia del loro ambiente ed all'influenza di fattori naturali ed umani sulla loro abbondanza. Per adempiere alle sue funzioni, la Commissione utilizzera' nella misura del possibile i servizi tecnici e scientifici degli organismi ufficiali delle Parti contraenti e delle loro rappresentanze politiche nonche' le informazioni emananti da tali organismi, e potra' se del caso utilizzare i servizi o le informazioni che potranno essere fornite da ogni istituzione o organizzazione pubblica o privata o da ogni privato; essa potra' inoltre intraprendere entro i limiti del suo bilancio, ricerche indipendenti destinate a completare i lavori compiuti dai governi e dalle istituzioni nazionali, o da altri organi internazionali.
2. L'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo comporta:
a) la raccolta e l'analisi di informazioni statistiche relative alle condizioni ed alle attuali tendenze delle risorse delle riserve di pesca dei tonnidi nella zona della Convenzione;
b) lo studio e la valutazione delle informazioni relative alle misure ed ai metodi miranti a mantenere, nella zona della Convenzione, le popolazioni di tonnidi a livelli che consentano un rendimento massimo sostenuto, compatibile con una efficace utilizzazione di queste risorse;
c) la presentazione alle Parti contraenti di raccomandazioni concernenti gli studi e le inchieste da intraprendere;
d) la pubblicazione ed in linea generale la divulgazione di rapporti sui risultati dei suoi lavori, nonche' di informazioni scientifiche di natura statistica, biologica e di altra natura relative alle riserve di pesca dei tonnidi nella zona della Convenzione.

Annesso I - art. V

Articolo V
1. Sara' istituito in seno alla Commissione, un Consiglio che includera' il Presidente, i Vice-presidenti ed i rappresentanti di almeno quattro Parti contraenti e di otto come massimo. Le Parti contraenti rappresentate al Consiglio saranno designate mediante elezione in ciascuna sessione ordinaria della Commissione. Se il numero delle Parti contraenti e' superiore a quaranta, la Commissione potra' designare due Parti contraenti supplementari che saranno rappresentate al Consiglio. Le Parti contraenti che hanno dei loro cittadini come Presidenti ed i Vice Presidenti non potranno essere designate a partecipare al Consiglio. La Commissione terra' debitamente conto, nella scelta dei Membri del Consiglio, della situazione geografica e degli interessi delle varie Parti contraenti in materia di pesca e di trasformazione del tonno, nonche' del pari diritto delle Parti contraenti ad essere rappresentate al Consiglio.
2. Il Consiglio svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla presente Convenzione, nonche' ogni altra funzione che potra' essergli assegnata dalla Commissione; si riunisce almeno una volta nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della Commissione.
Nell'intervallo tra le sessioni della Commissione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie relative alle funzioni del personale e da' al Segretario esecutivo le direttive necessarie. Le decisioni del Consiglio sono adottate secondo le regole enunciate dalla Commissione.

Annesso I - art. VI

Articolo VI
Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, la Commissione puo' istituire sotto-commissioni secondo la specie, il gruppo di specie o il settore geografico. In tal caso, ogni sotto- commissione:
a) deve mantenersi informata riguardo alla situazione della specie, del gruppo di specie o del settore geografico di sua competenza e raccogliere informazioni scientifiche e di altra natura pertinenti;
b) puo' proporre alla Commissione raccomandazioni sulla base di studi scientifici in vista di misure congiunte da adottare dalle Parti contraenti;
c) puo' raccomandare alla Commissione studi ed indagini miranti a fornire informazioni sulla specie, il gruppo di specie o il settore geografico di sua competenza nonche' sul coordinamento dei programmi d'indagine da effettuare da parte delle Parti contraenti.

