N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare (( la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, )) con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.

Art. 3.

1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonche' di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.
2. Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero ((dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)).
3. Il Ministero ((dello sviluppo economico)) rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.
((
4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.
))

Art. 4.

1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.

Art. 5.

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.
2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanita' e universita' c ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.
3. il comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del coommercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato.
4. Il comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 6.

((
1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:
a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
d) svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.
2. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantita' inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantita' inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorita' nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione.
Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonche', per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione.
))

Art. 7.

1. L'autorita' nazionale di cui all'articolo 9 e le amministrazioni interessate assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge, conformemente alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.

Art. 8.

1. Le persone fisiche, gli enti o le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla convenzione, nonche' ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le infrmazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa. (( All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorita' nazionale.
1-bis. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformita' alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000.

Art. 9.

1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri e' designato come Autorita' nazionale.
2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorita' nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:
a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorita' nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto;
b) promuove e coordina le attivita' delle Amministrazioni competenti;
c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonche' quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche;
e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.
3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri e' istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonche' da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.
4. Per lo svolgimento delle sue attivita', il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonche' di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e puo' conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unita', per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalita' non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facolta' puo' avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unita'. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attivita' di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge. (3) ((4))
5. Il Ministero degli affari esteri puo' richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attivita' dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa.
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n.51, ha disposto (con l'art. 23-ter, comma 1) che " Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell'art. 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni. "

Art. 10.

1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla tabella 1 allegata alla convenzione, in violazione del divieto di cui all' articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articololo 3, comma 2, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.
2. Chiunque (( . . . )) esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.
((
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222.
))

Art. 11.

1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 e' punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
((
1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
))

Art. 12.

1. Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne ostacola l'effettuazione e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Nel caso di cui al comma I del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.

Art. 13.

1. E punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare. con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonche' i soggetti, le forme e le modalita' per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della convenzione e relativi annessi.

Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli esteri Visto, il Guardasigilli: DINI

Convention

Convention



Parte di provvedimento in formato grafico





Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione
Preambolo
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa,
Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta della Nazioni Unite,
Ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925),
Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonche' la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972,
Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione.
Determinati, per il bene dell'umanita' intera, ad eliminare completamente la possibilita' dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925,
Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei relativi principi del diritto internazionale, dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra;
Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanita',
Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonche' la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attivita' chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte;
Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Obblighi generali
1. Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione non dovra' mai, in qualunque circostanza:
(a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche e chiunque;
(b) fare uso di armi chimiche;
(c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche;
(d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attivita' proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso o ubicato in qualunque localita' sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra.

Convenzione-art. II

Articolo II
Definizioni e criteri
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "armi chimiche" s'intende quanto segue, insieme, o separatamente:
(a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi;
(b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprieta' tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso (a), per via della fuoruscita di questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi;
(c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso (b).
2. Per "composti chimici" s'intende:
Ogni composto chimico il quale, attraverso la sua azione chimica sui processi vitali puo' causare la morte, l'incapacita' temporanea o un pregiudizio permanente ad essere umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove.
(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.)
3. Per "precursore" s'intende:
Ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. E' compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple.
(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.)
4. Per "componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti multipli (d'ora in avanti denominato "componente chiave") s'intende:
Il precursore che svolge il ruolo piu' importante nel determinare le proprieta' tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multiple.
5. Per "armi chimiche obsolete" s'intendono:
(a) Armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure
(b) Armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter piu' essere utilizzate con armi chimiche.
6. Per "armi chimiche abbandonate" s'intendono:
Armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1 gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo.
7. Per "agente per il controllo dell'ordine pubblico" s'intende:
Ogni composto chimico non elencato in una Tabella che puo' produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell'esposizione.
8. Per "impianto di produzione di armi chimiche" s'intende:
(a) Ogni equipaggiamento, nonche' ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che e' stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1 gennaio 1946:
(i) Come parte della fase di produzione dei composti chimici ("fase tecnologica finale") laddove i flussi di materiali contengano, quando l'equipaggiamento e' in funzione:
(1) Ogni composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui
composti chimici; oppure
(2) Ogni altro composto chimico - in misura superiore ad 1 tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte - che non puo' essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che puo' essere utilizzato a scopo di fabbricazione di armi chimiche; oppure
(ii) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per l'immagazzinaggio alla rinfusa; la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonche' la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi;
(b) non significa:
(i) qualsiasi impianto avente una capacita' di produzione per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso (a) (i) inferiore ad 1 tonnellata;
(ii) qualsiasi impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso (a) (i) (e' o) e' stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attivita' per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l'impianto sia sottoposto a dichiarazione e ad ispezione in base l'Annesso sull'Attuazione e la Verifica (d'ora in avanti denominato come "Annesso sulla Verifica"); oppure
(iii) un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell'Annesso sulla Verifica.
9. Per "scopi non proibiti in base alla presente Convenzione" s'intendono:
(a) gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;
(b) gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici e le armi chimiche;
(c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e non dipendenti dall'uso delle proprieta' tossiche dei composti chimici come sistema d'arma;
(d) attuazione delle leggi anche al fine del controllo dei disordini interni.
10. Per "capacita' di produzione" s'intende:
il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati, o, se un processo non e' ancora operativo, pianificato per essere utilizzato negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacita' prefissata oppure, se la capacita' prefissata non e' disponibile, alla capacita' progettata.
La capacita' prefissata consiste nel prodotto in condizioni ottimali per una quantita' massima nell'impianto di produzione, come dimostrato da uno o piu' periodi di funzionamento di prova. La capacita' progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria.
11. Per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformita' con l'Articolo VIII della presente Convenzione.
12. Ai fini dell'Articolo VI:
(a) Per "produzione" di un composto chimico, s'intende la sua formazione attraverso una reazione chimica;
(b) Per "lavorazione" di un composto chimico s'intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non e' trasformato in un altro composto chimico;
(c) Per "consumo" di un composto chimico s'intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.

Convenzione-art. III

Articolo III
Dichiarazioni
1. Ciascuno Stato Parte sottoporra' all'Organizzazione non dopo 30 giorni che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:
(a) per quanto riguarda le armi chimiche;
(i) dichiarera' se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
(ii) specifichera' la precisa ubicazione, la quantita' globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso (iii);
(iii) rendera' conto di qualsiasi eventuale arma chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 4 dell'Annesso sulla Verifiche;
(iv) Dichiarera' se ha trasferito o ricevuto direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1 gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformita' con la Parte IV(A) paragrafo 5, dell'Annesso sulla Verifiche;
(v) fornira' un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 6, dell'Annesso sulla Verifiche;
(b) Per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate:
(i) Dichiarera' se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV(B), paragrafo 3, dell'Annesso sulla Verifiche;
(ii) dichiarera' se vi sono armi chimiche abbandonate sul suo territorio e fornira' tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV(B), paragrafo 8, dell'Annesso sulle Verifiche;
(iii) dichiarera' se ha abbandonato armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV(B), paragrafo 10, dell'Annesso sulle Verifiche;
(c) Per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche:
(i) dichiarera' se ha o se ha avuto qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946;
(ii) specifichera' ogni eventuale impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso (iii);
(iii) rendera' conto di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o che e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche;
(iv) dichiarera' se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque eventuale equipaggiamento per la produzione di composti chimici sino dal 1 gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformita' con la Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulla Verifiche.
(v) fornira' il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformita' con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle Verifiche;
(vi) specifichera' le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformita' con la Parte V, paragrafo 1(i) dell'Annesso sulla Verifiche,
(vii) Fornira' un piano generale per qualsiasi eventuale conversione temporanea di qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o che sia stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformita' con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulla Verifiche.
(d) Per quanto riguarda gli altri impianti:
Specifichera' la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attivita' di qualsiasi eventuale impianto o stabilimento che abbia in proprieta' o a titolo di possesso o che sia stato ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e che sia stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1 gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includera' tra l'altro, laboratori, prove e siti di
valutazione
(c) per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specifichera' gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Tale dichiarazione sara' aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo.
2. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.

