Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al protocollo con atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonche' all'atto finale ed al protocollo con regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione.
Protocollo
PROTOCOLLO
ANNESSO ALL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DI PLENIPOTENZIARI
DEGLI STATI PARTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO
Parigi 9 - 10 luglio 1984
I. Gli articoli XIV, XV e XVI della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico sono modificati come segue:
Articolo XIV
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma del governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualunque delle sue agenzie specializzate. Un tale governo che non abbia firmato la Convenzione puo' aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica o all'approvazione dei paesi firmatari in conformita' con la loro costituzione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
3. La presente Convenzione entra in vigore quando strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione siano stati depositati da sette governi; essa ha effetto per ciascuno dei governi che depositano ulteriormente uno strumento di ratifica, di approvazione o di adesione a decorrere dalla data di deposito di questo strumento.
4. La presente Convenzione e' aperta alla firma o all'adesione di ogni organizzazione intergovernativa d'integrazione economica costituita da Stati che le abbiano trasferito competenza per le materie oggetto della Convenzione compresa la competenza a concludere trattati su queste materie.
5. All'atto del deposito del suo strumento di conferma formale o di adesione, ogni organizzazione di cui al paragrafo 4 sara' Parte contraente con gli stessi diritti ed obblighi in virtu' delle disposizioni della Convenzione delle altre Parti contraenti. Il riferimento nel testo della Convenzione al termine "Stato" nell'articolo IX, paragrafo 3 ed al termine "governo" nel Preambolo e nell'articolo XIII paragrafo 1 sara' interpretato in questo senso.
6. Quando una organizzazione di cui al paragrafo 4 diviene Parte contraente alla presente Convenzione, gli Stati Membri di questa organizzazione e quelli che vi aderiscono cessano di essere parte alla Convenzione; a tal fine essi indirizzano una notifica scritta al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
Articolo XV
Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura informa tutti i governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV e tutte le organizzazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo del deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, delle proposte di emendamento, delle notifiche di accettazione degli emendamenti, dell'entrata in vigore di questi ultimi e delle notifiche di recesso.
Articolo XVI
L'originale della presente Convenzione e' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'Agricoltura che ne invia copie certificate conformi ai governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV ed alle organizzazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.
II. L'originale del presente Protocollo i cui testi francese, inglese e spagnolo fanno ugualmente fede e' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Esso e' aperto alla firma a Roma fino al 10 settembre 1984. Le Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che non hanno firmato il Protocollo per tale data, possono tuttavia depositare il loro strumento di accettazione in ogni tempo.
Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura invia una copia certificata conforme del presente Protocollo a ciascuna delle Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
III. Il presente Protocollo entra in vigore a decorrere dal deposito presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura degli strumenti di approvazione, di ratifica o di accettazione da parte di tutte le Parti contraenti.
A tal fine si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo XIII della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. La data di entrata in vigore sara' il trentesimo giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento.
Fatto a Parigi, il 10 luglio 1984.
ANNESSO ALL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DI PLENIPOTENZIARI
DEGLI STATI PARTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO
Parigi 9 - 10 luglio 1984
I. Gli articoli XIV, XV e XVI della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico sono modificati come segue:
Articolo XIV
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma del governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una qualunque delle sue agenzie specializzate. Un tale governo che non abbia firmato la Convenzione puo' aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica o all'approvazione dei paesi firmatari in conformita' con la loro costituzione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
3. La presente Convenzione entra in vigore quando strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione siano stati depositati da sette governi; essa ha effetto per ciascuno dei governi che depositano ulteriormente uno strumento di ratifica, di approvazione o di adesione a decorrere dalla data di deposito di questo strumento.
4. La presente Convenzione e' aperta alla firma o all'adesione di ogni organizzazione intergovernativa d'integrazione economica costituita da Stati che le abbiano trasferito competenza per le materie oggetto della Convenzione compresa la competenza a concludere trattati su queste materie.
5. All'atto del deposito del suo strumento di conferma formale o di adesione, ogni organizzazione di cui al paragrafo 4 sara' Parte contraente con gli stessi diritti ed obblighi in virtu' delle disposizioni della Convenzione delle altre Parti contraenti. Il riferimento nel testo della Convenzione al termine "Stato" nell'articolo IX, paragrafo 3 ed al termine "governo" nel Preambolo e nell'articolo XIII paragrafo 1 sara' interpretato in questo senso.
6. Quando una organizzazione di cui al paragrafo 4 diviene Parte contraente alla presente Convenzione, gli Stati Membri di questa organizzazione e quelli che vi aderiscono cessano di essere parte alla Convenzione; a tal fine essi indirizzano una notifica scritta al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
Articolo XV
Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura informa tutti i governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV e tutte le organizzazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo del deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, delle proposte di emendamento, delle notifiche di accettazione degli emendamenti, dell'entrata in vigore di questi ultimi e delle notifiche di recesso.
Articolo XVI
L'originale della presente Convenzione e' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'Agricoltura che ne invia copie certificate conformi ai governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV ed alle organizzazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.
II. L'originale del presente Protocollo i cui testi francese, inglese e spagnolo fanno ugualmente fede e' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Esso e' aperto alla firma a Roma fino al 10 settembre 1984. Le Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che non hanno firmato il Protocollo per tale data, possono tuttavia depositare il loro strumento di accettazione in ogni tempo.
Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura invia una copia certificata conforme del presente Protocollo a ciascuna delle Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.
III. Il presente Protocollo entra in vigore a decorrere dal deposito presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura degli strumenti di approvazione, di ratifica o di accettazione da parte di tutte le Parti contraenti.
A tal fine si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo XIII della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. La data di entrata in vigore sara' il trentesimo giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento.
Fatto a Parigi, il 10 luglio 1984.