Annesso I - art. VII

Articolo VII
La Commissione nomina un Segretario esecutivo la durata del cui mandato e' a discrezione della Commissione. La scelta e l'amministrazione del personale della Commissione sono di competenza del Segretario esecutivo nell'ambito delle regole e dei metodi eventualmente stabiliti dalla Commissione. Inoltre, il Segretario esecutivo deve adempiere i seguenti compiti che possono essergli affidati dalla Commissione:
a) coordinare i programmi e le ricerche delle Parti contraenti;
b) preparare previsioni di bilancio da sottoporre all'esame della Commissione;
d) tenere i conti della Commissione;
(e) assicurare la cooperazione con le organizzazioni di cui all'articolo XI della presente Convenzione;
(f) raccogliere ed analizzare i dati necessari alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione ed in particolare quelli relativi al rendimento attuale ed al rendimento massimo sostenuto degli stocks di tonnidi;
(g) preparare, in vista della loro approvazione da parte della Commissione, i rapporti scientifici, amministrativi ed altri della Commissione e dei suoi organi sussidiari.

Annesso I - art. VIII

Articolo VIII
1.a) La Commissione e' abilitata ad adottare raccomandazioni sulla base dei risultati di indagini scientifiche, miranti a mantenere le popolazioni di tonnidi e di specie affini che possono essere catturate nella zona della Convenzione, a livelli tali da consentire un rendimento massimo sostenuto. Queste raccomandazioni saranno applicabili dalle Parti contraenti, alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
(b) Saranno adottate le raccomandazioni di cui sopra:
(i) esclusivamente per iniziativa della Commissione qualora non esista alcuna sotto-commissione appropriata, o con l'accordo di almeno due terzi di tutte le Parti contraenti se vi e' una sotto-commissione appropriata;
(ii) su proposta della sotto-commissione appropriata, se ne esiste una;
(iii) su proposta delle sotto-commissioni appropriate nel caso in cui la raccomandazione prevista verta su un insieme di settori geografici, un insieme di specie o di gruppi di specie.
2. Ogni raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ha effetto per tutte le parti contraenti sei mesi dopo la data alla quale ne abbiano avuto notifica dalla Commissione con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.
3. (a) Se una Parte contraente, in caso di una raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1 (b) (i) di cui sopra o una Parte contraente membro di una sotto-commissione interessata, nel caso di una raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1 (b) (ii) o (iii) presenta alla Commissione una obiezione alla raccomandazione nel termine di sei mesi previsto al paragrafo 2 di cui sopra, l'entrata in vigore della raccomandazione e' sospesa per un termine supplementare di sessanta giorni.
(b) Ogni altra Parte contraente puo' in tal caso presentare una obiezione prima dello scadere di questo nuovo termine di sessanta giorni, o entro un termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla data della notifica di una obiezione presentata da un'altra Parte contraente, scegliendo il termine che scade per ultimo.
(c) Allo scadere del termine o dei termini previsti per le obiezioni, la raccomandazione entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti che non hanno presentato obiezioni.
(d) Tuttavia se sono state presentate obiezioni ai sensi dei capoversi (a) e (b) di cui sopra solo da una sola o da meno di un quarto delle Parti contraenti, la Commissione notifica immediatamente alla Parte o alle Parti contraenti che hanno presentato obiezioni che queste ultime sono considerate senza effetto.
(e) Nel caso di cui al capoverso (d) di cui sopra, la Parte o le Parti contraenti interessate dispongono di un termine supplementare di sessanta giorni a decorrere dalla data di questa notifica per confermare le loro obiezioni. Allo scadere di questo termine, la raccomandazione entra in vigore tranne che nei confronti della Parte o delle Parti contraenti che hanno presentato una obiezione e che l'hanno confermata nel termine previsto.
(f) Se sono presentate obiezioni ai sensi dei capoversi (a) e (b) di cui sopra da oltre il quarto ma da meno della maggioranza delle Parti contraenti, la raccomandazione entra in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno presentato obiezioni.
(g) Se sono state presentate obiezioni dalla maggioranza delle Parti contraenti, la raccomandazione non entra in vigore.
4. Ogni Parte contraente che ha presentato una obiezione ad una raccomandazione puo' in ogni momento ritirare questa obiezione e la raccomandazione avra' effetto per questa Parte contraente sia immediatamente se e' gia' in vigore, sia alla data di entrata in vigore prevista dal presente articolo.
5. La Commissione notifica alla Parte contraente non appena le riceve, ogni obiezione ed ogni ritiro di obiezione nonche' l'entrata in vigore di ogni raccomandazione.