Convenzione-art. IV

Articolo IV
Armi chimiche
1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione di applicheranno a tutte le armi chimiche di proprieta' o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV(B) dell'Annesso sulle Verifiche.
2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.
3. Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformita' con la Parte IV, (a) dell'Annesso sulle Verifiche.
4. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo II paragrafo 1(a), fornira' l'accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un'ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuovera' alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornira' l'accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco.
5. Ciascuno Stato Parte fornira' l'accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio che ha in proprieta' o a titolo di possesso ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco.
6. Ciascuno Stato Parte distruggera' tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche, e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come "l'ordine di distruzione"). Tale distruzione avra' inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti e dovra' terminare non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Non e' vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo piu' rapido.
7. Ciascun Stato Parte:
(a) presentera' piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 29 dell'Annesso sulle Verifiche; i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione;
(b) presentera' annualmente dichiarazioni in relazione all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione;
(c) certifichera', non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione e' stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte.
8. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggera', il prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.
9. Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformita' con la Parte IV(A) dell'Annesso sulla Verifica.
10. Ciascun Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche accordera' la massima priorita' ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte trasportera', prelevera' campioni, immagazzinera' e distruggera' le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.
11. Ogni Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche che sono di proprieta' o possedute da un altro Stato, fara' tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte puo' chiedere all'Organizzazione ed agli altri Stati Parte di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche.
12. Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parte che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretariato Tecnico per quanto riguarda metodi e tecnologie per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche.
13. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con il presente Articolo e con la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dell'immagazzinaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.
A tal fine il Consiglio Esecutivo decidera' di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita' a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:
(a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche;
(b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.
(c) le Parte all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attivita' di verifica.
14. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l'Organizzazione avra' il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.
15. Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudichera' l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformita' con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche.
16. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che e' tenuto a distruggere. Esso si fara' ugualmente carico dei costi di verifica dell'immagazzinaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformita' con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.
17. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulle Verifiche non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.

Convenzione-art. V

Articolo V
Impianti di produzione di armi chimiche
1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi, ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprieta' o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.
2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.
3. Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche.
4. Ciascuno Stato Parte cessera' immediatamente ogni attivita' negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attivita' necessarie per la chiusura.
5. Nessun Stato Parte costruira' qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modifichera' qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attivita' proibita in base alla presente Convenzione.
6. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo III, paragrafo I(c), fornira' l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco.
7. Ciascun Stato Parte:
(a) chiudera', non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformita' con la Parte V
dell'Annesso sulle Verifiche, e ne dara' notifica; e
(b) fornira' l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l'impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto.
8. Ciascun Stato Parte distruggera' tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connessi servizi ed equipaggiamenti, in conformita' con l'Annesso sulle verifiche e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come "ordine di distruzione"). Tale distruzione avra' inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminera' non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo piu' rapido.
9. Ciascuno Stato Parte:
(a) presentera' piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell'inizio della distruzione di ciascun impianto;
(b) presentera' dichiarazioni annualmente relative all'attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo di distruzione;
(c) certifichera' non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione e' stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 siano stati distrutti.
10. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, esso distruggera', il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.
11. Ciascun Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accordera' la massima priorita' ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente.
Ciascuno Stato Parte distruggera' gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.
12. Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformita' con la Parte V, paragrafo 18 e 25 dell'Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono piu' in funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni caso non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
13. Uno Stato Parte puo' chiedere, in casi eccezionali di urgente necessita', il permesso di utilizzare l'impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parte decidera' se approvare o meno la richiesta e stabilira' le condizioni alle quali l'approvazione e' condizionata in conformita' con la Parte V, Sezione D dell'Annesso sulle Verifiche.
14. L'impianto di produzione di armi chimiche sara' trasformato in modo tale che l'impianto non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche piu' di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1.
15. Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco in conformita' con la Parte V Sezione D, dell'Annesso sulle Verifiche.
16. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con il presente Articolo e con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.
A tal fine il Consiglio Esecutivo decidera' di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita' a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:
(a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte V dell'Annesso sulle Verifiche;
(b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;
(c) le Parte all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attivita' di verifica.
17. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l'Organizzazione avra' il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.
18. Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudichera' l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformita' con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche.
19. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che e' tenuto a distruggere. Esso si fara' ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente.
Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformita' con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.

Convenzione-art. VI

Articolo VI
Attivita' non vietate dalla presente Convenzione
1. Ogni Stato parte ha diritto, sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, acquisire in altro modo, conservare, trasferire ed utilizzare composti chimici tossici e loro precursori per scopi non vietati dalla presente Convenzione.
2. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie affinche' i composti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, acquisiti in altro modo, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo unicamente per scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, ed al fine di accertare che le attivita' siano conformi agli obblighi contratti ai sensi della presente Convenzione, ogni Stato parte sottopone i composti chimici tossici ed i loro precursori iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Annesso sui composti chimici, nonche' gli impianti connessi a tali composti chimici e gli altri impianti specificati nell'Annesso sulle Verifiche situati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, alle misure di verifica disposte nell'Annesso sulle Verifiche.
3. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati nella Tabella 1 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 1") ai divieti sulla loro produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento e sulla loro utilizzazione, cosi' come specificati nella Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche. Esso sottopone tali composti chimici della Tabella 1 e gli impianti di cui alla Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche, ad una verifica sistematica mediante ispezioni in loco ed un monitoraggio per mezzo di strumenti installati sul posto, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
4. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 2 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 2") e gli impianti specificati nella Parte VII dell'Annesso sulle verifiche, ad un controllo dati e ad una verifica in loco in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
5. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 3 (in appresso denominati "Composti chimici della Tabella 3") e gli impianti specificati alla Parte VIII dell'Annesso sulle Verifiche ad un controllo dati e ad una verifica in loco, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
6. Ogni Stato parte sottopone gli impianti di cui alla Parte IX dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati ed eventualmente a verifiche in loco, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle verifiche, a meno che la Conferenza degli Stati parti non decida diversamente, in conformita' con la Parte IX, paragrafo 22 dell'Annesso sulle Verifiche.
7. Ogni Stato parte effettua, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, una dichiarazione iniziale concernente i composti chimici e gli impianti pertinenti, in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche.
8. Ogni Stato parte effettua dichiarazioni annuali relative ai composti chimici ed agli impianti pertinenti, in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche.
9. Ai fini della verifica in loco ciascuno Stato parte autorizza agli ispettori l'accesso ai suoi impianti come stabilito nell'Annesso sulle Verifiche.
10. Nell'eseguire le attivita' di verifica, il Segretariato tecnico evita ogni indebita interferenza nelle attivita' chimiche svolte dallo Stato parte per scopi non vietati dalla presente Convenzione ed, in particolare, si conforma alle disposizioni enunciate nell'Annesso sulla protezione delle informazioni riservate (in appresso denominato "Annesso sulla tutela della riservatezza").
11. Le disposizioni del presente articolo sono applicate in maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati parti, nonche' la cooperazione internazionale nel settore delle attivita' chimiche per scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonche' di composti chimici e di materiale ai fini della produzione, del trattamento o dell'utilizzazione di composti chimici per scopi non vietati dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. VII

Articolo VII
Misure di attuazione a livello nazionale
Impegni generali
1. Ciascuno Stato Parte, in conformita' con le sue procedure costituzionali adottera' i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare:
(a) fara' divieto alle persone fisiche e giuridiche in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attivita' vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione, e prevedera' l'applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attivita':
(b) non consentira' in qualsiasi luogo sotto il suo controllo, attivita' proibite agli Stati Parte della presente Convenzione.
(c) estendera' la sua legislazione penale attuata in base al capoverso (a) ed ogni attivita' proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalita' di detto Stato, secondo il diritto internazionale.
2. Ciascuno Stato Parte cooperera' con gli altri Stati Parte e mettera' a disposizione forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1.
3. Ciascuno Stato Parte, nell'attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnera' la massima priorita' al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l'ambiente e cooperera' nella misura appropriata con gli altri Stati Parte al riguardo.
Rapporti tra lo Stato Parte e l'Organizzazione
4. Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascun Stato Parte designera' o istituira' un'Autorita' Nazionale che dovra' servire come punto focale nazionale di collegamento effettivo con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte. Ciascuno Stato Parte notifichera' l'Organizzazione della costituzione della sua Autorita' nazionale nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.
5. Ciascun Stato Parte informera' l'Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione.
6. Ciascuno Stato Parte trattera' come riservate e con la dovuta cautela le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell'Organizzazione in connessione con l'attuazione della presente Convenzione. Esso trattera' tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformita' con le disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Tutela della riservatezza.
7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione nell'esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII
L'Organizzazione
A. Disposizioni generali
1. Gli Stati Parte alla presente Convenzione istituiscono l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche per conseguire l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, per assicurare l'attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale della sua osservanza e per rappresentare un'istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parte.
2. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione saranno membri dell'Organizzazione, Nessun Stato Parte potra' essere privato della sua qualita' di membro dell'Organizzazione.
3. La sede del Quartiere Generale dell'Organizzazione sara' all'Aja, Regno dei Paesi Bassi.
4. Vengono qui istituiti gli organi dell'Organizzazione; la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico.
5. L'Organizzazione condurra' le attivita' di verifica disposte dalla presente Convenzione con la minore intrusione possibile compatibilmente con il compimento tempestivo ed efficiente degli obiettivi relativi. Essa richiedera' unicamente le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle sue responsabilita' in base alla presente Convenzione. Essa adottera' ogni precauzione per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle attivita' civili e militari e sugli impianti di cui viene a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione e, in particolare, si atterra' alle disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Protezione della Riservatezza.
6. Nell'intraprendere le attivita' di verifica, l'Organizzazione prendera' in considerazione provvedimenti per sfruttare i benefici dei progressi scientifici e tecnologici.
7. I costi delle attivita' dell'Organizzazione saranno pagati dagli Stati Parte in conformita' con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, modificata in maniera da tener conto delle differenze tra l'appartenenza alle Nazioni Unite ed alla presente Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli Articoli IV e V.
I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione Preparatoria saranno dedotti in maniera appropriata dai loro contributi al bilancio regolare. Il bilancio dell'Organizzazione comprendera' due capitoli separati, uno relativo ai costi amministrativi e di altra natura, ed uno relativo ai costi di verifica.
8. Un membro dell'Organizzazione che e' in arretrato nel pagamento del suo contributo finanziario all'Organizzazione perdera' il diritto di voto nell'Organizzazione qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o eccedente all'importo del contributo dovuto per i precedenti due anni completi. La Conferenza degli Stati Parte, tuttavia, potra' consentire a tale membro di votare se ritiene che l'inadempimento dei pagamenti sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volonta' del membro.
B. LA CONFERENZA DEGLI STATI PARTE
Composizione, procedure e processi decisionali
9. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") sara' composta da tutti i membri della presente Organizzazione. Ciascun membro avra' un rappresentante nella Conferenza, che potra' essere accompagnato da supplenti e da consiglieri.
10. La prima sessione della Conferenza sara' convocata dal Depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
11. La Conferenza si riunira' in sessioni regolari che avranno luogo annualmente salvo se decide diversamente.
12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza:
(a) quando deciso dalla Conferenza;
(b) quando richiesto dal Consiglio Esecutivo;
(c) quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un terzo dei membri;
(d) in conformita' con il paragrafo 22 per effettuare una revisione del funzionamento della presente Convenzione.
Fatto salvo il capoverso (d), la sessione speciale sara' convocata non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avra' ricevuto la richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato nella richiesta.
13. La Conferenza sara' inoltre convocata sotto forma di una Conferenza di Emendamento secondo l'Articolo XV, paragrafo 2.
14. Le sessioni della Conferenza si svolgeranno presso la sede dell'Organizzazione, a meno che la Conferenza non decida diversamente.
15. La Conferenza adottera' il proprio regolamento di procedura.
All'inizio di ciascuna sessione regolare, essa eleggera' il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere necessari. Essi rimarranno in carica fino a quando un nuovo Presidente ed altri funzionari non saranno eletti nella successiva sessione regolare.
16. La maggioranza dei membri dell'Organizzazione costituira' il quorum della Conferenza.
17. Ciascun membro dell'Organizzazione avra' un voto nella Conferenza.
18. La Conferenza adottera' decisioni su questioni di procedura a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni di sostanza dovranno essere adottate per consenso nella misura del possibile. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso nella decisione di un problema, il Presidente rimandera' ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo fara' ogni sforzo per agevolare l'ottenimento di un consenso e fara' rapporto alla Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire ad un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adottera' le decisioni con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione.
Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sara' trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.
Poteri e funzioni
19. La Conferenza e' l'organo principale dell'Organizzazione. Esso considerera' tutte le questioni, problemi o decisioni che rientrano negli scopi della presente Convenzione, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico. Essa puo' emanare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, problema o decisione connessa alla presente Convenzione sollevata da uno Stato Parte o portata alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.
20. La Conferenza vigilera' sull'attuazione della presente Convenzione e agira' al fine di promuoverne i fini. La Conferenza provvedera' ad esaminare l'osservanza della presente Convenzione.
Essa dovra' anche vigilare sulle attivita' del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico e potra' enunciare direttive in conformita' con con la presente Convenzione all'uno o all'altro organo nell'esercizio delle loro funzioni.
21. La Conferenza:
(a) Considerera' ed adottera' nelle sue sessioni ordinarie, il rapporto, il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione, presentati dal Consiglio Esecutivo, e prendera' in considerazione altri rapporti;
(b) Decidera' in marito alla scala di ripartizione dei contributi finanziari che dovranno essere pagati dagli Stati Parte in conformita' con il paragrafo 7;
(c) Eleggera' i membri del Consiglio Esecutivo;
(d) Nominera' il Direttore Generale del Segretariato Tecnico (d'ora in poi denominato "Direttore Generale");
(e) Approvera' le regole di procedura del Consiglio Esecutivo presentate da quest'ultimo;
(f) Istituira' quegli organi sussidiari che riterra' necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformita' con la presente Convenzione;
(g) Rafforzera' la cooperazione internazionale a scopi pacifici nel campo delle attivita' chimiche;
(h) Passera' in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione ed, in tale contesto, dara' istruzioni al Direttore Generale al fine di istituire un Organo di consulenza scientifica per consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo o agli Stati Parte. L'Organo di consulenza scientifica sara' composto da esperti indipendenti nominati in conformita' con il regolamento interno approvato dalla Conferenza;
(i) Esaminera' ed approvera' nella sua prima sessione ogni progetto di accordo, disposizioni e direttive sviluppate dalla Commissione preparatoria;
(j) Istituira' nella sua prima sessione il Fondo volontario di assistenza in conformita' con l'Articolo X;
(k) Prendera' i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della presente Convenzione e risanare e rimediare ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni della presente Convenzione, in conformita' con l'Articolo XII.
22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto e del decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ed in ogni altro momento entro tale periodo di tempo che potra' essere stabilito, potra' convenire, nel corso di sessioni speciali, di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione.
Tali revisioni terranno conto di ogni sviluppo scientifico e tecnologico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, se non diversamente deciso, saranno convocate ulteriori sessioni della Conferenza con lo stesso obiettivo.
C. IL CONSIGLIO ESECUTIVO
Composizione, procedure e processo decisionale
23. Il Consiglio Esecutivo e' composto da 41 membri. Ciascuno Stato Parte avra' diritto, in conformita' con un principio di avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un periodo di due anni. Al fine di assicurare il funzionamento effettivo della presente Convenzione, tenendo in debita considerazione particolarmente l'equa ripartizione geografica, l'importanza dell'industria chimica nonche' gli interessi politici e di sicurezza, il Consiglio Esecutivo sara' composto come segue:
(a) Nove Stati Parte dell'Africa designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;
(b) Nove Stati Parte dell'Asia designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che di questi nove Stati Parte, quattro membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimice nazionali maggiormente significativa nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi quattro membri;
(c) Cinque Stati Parte dell'Europa Orientale designati degli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi cinque Stati Parte, un membro sara', di regola, costituito dallo Stato Parte dotato dell'industria chimica nazionale maggiormente significativa nella regione, sulla base di dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converra' di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questo singolo membro;