Annesso I - art. IX

ARTICOLO IX
1. Le Parti contraenti hanno convenuto di adottare ogni disposizione necessaria per garantire l'applicazione della presente Convenzione.
Ciascuna Parte contraente comunica alla Commissione ogni due anni o ogni qualvolta la Commissione lo richieda, un resoconto delle misure adottate a tal fine.
2. Le Parti contraenti s'impegnano:
(a) a fornire, a richiesta della Commissione, tutte le informazioni scientifiche disponibili di natura statistica, biologica e di altra natura di cui la Commissione potrebbe avere bisogno ai fini della presente Convenzione;
(b) nel caso in cui i loro servizi ufficiali non fossero in grado di ottenere esse stesse queste informazioni, ad autorizzare che la Commissione dopo averne fatto richiesta alla Parte contraente interessata, si procuri direttamente tali informazioni presso le imprese ed i pescatori disposti a comunicarle.
3. Le Parti contraenti s'impegnano, per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, a collaborare tra di loro per l'adozione di misure efficaci appropriate e convengono di istituire un sistema di controllo internazionale applicabile nella zona della Convenzione, ad esclusione del mare territoriale, e se del caso nelle altre acque su cui uno Stato e' abilitato ad esercitare la sua giurisdizione in materia di pesca secondo il diritto internazionale.

Annesso I - art. X

ARTICOLO X
1. La Commissione adotta un bilancio di spese della Commissione per il periodo biennale successivo alla sessione ordinaria.
2. Ciascuna Parte contraente versera' a titolo di contributo annuo al bilancio della Commissione un importo corrispondente a:
(a) 1 000 dollari USA per la sua quota in quanto Membro della Commissione;
(b) 1 000 dollari USA per ciascuna delle sottocommissioni di cui e' parte;
(c) nel caso in cui il bilancio proposto per le spese comuni di un determinato biennio superi l'importo totale dei contributi che la Parte contraente deve versare secondo i capoversi (a) e (b) del presente paragrafo, un terzo dell'importo di questa maggioranza sara' ripartito tra le Parti contraenti in misura proporzionale ai contributi che esse versano secondo i capoversi (a) e (b) del presente paragrafo. Per ripartire gli altri due terzi, la Commissione determinera' in base alle piu' recenti informazioni:
(i) la somma del peso vivo del pescato di tonnidi e di speci affini dell'Atlantico e del peso netto della produzione di conserve di tali speci di ciascuna Parte contraente;
(ii) la somma degli stessi elementi per quanto concerne l'insieme delle Parti contraenti.
Il contributo di ciascuna Parte contraente sara' stabilito in funzione della cifra che la riguarda ai sensi del sotto-paragrafo (i) rispetto alla cifra determinata ai sensi del sotto-capoverso (ii) di cui sopra. La parte del bilancio preventivo che e' oggetto del presente capoverso sara' stabilita con l'approvazione di tutte le Parti contraenti presenti e che partecipano al voto.
3. Il Consiglio esamina la seconda meta' del bilancio preventivo biennale nella riunione ordinaria che tiene tra le sessioni della Commissione, e puo' autorizzare, nell'ambito del bilancio preventivo globale adottato dalla Commissione ed in base alla situazione esistente a quel momento e all'andamento previsto, una nuova ripartizione dei crediti iscritti al bilancio preventivo per il secondo anno.
4. Il Segretario esecutivo della Commissione notifica a ciascuna Parte contraente l'importo del suo contributo annuale. I contributi sono esigibili il 1 gennaio dell'anno al quale si riferiscono. I contributi non pagati il 1 gennaio dell'anno successivo sono considerati come essendo in mora.
5. I contributi al bilancio preventivo biennale sono pagabili nella moneta determinata dalla Commissione.
6. Nella sua prima sessione, la Commissione adotta un bilancio preventivo per il suo primo anno di funzionamento ancora da trascorrere e per l'esercizio biennale successivo. Essa trasmette senza indugio alle Parti contraenti le copie di questi bilanci preventivi, con una notifica dei loro rispettivi contributi per il primo anno.
7. In seguito, ed almeno sessanta giorni prima della sessione ordinaria della Commissione che precede il periodo biennale, il Segretario esecutivo sottopone a ciascuna Parte contraente un progetto di bilancio preventivo e le tariffe dei contributi.
8. La Commissione puo' sospendere il diritto di voto di ciascuna Parte contraente i cui arretrati di contributi sono uguali o superiori al contributo da essa dovuto per i due anni precedenti.
9. La Commissione costituisce un Fondo di rotazione destinato a finanziare le sue operazioni in attesa del recupero dei contributi annuali e per ogni altro fine che riterra' necessario. La Commissione stabilisce l'importo del Fondo, determina gli anticipi necessari per la sua formazione, ed adotta i regolamenti che governano il suo utilizzo.
10. La Commissione adotta misure affinche' si proceda annualmente ad una verifica indipendente dei suoi conti. I rapporti sui conti sono esaminati ed approvati dalla Commissione o dal Consiglio quando la Commissione non tiene una sessione ordinaria.
11. La Commissione puo' accettare per il proseguimento dei suoi lavori, contributi diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo.