(d) Sette Stati Parte dell'America Latina e dei Caraibi designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi sette Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali piu' significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;
(e) Dieci Stati Parte dell'Europa Occidentale ed altri Stati, designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi dieci Stati Parte, cinque membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali piu' significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converra' di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi cinque membri;
(f) Un ulteriore Stato Parte designato a rotazione degli Stati Parte situati nelle regioni dell'Asia, dell'America Latina e dei Caraibi. Come criterio per questa designazione, rimane inteso che tale Stato Parte sara' un membro di tali regioni selezionato in base al principio di avvicendamento.
24. Per la prima elezione del Consiglio Esecutivo, 20 membri saranno eletti con un mandato di un anno, tenendo in considerazione le proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23.
25. Successivamente alla completa attuazione degli Articoli IV e V, la Conferenza, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, puo' riesaminare la composizione del Consiglio Esecutivo tenendo conto dei mutamenti che potrebbero essersi verificati nei riguardi dei principi specificati al paragrafo 23 che disciplinano la sua composizione.
26. Il Consiglio Esecutivo elaborera' il proprio regolamento interno di procedura e lo sottoporra' alla Conferenza per approvazione.
27. Il Consiglio Esecutivo eleggera', tra i suoi membri, il proprio Presidente.
28. Il Consiglio Esecutivo si riunira' in sessioni ordinarie. Tra le sessioni ordinarie, esso si riunira' ogni qualvolta si renda necessario per l'adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni.
29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo avra' diritto ad un voto. Salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo adottera' decisioni su questioni di merito con una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri. Il Consiglio Esecutivo adottera' le sue decisioni su questioni di procedura con una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sara' trattata come di merito, salvo quando diversamente deciso dal Consiglio Esecutivo con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni di merito.
Poteri e funzioni
30. Il Consiglio Esecutivo e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso e' responsabile nei confronti della Conferenza. Il Consiglio Esecutivo esercitera' i poteri e le funzioni che gli sono conferite in base alla presente Convenzione, nonche' le funzioni che gli vengono delegate dalla Conferenza. Cio' facendo, esso agira' in conformita' con le raccomandazioni decisioni e direttive della Conferenza e garantira' una loro adeguata e continua attuazione.
31. Il Consiglio Esecutivo promuovera' l'attuazione effettiva nonche' l'osservanza della presente Convenzione. Esso fara' opera di supervisione sulle attivita' del Segretariato Tecnico, cooperera' con l'Autorita' nazionale di ciascuno Stato Parte ed agevolera' le consultazioni e la cooperazione tra gli Stati Parte dietro loro richiesta.
32. Il Consiglio Esecutivo:
(a) esaminera' e sottoporra' alla Conferenza il progetto di programma ed il progetto di bilancio dell'Organizzazione;
(b) esaminera' e sottoporra' alla Conferenza il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione, il rapporto sullo svolgimento delle sue attivita' ed ogni rapporto speciale che ritenga opportuno o che la Conferenza dovesse richiedere;
(c) prendera' provvedimenti per le sessioni della Conferenza compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno.
33. Il Consiglio Esecutivo puo' chiedere la convocazione di una sessione speciale della Conferenza.
34. Il Consiglio Esecutivo:
(a) stipulera' accordi o intese con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per conto dell'Organizzazione, con riserva dell'approvazione preliminare da parte della Conferenza;
(b) stipulera' accordi con gli Stati Parte per conto dell'Organizzazione in connessione con l'Articolo X e fara' opera di supervisione sul Fondo volontario di cui all'Articolo X;
(c) approvera' gli accordi o le intese connesse all'attuazione delle attivita' di verifica, negoziati dal Segretariato tecnico con gli Stati Parte.
35. Il Consiglio Esecutivo esaminera' ogni questione o problema nell'ambito della sua competenza che riguarda la presente Convenzione e la sua attuazione, compresi dubbi relativi all'osservanza di tale Convenzione, e casi di non-osservanza, e, se del caso, informera' gli Stati Parte e sottoporra' il problema o il caso all'attenzione della Conferenza.
36. Nel prendere in esame casi di dubbi o preoccupazioni relative all'osservanza e di casi di non-osservanza, compreso tra l'altro, l'abuso dei diritti previsti in base alla presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo, si consultera' con gli Stati Parte coinvolti e, se del caso, chiedera' allo Stato Parte di adottare provvedimenti per risanare la situazione entro un termine specificato. Se il Consigli Esecutivo ritiene che vi sia necessita' di un'ulteriore azione, esso adottera', tra l'altro uno o piu' delle seguenti misure;
(a) informera' tutti gli Stati Parte del problema o della questione;
(b) sottoporra' il problema o la questione all'attenzione della Conferenza;
(c) formulera' raccomandazioni alla Conferenza sulle misure per risanare la situazione ed assicurare l'osservanza.
Il Consiglio Esecutivo, in casi di particolare gravita' ed urgenza, sottoporra' il problema o la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed informera' contestualmente tutti gli Stati Parte di tale passo.
D. SEGRETARIATO TECNICO
37. Il Segretariato Tecnico assistera' la Conferenza ed il Consiglio Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato Tecnico effettuera' le misure di verifica disposte dalla presente Convenzione. Esso svolgera' le altre funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonche' le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo.
38. Il Segretariato Tecnico:
(a) preparera' e sottoporra' al Consiglio Esecutivo un progetto di programma ed il progetto di bilancio preventivo dell'Organizzazione; (b) preparera' e sottoporra' al Consiglio Esecutivo un progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o il Consiglio Esecutivo possono richiedere;
(c) Fornira' un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo ed al Consiglio Esecutivo;
(d) inoltrera' comunicazioni per conto dell'Organizzazione agli Stati Parte e le ricevera' da loro, in relazione a questioni pertinenti all'attuazione della presente Convenzione;
(e) fornira' assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli Stati Parte per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, inclusa la valutazione dei composti chimici inclusi nelle tabelle o non inclusi;
39. Il Segretariato Tecnico:
(a) negoziera' accordi o intese con gli Stati Parte relative all'attuazione delle attivita' di verifica, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo;
(b) Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, coordinera' l'istituzione ed il mantenimento, da parte degli Stati Parte, di depositi permanenti di emergenza e di assistenza umanitaria in conformita' con l'Articolo X, paragrafo 7(b) e (c). Il Segretariato Tecnico puo' ispezionare i materiali giacenti in detti depositi. L'elenco dei materiali che dovranno essere immagazzinati sara' considerato ed approvato dalla Conferenza ai sensi del paragrafo 21(i) sopra;
(c) Amministrera' il fondo volontario di cui all'Articolo X, compilera' le dichiarazioni rese dagli Stati Parte e registrera', se richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Organizzazione ai fini dell'Articolo X.
40. Il Segretariato Tecnico informera' il Consiglio Esecutivo di qualsiasi problema sorto nell'adempimento delle sue funzioni, compresi dubbi, ambiguita' o incertezze riguardo all'osservanza della presente Convenzione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle attivita' di verifica e che non sia stato in grado di risolvere o di chiarire attraverso consultazioni con lo Stato Parte interessato.
41. Il Segretariato Tecnico includera' un Direttore Generale che sara' il capo ed il principale funzionario amministrativo, gli ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura che potrebbe essere richiesto.
42. L'Ispettorato sara' una unita' del Segretariato Tecnico e agira' sotto la supervisione del Direttore Generale.
43. Il Direttore Generale sara' nominato dalla Conferenza su proposta del Consiglio Esecutivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non oltre.
44. Il Direttore Generale sara' responsabile nei confronti della Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto riguarda la nomina del personale, e l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato Tecnico. Il criterio principale per l'assunzione del personale e la determinazione delle condizioni di servizio sara' la necessita' di garantire il massimo livello di efficienza, di competenza e di integrita'. Solo i cittadini degli Stati Parte potranno prestare servizio in qualita' di Direttore Generale, di ispettori o di altri membri del personale professionale ed impiegatizio. Si terra' in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale su una base geografica la piu' ampia possibile. Le assunzioni saranno basate sul principio del minimo necessario per consentire un corretto espletamento delle responsabilita' del Segretariato Tecnico.
45. Il Direttore Generale sara' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organo scientifico di consulenza di cui al paragrafo 21(h). Il Direttore Generale, in consultazione con gli Stati Parte, nominera' i membri dell'Organo scientifico di consulenza, che presteranno servizio nella loro capacita' individuale. I membri dell'Organo saranno nominati in base alla loro competenza nei particolari settori scientifici pertinenti all'attuazione della presente Convenzione. Il Direttore Generale puo' anche, se del caso, in consultazione con i membri dell'Organo, istituire gruppi di lavoro provvisori di esperti scientifici per fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto sopra, gli Stati Parte possono sottoporre liste di esperti al Direttore Generale.
46. Nell'espletamento delle loro funzioni, il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non cercheranno o riceveranno istruzioni da qualunque Governo o da ogni altra fonte esterna all'Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che potrebbe incidere sul loro status di funzionari internazionali responsabili solo dinnanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo.
47. Ciascuno Stato Parte rispettera' il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore Generale, degli ispettori e degli altri membri del personale e non tentera' di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'.
E. PRIVILEGI ED IMMUNITA'
48. L'Organizzazione godra', sul territorio ed in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, di quella capacita' giuridica e di quei privilegi ed immunita' necessari all'esercizio delle sue funzioni.
49. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro supplenti e consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il personale dell'Organizzazione, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione.
50. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui nel presente Articolo saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Parte, come pure in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato in cui la sede dell'Organizzazione ha luogo. Tali accordi dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21(i).
51. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 48 e 49, i privilegi e le immunita' di cui godono il Direttore Generale ed il personale del Segretariato Tecnico durante la conduzione delle attivita' di verifica saranno quelli stabiliti nella Parte II, Sezione B dell'Annesso sulle Verifiche.