Annesso I - art. XI

ARTICOLO XI
1. Le Parti contraenti hanno convenuto che debbano esservi rapporti di lavoro tra la Commissione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. A tal fine, la Commissione intraprendera' negoziati con l'Organizzazione in vista di concludere un accordo ai sensi dell'articolo XIII dell'Atto costitutivo dell'0rganizzazione. Questo accordo prevede in particolar modo che il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura indichi un rappresentante che partecipi senza diritto di voto a tutte le sessioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari.
2. Le Parti contraenti hanno convenuto che una collaborazione dovra' instaurarsi tra la Commissione ed altre commissioni per la pesca ed organizzazioni scientifiche internazionali in grado di contribuire ai suoi lavori. La Commissione puo' concludere accordi con queste commissioni ed organizzazioni.
3. La Commissione puo' invitare ogni organizzazione internazionale appropriata ed ogni governo che, senza essere membro della Commissione, fa parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualunque delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite ad inviare osservatori alle sessioni della Commissione e dei suoi organi sussidiari.

Annesso I - art. XII

ARTICOLO XII
1. La presente Convenzione rimane in vigore per dieci anni ed in seguito fino a quando una maggioranza delle Parti contraenti non convenga di porvi fine.
2. In qualunque momento dopo lo scadere di un termine di dieci anni a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione sara' entrata in vigore, ogni Parte contraente potra' recedere dalla Convenzione il 31 dicembre di un anno qualunque compreso il decimo anno, indirizzando per iscritto non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente una notifica di recesso al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
Ogni altra Parte contraente potra' quindi ritirarsi dalla presente Convenzione a decorrere dal 31 dicembre dello stesso anno indirizzando una notifica per iscritto a tal fine al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui sia stata avvisata da quest'ultimo di un recesso, ed in tutti casi non oltre il 1 aprile dell'anno in questione.

Annesso I - art. XIII

ARTICOLO XIII
1. Ogni Parte contraente o la Commissione stessa puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura trasmette a tutte le Parti contraenti una copia certificata conforme del testo di ogni proposta di emendamento. Ogni emendamento che non comporti nuovi obblighi entra in vigore per tutte le Parti contraenti il trentesimo giorno dopo la sua accettazione da parte di tre quarti di esse. Ogni emendamento che comporti nuovi obblighi, ha effetto per ciascuna Parte contraente che lo ha accettato, il novantesimo giorno dopo la sua accettazione da parte di tre quarti delle Parti contraenti e, per ciascuna delle altre, a partire dal momento in cui la Parte lo accetta. Ogni emendamento che, secondo il parere di una o piu' delle Parti contraenti comporti nuovi obblighi e' considerato in quanto tale ed ha effetto secondo le condizioni sopra previste. Un governo che diviene Parte contraente dopo che un emendamento alla presente Convenzione sia stato aperto all'accettazione in virtu' delle disposizioni del presente articolo, e' vincolato dalla Convenzione cosi' come modificata, quanto tale emendamento entra in vigore.
2. Le proposte di emendamento sono depositate presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Le notifiche di accettazione degli emendamenti sono depositate presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Annesso I - art. XIV

ARTICOLO XIV
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma del governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura o di una qualunque delle sue agenzie specializzate. Un tale governo che non abbia firmato la Convenzione puo' aderirvi in qualunque momento.
2. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica o all'approvazione dei paesi firmatari in conformita' con la loro costituzione. Gli strumenti di ratifica di approvazione o di adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
3. La presente Convenzione entra in vigore quando strumenti di ratifica di approvazione, o di adesione siano stati depositati da sette governi; essa ha effetto per ciascuno dei governi che depositano ulteriormente uno strumento di ratifica, di approvazione o di adesione a decorrere dalla data di deposito di questo strumento.

Annesso I - art. XV

ARTICOLO XV
Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura informa tutti i governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV del deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, delle proposte di emendamento, delle notifiche di accettazione degli emendamenti, dell'entrata in vigore di questi ultimi e delle notifiche di recesso.

Annesso I - art. XVI

ARTICOLO XVI
L'originale della presente Convenzione e' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura che ne invia copie certificate conformi ai governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966 in un unico esemplare in lingua francese, inglese e spagnola i tre testi facenti ugualmente fede.

Annesso II

Annesso II
RISOLUZIONE SULLA RACCOLTA DI STATISTICHE SULLA PESCA
DEI TONNIDI NELL'ATLANTICO
LA CONFERENZA
Prendendo nota dei documenti FID AT/66/4 Annesso 6 e FID: AT/66/INF-5 relativi alla raccolta ed alla pubblicazione di statistiche sulla
pesca dei tonnidi nell'Oceano Atlantico e
Avendo convenuto che era essenziale che tutti i paesi che pescano i tonnidi nell'Atlantico raccolgano statistiche appropriate sul pescato e sullo sforzo di pesca, nonche' le informazioni biologiche necessarie e mettano a disposizione, ai fini della pubblicazione, le informazioni statistiche ed economiche relative per consentire alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico di adempiere alle loro funzioni in maniera adeguata sin dalla sua costituzione.
Invita tutti i paesi ad adottare senza indugio misure volte a creare in seno alla loro amministrazione per la pesca, qualora non esistano servizi che dispongono di un personale appropriato e di un appoggio finanziario e legislativo adeguato, al fine di intraprendere la raccolta e l'esame delle informazioni che dovranno essere utilizzate dalla Commissione e
Suggerisce che tutti i paesi cui spetta istituire e far funzionare tali servizi concedano la priorita' alle domande di assistenza formulate a tal fine tramite il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e tramite il programma regolare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Atto finale-Parigi