Convenzione-art. IX

Articolo IX
Consultazioni, cooperazione ed investigazioni
1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, direttamente tra di loro, o attraverso l'Organizzazione o tramite altre procedure internazionali appropriate, comprese le procedure nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformita' con la sua Carta, su qualsiasi questione che possa essere sollevata in relazione all'oggetto ed agli scopi o all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere un'ispezione su sfida, gli Stati Parte dovranno, quando possibile, fare innanzitutto ogni sforzo per chiarire e risolvere, mediante lo scambio di informazioni e consultazioni tra loro, ogni circostanza la quale possa dare adito a dubbi circa l'osservanza della Convenzione o che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che riceve una richiesta da un altro Stato Parte al fine di chiarire qualunque questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa causare tali dubbi o preoccupazioni, fornira' allo Stato Parte richiedente il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la richiesta, informazioni sufficienti a chiarire il dubbio o la preoccupazione sollevata assieme ad una spiegazione su come le informazioni fornite risolvono la questione. Nulla nella presente Convenzione pregiudichera' il diritto di due o piu' Stati Parte di stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra di loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare dubbi circa l'osservanza della Convenzione o far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi di ogni Stato Parte in base alle altre disposizioni della presente Convenzione.
Procedura per richiedere un chiarimento
3. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornira' appropriate informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione.
4. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, e' disposto quanto segue:
(a) il Consiglio Esecutivo inoltrera' la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta;
(b) lo Stato Parte richiesto fornira' i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta;
(c) il Consiglio Esecutivo prendera' nota dei chiarimenti e li inoltrera' allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti;
(d) Se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avra' diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti;
(e) Al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso (d), il Consiglio Esecutivo puo' invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non e' disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che e' causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporra' al Consiglio Esecutivo una relazione sui fatti investigati;
(f) se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi (d) ed (e) sono insoddisfacenti, avra' il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono siano membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciali, il Consiglio Esecutivo prendera' in considerazione la questione e potra' raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.
5. Ciascuno Stato Parte avra' anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che e' stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un'eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo rispondera' fornendo tutta l'assistenza appropriata.
6. Il Consiglio Esecutivo informera' gli Stati Parte circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente Articolo.
7. Se i dubbi o la preoccupazione di un Stato Parte circa un'eventuale non-conformita' non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un'immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un'ispezione su sfida, esso puo' richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 12 (c). In tale sessione speciale, la Conferenza esaminera' la situazione e potra' raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.
Procedure per le ispezioni su sfida
8. Ciascun Stato Parte ha il diritto di chiedere un'ispezione su sfida in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un'eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, e che questa ispezione sia condotta ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale ed in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche.
9. Ciascun Stato Parte ha l'obbligo di limitare la richiesta d'ispezione all'ambito della presente Convenzione e di fornire, nella richiesta d'ispezione tutte le informazioni appropriate in base alle quali e' sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione, come specificato nell'Annesso sulle Verifiche. Ciascuno Stato Parte si asterra' da richieste d'ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi.
L'ispezione su sfida sara' effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all'eventuale inosservanza.
10. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascun Stato Parte consentira' al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8.
11. A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di un sito, ed in conformita' con le procedure disposte nell'Annesso sulle verifiche, lo Stato Parte ispezionato avra':
(a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione, ed a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato;
(b) l'obbligo di fornire l'accesso all'interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l'eventuale inosservanza;
(c) il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione.
12. Per quanto riguarda gli osservatori, e' disposto quanto segue:
(a) lo Stato Parte richiedente puo', con riserva dell'accordo
dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale puo' essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di
uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell'ispezione su sfida.
(b) Lo Stato Parte ispezionato in tal caso concedera' l'accesso all'osservatore in conformita' con l'Annesso sulle verifiche.
(c) Lo Stato Parte ispezionato, di regola, dovra' accettare l'osservatore proposto; qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovra' essere segnalato nel rapporto finale.
13. Lo Stato Parte richiedente presentera' una richiesta d'ispezione per un'ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo, e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione.
14. Il Direttore Generale si accertera' immediatamente che la richiesta d'ispezione e' conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell'Annesso sulle Verifiche e, se necessario, fornira' assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera adeguata la richiesta d'ispezione. Quando la richiesta d'ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l'ispezione su sfida.
15. Il Direttore Generale trasmettera' la richiesta d'ispezione allo Stato Parte ispezionato non meno di 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata.
16. Dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, il Consiglio Esecutivo prendera' conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterra' il caso sotto esame per l'intera durata della procedura d'ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d'ispezione.
17. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, puo' decidere a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell'ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d'ispezione sia frivola, abusiva o che esuli chiaramente dall'ambito della Convenzione come prescritto al paragrafo 8. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l'ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d'ispezione sara' intrapresa e gli Stati Parte interessati saranno informati in merito.
18. Il Direttore Generale emettera' un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d'ispezione di cui ai paragrafi 8) e 9) tradotta in termini operativi, e dovra' essere conforme alla richiesta d'ispezione.
19. L'ispezione su sfida sara' condotta in conformita' con la Parte X, oppure, in caso di uso asserito, secondo la Parte XI dell'Annesso sulle verifiche. La squadra ispettiva sara' guidata dal principio di condurre l'ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento effettivo e tempestivo della propria missione.
20. Lo Stato Parte ispezionato assistera' la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione su sfida ed agevolera' il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell'Annesso sulle Verifiche, procedure per dimostrare l'osservanza della Convenzione, alternative ad un accesso completo e globale, esso dovra' fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalita' per determinare i fatti, al fine di dimostrare la propria osservanza.
21. Il rapporto finale dovra' riportare le risultanze fattuali delle investigazioni nonche' una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell'accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell'ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmettera' prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore Generale inoltre trasmettera' prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonche' le opinioni degli altri Stati Parte che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le fara' avere a tutti gli Stati Parte.
22. Il Consiglio Esecutivo, in conformita' con i propri poteri e funzioni, esaminera' il rapporto finale della quadra ispettiva non appena gli sara' stato presentato e prendera' in esame ogni eventuale preoccupazione riguardo al fatto che:
(a) si sia effettivamente verificata una inosservanza;
(b) la richiesta rientrava nell'ambito della presente Convenzione;
(c) vi siano stati abusi del diritto di chiedere un'ispezione su sfida.
23. Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell'ambito dei propri poteri e funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo al Paragrafo 22 22, esso adottera' tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l'osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminera' se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico di eventuali oneri economici derivanti dall'ispezione su sfida.
24. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo portera' a conoscenza degli Stati Parte e della successiva sessione della Conferenza i risultati dell'esame.
25. Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prendera' provvedimenti in conformita' con l'Articolo XII.