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DI PLENIPOTENZIARI DEGLI STATI PARTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI
DELL'ATLANTICO
Parigi 9-10 luglio 1984
1. Su invito del governo della Repubblica francese, si e' svolta a Parigi il 9 ed il 10 luglio 1984 una conferenza di plenipotenziari degli Stati parti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
2. I seguenti Stati erano rappresentati alla Conferenza: Africa del Sud, Angola, Benin, Brasile, Canada, Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Cuba, Spagna, Stati Uniti, Francia, Ghana, Giappone, Marocco, Portogallo, Sao Tome' e Principe, Senegal, URSS, Uruguay, Venezuela.
3. La Comunita' economica europea invitata in qualita' di osservatore e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura erano presenti alla Conferenza ed hanno partecipato ai dibattiti.
4. La Conferenza ha adottato come base delle sue deliberazioni il rapporto finale della Ottava Riunione ordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che si e' svolta a Madrid dal 9 al 15 novembre 1983.
5. La Conferenza si e' accordata sul Protocollo allegato relativo alla modifica degli articoli XIV XV e XVI della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
6. La Conferenza ha altresi' convenuto che le disposizioni dell'articolo XIV paragrafo 4 cosi' come figurano nel Protocollo summenzionato saranno applicabili alla Comunita' economica europea al momento della loro entrata in vigore, rimanendo inteso che la Comunita' economica europea disporra' dei diritti e degli obblighi di una sola Parte contraente, in particolare per quanto riguarda le questioni di voti ed i contributi al bilancio della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
7. La Conferenza ha preso nota delle spiegazioni fornite dal rappresentante del Giappone circa i problemi di procedura non risolti nella riunione. Il rappresentante del Giappone, tuttavia non si e' opposto in uno spirito di compromesso al consenso ottenuto dalla Conferenza in vista di assicurare il prima possibile l'ammissione della Comunita' economica europea alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
8. La Conferenza ha chiesto ai governi delle Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico di procedere all'adempimento delle procedure interne necessarie per l'approvazione, la ratifica o l'accettazione del Protocollo affinche' entri in vigore il prima possibile.
Fatto a Parigi, il 10 luglio 1984.

Protocollo

PROTOCOLLO
ANNESSO ALL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DI PLENIPOTENZIARI
DEGLI STATI PARTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO
Parigi 9 - 10 luglio 1984
I. Gli articoli XIV, XV e XVI della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico sono modificati come segue:
Articolo XIV
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma del governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualunque delle sue agenzie specializzate. Un tale governo che non abbia firmato la Convenzione puo' aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica o all'approvazione dei paesi firmatari in conformita' con la loro costituzione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
3. La presente Convenzione entra in vigore quando strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione siano stati depositati da sette governi; essa ha effetto per ciascuno dei governi che depositano ulteriormente uno strumento di ratifica, di approvazione o di adesione a decorrere dalla data di deposito di questo strumento.
4. La presente Convenzione e' aperta alla firma o all'adesione di ogni organizzazione intergovernativa d'integrazione economica costituita da Stati che le abbiano trasferito competenza per le materie oggetto della Convenzione compresa la competenza a concludere trattati su queste materie.
5. All'atto del deposito del suo strumento di conferma formale o di adesione, ogni organizzazione di cui al paragrafo 4 sara' Parte contraente con gli stessi diritti ed obblighi in virtu' delle disposizioni della Convenzione delle altre Parti contraenti. Il riferimento nel testo della Convenzione al termine "Stato" nell'articolo IX, paragrafo 3 ed al termine "governo" nel Preambolo e nell'articolo XIII paragrafo 1 sara' interpretato in questo senso.
6. Quando una organizzazione di cui al paragrafo 4 diviene Parte contraente alla presente Convenzione, gli Stati Membri di questa organizzazione e quelli che vi aderiscono cessano di essere parte alla Convenzione; a tal fine essi indirizzano una notifica scritta al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
Articolo XV
Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura informa tutti i governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV e tutte le organizzazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo del deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, delle proposte di emendamento, delle notifiche di accettazione degli emendamenti, dell'entrata in vigore di questi ultimi e delle notifiche di recesso.
Articolo XVI
L'originale della presente Convenzione e' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'Agricoltura che ne invia copie certificate conformi ai governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV ed alle organizzazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.
II. L'originale del presente Protocollo i cui testi francese, inglese e spagnolo fanno ugualmente fede e' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Esso e' aperto alla firma a Roma fino al 10 settembre 1984. Le Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che non hanno firmato il Protocollo per tale data, possono tuttavia depositare il loro strumento di accettazione in ogni tempo.
Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura invia una copia certificata conforme del presente Protocollo a ciascuna delle Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
III. Il presente Protocollo entra in vigore a decorrere dal deposito presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura degli strumenti di approvazione, di ratifica o di accettazione da parte di tutte le Parti contraenti.
A tal fine si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo XIII della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. La data di entrata in vigore sara' il trentesimo giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento.
Fatto a Parigi, il 10 luglio 1984.