Convenzione-art. X

Articolo X
Assistenza e protezione contro le armi chimiche
1. Ai fini del presente Articolo, per "Assistenza" s'intende il coordinamento e la consegna agli Stati Parte di quanto necessario alla protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto segue:
- equipaggiamento per le rilevazioni e sistemi di allarme; equipaggiamento di protezione; equipaggiamento di decontaminazione e decontaminanti; antidoti medici e cure; ed ogni consiglio su qualunque di queste misure protettive.
2. Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di impedire il diritto di ogni Stato Parte di svolgere ricerca, sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o utilizzare mezzi di protezione contro le armi chimiche, per scopi non proibiti secondo la presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte s'impegna ad agevolare, ed avra' diritto di partecipare allo scambio piu' completo possibile di equipaggiamento, materiale ed informazioni scientifiche e tecnologiche su mezzi di protezione contro le armi chimiche.
4. Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali relativi a fini di protezione, ciascuno Stato Parte fornira' annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sul suo programma, secondo procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
5. Il Segretariato Tecnico istituira', non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e manterra' per l'uso di ogni Stato Parte richiedente, una banca dati contenente informazioni liberamente disponibili sui vari mezzi di protezione contro le armi chimiche nonche' ogni altra informazione che potra' essere fornita dagli Stati Parte.
Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell'ambito delle risorse che ha a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte fornira' pareri di esperti ed assistera' lo Stato Parte nell'individuare come i suoi programmi per lo sviluppo ed il miglioramento di una capacita' di protezione contro le armi chimiche possano essere attuati.
6. Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parte di richiedere e di fornire assistenza a livello bilaterale, e di stipulare accordi individuali con gli altri Stati Parte riguardo alla fornitura di aiuti di emergenza.
7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire assistenza attraverso l'Organizzazione ed a tal fine intende adottare una o piu' delle seguenti misure:
(a) Contribuire al fondo volontario di assistenza che dovra' essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione;
(b) Stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, accordi con l'Organizzazione riguardo alla fornitura, su richiesta, di assistenza;
(c) Dichiarare, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suo confronti, il tipo di assistenza che potrebbe fornire in risposta ad un appello da parte dell'Organizzazione. Se tuttavia, uno Stato Parte non e' successivamente in grado di fornire l'assistenza prevista nella sua dichiarazione, esso resta obbligato a fornire assistenza secondo il presente paragrafo.
8. Ciascuno Stato Parte ha diritto di chiedere e, con riserva delle procedure stabilite ai paragrafi 9, 10 e 11, di ricevere assistenza e protezione contro l'uso o la minaccia di uso di armi chimiche qualora consideri che:
(a) Si sia fatto uso a suo danno di armi chimiche;
(b) Siano stati usati a suo danno agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra; oppure
(c) Sia minacciato da azioni o attivita' di qualsiasi Stato, proibite per gli Stati Parte dall'Articolo I.
9. La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sara' sottoposta al Direttore Generale il quale la trasmettera' immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte. Il Direttore Generale inoltrera' immediatamente la richiesta agli Stati Parte che si siano offerti, in conformita' con i paragrafi 7 (b) e (c) di inviare un'assistenza di emergenza in caso di uso di armi chimiche e di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra o un'assistenza umanitaria in caso di grave minaccia di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra, allo Stato Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta.
Il Direttore Generale, non oltre 24 ore dopo aver ricevuto la richiesta, aprira' un'inchiesta al fine di fornire fondate evidenze per ulteriori provvedimenti. Egli dovra' completare l'inchiesta entro 72 ore ed inoltrare un rapporto al Consiglio Esecutivo. Qualora occorrano tempi supplementari per completare l'inchiesta, entro lo stesso periodo sara' inviato un rapporto provvisorio. Il tempo aggiuntivo necessario per l'inchiesta non dovra' oltrepassare 72 ore.
Tuttavia la durata dell'inchiesta potra' essere estesa per periodi analoghi. Alla fine di ciascun periodo addizionale dovranno essere sottoposti i rapporti elaborati al Consiglio Esecutivo. L'inchiesta dovra' stabilire nei modi dovuti ed in conformita' con le richieste e le informazioni che accompagnano la richiesta, i fatti pertinenti relativi alla richiesta nonche' il tipo e la portata dell'assistenza e della protezione supplementari richieste.
10. Il Consiglio Esecutivo si riunira' non oltre 24 ore dopo aver ricevuto un rapporto d'inchiesta, per esaminare la situazione. Nelle successive 24 ore decidera' a maggioranza semplice se impartire o meno istruzioni al Segretariato Tecnico per fornire assistenza supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmettera' immediatamente a tutti gli Stati Parti ed Organizzazioni internazionali pertinenti il rapporto d'inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo.
Qualora il Consiglio Esecutivo abbia deciso in tal senso, il Direttore Generale fornira' un'assistenza immediata. A tal fine, il Direttore Generale potra' cooperare con lo Stato Parte richiedente, altri Stati Parti e le Organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati Parti faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza.
11. Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente che l'uso di armi chimiche ha causato vittime e che sono indispensabili provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne dara' notifica a tutti gli Stati Parti ed adottera' urgenti misure di assistenza, avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo a disposizione per le emergenze. Il Direttore Generale manterra' il Consiglio Esecutivo informato dalle azioni intraprese in conformita' con il presente paragrafo.

Convenzione-art. XI

Articolo XI
Sviluppo economico e tecnologico
1. Le disposizioni della presente Convenzione saranno attuate in modo tale da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte, nonche' alla cooperazione internazionale nel campo delle attivita' chimiche per fini non proibiti in base alla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, composti chimici ed attrezzature e strumentazioni per la produzione, la lavorazione o l'uso di composti chimici per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione.
2. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e senza pregiudizio per i principi e le regole applicabili nel diritto internazionale, gli Stati Parte:
(a) Avranno il diritto, individualmente o collettivamente, di condurre ricerca su composti chimici, di svilupparli, produrli, acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli;
(b) Agevoleranno, ed avranno diritto di instaurare tra di loro lo scambio piu' completo possibile di composti chimici, attrezzature ed informazioni scientifiche e tecniche relative allo sviluppo e all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla presente Convenzione;
(c) Non manterranno tra di loro alcuna restrizione, comprese quelle previste da qualsiasi accordo internazionale, incompatibile con gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, che limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della chimica per scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;
(d) Non utilizzeranno la presente Convenzione come base per applicare qualsiasi provvedimento diverso da quelli previsti o consentiti in base alla presente Convenzione ne' useranno qualsiasi altro accordo internazionale per il perseguimento di un obiettivo incompatibile con tale Convenzione;
(e) Si impegnano a riformare i propri regolamenti nazionali esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al fine di renderli compatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

Convenzione-art. XII

Articolo XII
Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare
l'osservanza, ivi comprese le sanzioni
1. La Conferenza adottera' le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l'osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravvenga con le disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformita' con il presente paragrafo, la Conferenza terra' conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo.
2. Nei casi in cui uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l'osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potra', tra l'altro, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avra' intrapreso le azioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione.
3. Qualora gravi danni all'oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attivita' proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall'Articolo 1. La Conferenza potra' raccomandare misure collettive agli Stati parti in conformita' con il diritto internazionale.
4. La Conferenza sottoporra', in casi di particolare gravita', la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII
Relazione con altri accordi internazionali
Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti da ogni Stato in base al Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas, e di metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, ed in base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Convenzione-art. XIV

Articolo XIV
Risoluzione delle controversie
1. Qualora sorgano controversie riguardo all'attuazione o all'interpretazione della presente Convenzione, esse saranno risolte in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione ed in conformita' con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
2. Quando una controversia sorga tra due o piu' Stati Parte, o tra uno o piu' Stati Parte e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione, le Parte interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziati o di altri mezzi pacifici a discrezione delle Parte, compreso il ricorso ad appropriati organi della presente Convenzione, nonche' il ricorso di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformita' con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parte coinvolti manterranno il Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese.
3. Il Consiglio Esecutivo puo' contribuire alla soluzione di una controversia con qualsiasi mezzo gli sembri appropriato, compresa l'offerta di buoni uffici, raccomandando agli Stati Parte alla controversia di iniziare il processo di soluzione di loro scelta, raccomandando un limite di tempo per ogni procedura stabilita.
4. La Conferenza esaminera' le questioni connesse alle controversie sollevate dagli Stati Parte o portate alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. La Conferenza, se lo ritiene opportuno, istituira' o affidera' a degli organi le funzioni connesse alla soluzione di queste controversie in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (f).
5. Sia la Conferenza che il Consiglio Esecutivo hanno il potere soggetto ad autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che sorga nell'ambito delle attivita' dell'Organizzazione. Un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite sara' concluso a tal fine in conformita' con l'articolo VIII, paragrafo 34 (a).
6. Il presente Articolo non pregiudica l'Articolo IX o le disposizioni relative a misure volte a risolvere una situazione e ad assicurare l'osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.

Convenzione-art. XV

Articolo XV
Emendamenti
1. Ogni Stato Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Parte puo' anche proporre modifiche, come specificato al paragrafo 4, degli Annessi alla presente Convenzione.
Le proposte di emendamento saranno soggette alle procedure previste ai paragrafi 21 e 3. Le proposte di modifiche, come specificate al paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5.
2. Il testo di una proposta d'emendamento sara' sottoposto al Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parte ed al Depositario. La proposta di emendamento sara' esaminata unicamente da una conferenza di Revisione. Tale Conferenza di revisione sara' convocata se un terzo o piu' degli Stati Parte notifica al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo la sua divulgazione, di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta. La Conferenza di Revisione avra' luogo immediatamente dopo una regolare sessione della Conferenza a meno che gli Stati Parte richiedenti non richiedano una riunione piu' ravvicinata. In nessun caso la Conferenza di Revisione potra' aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della proposta di emendamento.
3. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da tutti gli Stati Parte di cui al capoverso (b) seguente:
(a) Se sono stati adottati dalla Conferenza di Revisione, mediante un voto-affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parte senza che nessun Stato Parte abbia espresso un voto negativo; e
(b) Se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati Parte che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza di revisione.
4. Al fine di garantire l'efficienza e l'effettivita' della presente Convenzione, le disposizioni degli Annessi potranno essere modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le modifiche proposte siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo o tecnico. Ogni modifica dell'Annesso sui composti chimici dovra' essere effettuato in conformita' con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C dell'Annesso sulla Riservatezza, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, nonche' le definizioni alla Parte I dell'Annesso sulle Verifiche che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su sfida, non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5.
5. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 4 dovranno essere effettuate in conformita' con le seguenti procedure:
(a) Il testo delle modifiche proposte, dovra' essere trasmesso insieme alle necessarie informazioni, al Direttore Generale.
Informazioni supplementari per la valutazione della proposta possono essere fornite da ogni Stato Parte e dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunichera' sollecitamente queste proposte ed informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio esecutivo ed al Depositario.
(b) Non oltre 60 giorni dopo aver ricevuto la proposta, il Direttore Generale la valutera' per determinare tutte le sue possibili conseguenze sulle disposizioni e sull'attuazione della presente Convenzione, e comunichera' tali informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio Esecutivo;
(c) il Consiglio Esecutivo esaminera' la proposta alla luce delle informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta e' conforme ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta, il Consiglio Esecutivo notifichera' la sua raccomandazione con adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parte, per considerazione. Gli Stati Parte ne accuseranno ricevute entro 10 giorni;
(d) Se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta essa sara' considerata come approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda di respingere la proposta essa sara' considerata respinta se nessun
Stato Parte solleva obiezioni
entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione;
(e) Se una raccomandazione del Consiglio Esecutivo non ottiene l'approvazione come previsto al capoverso (d), una decisione sulla proposta, relativa anche alla sua conformita' o meno ai criteri del paragrafo 4, sara' esaminata come questione sostanziale dalla Conferenza nella sua seduta successiva;
(f) Il Direttore Generale notifichera' a tutti gli Stati Parte ed al Depositario, qualunque decisione in base al presente paragrafo;
(g) Le modifiche approvate in base alla presente procedura entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data di notifica, comunicata dal Direttore Generale, della loro approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia raccomandato dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.

Convenzione-art. XVI

Articolo XVI
Durata e ritiro
1. La presente Convenzione avra' una durata illimitata.
2. Ciascun Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, avra' diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all'oggetto della presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notifichera' tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includera' una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.
3. Il ritiro di uno Stato Parte da questa Convenzione non pregiudichera' in nessun modo l'obbligo degli Stati di continuare ad eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di diritto internazionale, in particolare il Protocollo di Ginevra del 1925.

Convenzione-art. XVII

Articolo XVII
Statuto degli Annessi
Gli Annessi formano parte integrante della presente Convenzione.
Ogni riferimento alla presente Convenzione include gli Annessi.

Convenzione-art. XVIII

Articolo XVIII
Firma
La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.

Convenzione-art. XIX

Articolo XIX
Ratifica
La presente Convenzione sara' soggetta alla ratifica degli Stati Firmatari secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

Convenzione-art. XX

Articolo XX
Adesione
Qualunque Stato che non firma la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, puo' aderirvi in qualsiasi momento successivamente.

Convenzione-art. XXI

Articolo XXI
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del 65mo strumento di ratifica, ma in nessun caso prima di due anni dopo la sua apertura alla firma.
2. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrera' in vigore il 30mo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Convenzione-art. XXII

Articolo XXII
Riserve
Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve. Gli Annessi della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve incompatibili con il suo oggetto e con il suo scopo.

Convenzione-art. XXIII

Articolo XXIII
Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' designato dal presente strumento quale Depositario della Convenzione e dovra', tra l'altro:
(a) Informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione, e della ricevuta di altre notifiche;
(b) trasmettere copie debitamente certificate della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti;
(c) registrare la presente Convenzione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Convenzione-art. XXIV

Articolo XXIV
Testi autentici
La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sara' depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente, autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Parigi, il 13.1.1993

Convenzione-Annesso

Annesso sui composti chimici
A. Direttive per la classificazione dei composti chimici
Direttive per la Tabella 1
1. Si dovra' tener conto dei seguenti criteri al fine di includere un composto chimico o un precursore nella Tabella 1:
(a) Se il composto chimico o precursore e' stato sviluppato, prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica, secondo quanto definito all'Articolo II;
(b) Se costituisce in altro modo un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione in ragione del suo alto potenziale d'uso in attivita' proibite dalla presente Convenzione in quanto risponda a una o piu' delle seguenti condizioni:
(i) o una struttura chimica strettamente legata a quella degli altri composti chimici tossici elencati alla Tabella 1, e presumibilmente proprieta' affini;
(ii) tossicita letale o incapacitante nonche' altre proprieta' che consentirebbero il suo uso come arma chimica;
(iii) Puo' essere utilizzato come precursore nella fase finale individuale tecnologica di produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1, a prescindere se tale fase e' realizzata negli impianti, nelle munizioni o altrove;
(c) Se il suo uso per scopi non proibiti dalla presente Convenzione e' pressoche' nullo o totalmente inesistente.
Direttive per la Tabella 2
2. I seguenti criteri saranno adottati per decidere se un composto chimico non elencato alla Tabella 1 o un precursore ad un composto chimico della Tabella 1 o ad un composto chimico elencato alla Tabella 2, Parte A debbano essere inclusi nella Tabella 2:
(f) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione in quanto presenta una tossicita' letale o incapacitante nonche' altre caratteristiche che potrebbero consentirgli di essere usato come arma chimica;
(b) se esso puo' essere usato come precursore in una delle reazioni chimiche nella fase finale di formazione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A;
(c) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione a causa della sua importanza nella produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, parte A;
(d) se esso non e' prodotto in vaste quantita' commerciali per scopi non proibiti dalla presente Convenzione.
Direttive per la Tabella 3
3. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nel decidere se un composto chimico o un precursore, non elencati in altre Tabelle, debbano essere inclusi nella Tabella 3:
(a) se il composto chimico o precursore e' stato prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica;
(b) se esso costituisce in ogni caso un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione in quanto presenta una tossicita' letale ed incapacitante nonche' altre proprieta' per le quali potrebbe essere utilizzato come arma chimica;
(c) se esso costituisce un rischio per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione, in ragione della sua rilevanza nella produzione di uno o piu' composti chimici elencati alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte B;
(d) se esso puo' essere prodotto in vaste quantita' commerciali per scopi non proibiti dalla presente Convenzione.
B. Tabelle dei prodotti chimici
Le seguenti Tabelle enumerano composti chimici tossici e loro precursori. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, queste tabelle identificano i composti chimici che sono oggetto delle misure di verifica secondo le disposizioni dell'Annesso sulla Verifica. Ai sensi dell'Articolo II, sotto-paragrafo 1 (a), le Tabelle non costituiscono una definizione dei composti chimici.
(Ogni qualvolta venga fatto riferimento a gruppi di composti chimici dialchilati, seguiti da un elenco di gruppi alchilici, ogni composto derivante da qualunque possibile combinazione dei gruppi alchilici enumerati tra parentesi e' considerato come iscritto nella Tabella corrispondente fintantoche' non sia stato formalmente cancellato. Un composto chimico seguito da "" nella Tabella 2, Parte A, e' accompagnato da particolari soglie di dichiarazione e di verifica, come indicato nella settima Parte dell'Annesso sulle Verifiche.