Atto finale-Madrid

CONFERENZA DI PLENIPONTEZIARI DELLE PARTI CONTRAENTI
ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE
DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO
Madrid 4-5 giugno 1992
ATTO FINALE
1. All'atto della sua Dodicesima riunione ordinaria svoltasi a Madrid dall'11 al 15 novembre 1991, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso la convocazione di una Conferenza di plenipotenziari delle Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico incaricata di emendare il paragrafo 2 dell'articolo X di tale Convenzione.
2. La Conferenza di Plenipotenziari si e' svolta a Madrid il 4 ed il 5 giugno 1992.
3. La Conferenza ha eletto il Dr. A. Ribeiro Lima (Portogallo) come Presidente e L.G. Pambo (Gabon) come Vice-Presidente.
4. La Conferenza ha designato il Dr. L. Koffi (Costa d'Avorio) come Relatore.
5. La Conferenza ha istituito una Commissione di verifica delle credenziali cosi' formata: Canada, Gabon, Spagna.
6. Delle ventidue Parti contraenti della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, erano presenti alla Conferenza i seguenti Stati: Africa del Sud, Angola, Brasile, Canada, Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Francia, Gabon, Ghana, Repubblica di Guinea, Giappone, Marocco, Portogallo, Sao Tome' e Principe, Spagna e Stati Uniti.
7. Era rappresentata alla Conferenza l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) il cui Direttore generale e' depositario della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
8. La Conferenza ha adottato come base delle sue deliberazioni i resoconti della Dodicesima Riunione ordinaria dell'ICCAT, svoltasi dall'11 al 15 novembre 1991, ed il resoconto del Gruppo di lavoro sull'esame delle alternative per il calcolo dei contributi dei paesi membri al bilancio preventivo della Commissione.
9. La Conferenza ha adottato il Protocollo allegato che modifica il paragrafo 2 dell'articolo X della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. Il Protocollo e' stato aperto alla firma il 5 giugno 1992.
10. Poiche' l'applicazione delle norme del paragrafo 1 dell'articolo XIII relative all'entrata in vigore degli emendamenti risulta tecnicamente impossibile in materia, la Conferenza ha deciso di adottare una procedura speciale per l'entrata in vigore del Protocollo. Questa procedura tiene conto del fatto che i contributi dei paesi sviluppati ad economia di mercato verrebbero aumentati, mentre quelli dei paesi in via di sviluppo sarebbero diminuiti.
11. Prendendo atto delle difficolta' finanziarie attualmente subite dalla Commissione e consapevole della necessita' di adottare un nuovo sistema piu' realista per il calcolo del contributo delle Parti contraenti, la Conferenza ha deciso che i governi delle Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico dovrebbero compiere il prima possibile le procedure interne necessarie per l'approvazione, la ratifica o l'accettazione del Protocollo al fine di assicurare la sua entrata in vigore.
12. La Conferenza ha deciso che nella riunione immediatamente successiva all'entrata in vigore dell'emendamento del paragrafo 2 dell'articolo X della Convenzione, la Commissione introdurra' nel suo Regolamento finanziario il sistema di calcolo risultante dall'applicazione dei "Principi di base del nuovo schema di calcolo" adottato nella dodicesima riunione ordinaria della Commissione.
Fatto a Madrid il 5 giugno 1992 in un unico esemplare in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede. I testi originali sono depositati presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.