Tabella 1
(N. registro CAS)
A. COMPOSTI CHIMICI TOSSICI
1) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
fosfonofluoridati di O-alchile
(C, compreso il cicloalchile)
es. Sarin: metilfosfonofluoridato di (107-44-8)
O-isoproprile
Soman: metilfosfonofluoridato di pinacolite (96-64-O)
2) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
fosforamidocianidati di O-alchile (C,
coompreso il cicloalchile)
es. Tabun: N,N-dimetilfosforamidocinato (77-81-6)
di O-etile
3) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonotioati
di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile
e di S- dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile
e sali alchilati o protonati corrispondenti
es: VX: metilfosfonothioati di O-etile
S-2-diisopropilaminoetile (50782-69-9) 4) Solfoipriti:
Solfuro di 1-cloroetile e di clorometile (2625-76-5)
Iprite: solfuro di bia (2-cloroetile) (505-60-2)
Bis (2-cloroetiltio)metano (63869-13-6) Sesquiprite: 1,2-bis (2-cloroetiltio)etano (3563-36-8)
1,3-Bis (2-cloroetiltio)n-propano (63905-10-2) 1,4-Bis (2-cloroetiltio)n-butano (142868-93-7) 1,5-Bis (2-cloroetiltio)n-pentano (142868-94-8) Etere di bis (2-cloroetiltiometile) (63918-90-1) Iprite-O: etere di bia (2-cloroetiltioetile) (63918-89-8) 5) Lewisiti:
Lewisite 1: 2-Clorovinildicloroarsina (541-25-3)
Lewisite 2: Bis (2-clorovinil)cloroarsina (40334-69-8) Lewisite 3: Tris (2-clorovinil)arsina (40334-70-1) 6) Azotoipriti
HN1: Bis (2-cloroetile)etilammina (538-07-8)
HN1: Bis (2-cloroetile)metilammina (51-75-2)
HN1: Tris (2-cloroetile)ammina (555-77-1)
7) Saxitossina (35523-89-8) 8) Ricina (9009-86-3)
B. Precursori
9) Fosfonil di-fluoruri d'alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
es. DF: difluoruro di metilfosfonile (676-99-3)
10) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr (fosfoniti
di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile) e
di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile
e sali alchilati o protonati corrispondenti
es. QL: metilfosfonite di O-etile e
O-2 diisopropilaminoetile (5785-11-8)
11) Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato (1445-76-7)
di O-isopropile
12) Cloro Soman: metilfosfonocloridrato (7040-57-5)
di O-pinacolile
Tabella 2
A. Composti chimici tossici
1) Amitone: fosforotioato di O,O-dietile
S- (2-(dietilammino)etile)
e sali alchilati o protonati corrispondenti (78-53-5)
2) PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluormetile) (382-21-8)
propene
3) BZ: Benzilato di 3-quinuclidinile(*) (6581-06-2)
B. Precursori
4) Composti chimici, tranne quelli iscritti nella
Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui e'
legato un gruppo metile, etile o propile (normale
o iso) senza altri atomi di carbonio
es. Dicloruro di metilfosfonile (676-97-1)
Metilfosfonato di dimetile (756-79-6)
Salvo: Fonofos: etildithiofosfonato di O-etil (944-22-9)
S-fenile
5) Dialogenuri N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
fosforamidici
6) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)fosforamidati
di dialchile (Me, Et, n-Pr o 1-Pr)
7) Tricloruro di arsenico (7784-34-1)
8) Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (76-93-7)
9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)
10) Ammino etil-2-cloruri di N,N-2-dialchile
(Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali protonati corrispondenti
11) Ammino etan-2-di di N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr
o i-Pr) e sali protonati corrispondenti
Salvo: N,N-Dimetilamminoetanolo (108-01-0)
e sali protonati corrispondenti
N,N-Dimetilamminoetanolo (100-37-8)
e sali protonati corrispondenti
12) Ammino-etan-2-tioll di N,N-2-dialchile
(Me, Et, n-Pr o i-Pr)
e sali protonati corrispondenti
13) Tiodiglicol: solfuro di bis (2-idrossietile) (111-48-8)
14) Alcol pinacotilico: 3,3-dimetilbutano-2-olo (464-07-3)
Tabella 3
A. Composti chimici tossici
1. Fosgene: Dicloruro di carbonile (75-44-5)
2. Acido cianidrico (506-77-4)
3) Cianuro d'idrogeno (74-90-8)
4) Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2)
B. Precursori
5) Ossicloruro di fosforo (10025-87-3) 6) Tricloruro di fosforo (7719-12-2)
7) Pentacloruro di fosforo (10026-13-8) 8) Fosfito di trimetile (121-45-9)
9) Fosfito di trietile (122-51-1)
10) Fosfito di dimetile (868-85-9)
11) Fosfito di dietile (762-04-9)
12) Monocloruro di zolfo (10025-67-9) 13) Dicloruro di zolfo (10545-99-0) 14) Cloruro di thionile (7719-09-7)
15) Etidietanolammina (139-87-7)
16) Metildietanolammina (105-59-9)
17) Trietanolammina (102-71-6)



Convenzione-Annesso

Annesso sull'attuazione e la verifica
("Annesso sulle Verifiche")
Parte i - Definizioni
1. L'espressione "attrezzature approvate" significa i dispositivi e gli strumenti necessari per lo svolgimento dei compiti della squadra d'ispezione, certificati dal Segretariato Tecnico secondo i regolamenti stabiliti dal Segretariato Tecnico in conformita' con la Parte II, paragrafo 27 del Presente Annesso. Queste attrezzature possono anche comprendere le forniture amministrative o il materiale di registrazione eventualmente utilizzato dalla squadra d'ispezione.
2. Il termine "edificio" come riferito nella definizione di impianto di produzione di armi chimiche comprende edifici specializzati ed edifici standard.
(a) Per "edificio specializzato" si intende:
(i) qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, che contengono attrezzature specializzate in una configurazione di produzione o di carica;
(ii) qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, avente caratteristiche distintive che lo distinguono dagli edifici di solito utilizzati per la produzione chimica o le attivita' di carica non proibite dalla presente Convenzione.
(b) Per "edificio standard" si intende qualsiasi edificio comprese le strutture sotterranee costruito in base alle norme industriali prevalenti per impianti che non producono i composti chimici di cui all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i), o composti chimici corrosivi.
3. Per "Ispezione su sfida" s'intende l'ispezione di qualsiasi impianto o localizzazione nel territorio o in ogni altro posto sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte richiesto da un altro Stato Parte in conformita' con l'Articolo IX, paragrafi 8 a 25.
4. Per "composto chimico organico distinto" si intende ogni composto chimico appartenente alla categoria dei composti chimici costituiti da tutti i composti del carbonio, salvo gli ossidi, i solfuri ed i carbonati di metallo, identificabili in base alla loro denominazione chimica, alla loro formula strutturale, qualora sia nota, ed al numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito.
5. Per "attrezzature" come riferito nella definizione di impianto di produzione di armi chimiche nell'Articolo II, si intendono le attrezzature specializzate e le attrezzature standard.
(a) Per "attrezzature specializzate" s'intende:
(i) la principale sequenza di produzione, compresi i reattori o le attrezzature per la sintesi, la separazione o la purificazione del composto, ogni attrezzatura usata direttamente per il trasferimento termico nella fase tecnologica finale, come pure nei reattori o nei prodotti di separazione, nonche' ogni altra attrezzatura che sia stata in contatto con qualunque composto chimico specificato all'Articolo II, paragrafo 8 (a), o che entrerebbe in contatto con tale composto chimico se l'impianto fosse attivato;
(ii) Ogni apparecchiatura per il riempimento delle armi chimiche;
(iii) Ogni altra attrezzatura specialmente designata, costruita o installata per il funzionamento dell'impianto come impianto di produzione di armi chimiche, nettamente distinto da un impianto costruito in base a norme industriali commerciali in vigore applicabili ad impianti che non producono alcun composto chimico specificato all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i), o composti chimici corrosivi, come: attrezzature fabbricate con leghe ad alta composizione di nickel o altre materiale particolare resistente alla corrosione: attrezzature particolari per la gestione dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, il filtraggio dell'ario o il recupero dei solventi; particolari recinzioni per il contenimento e scudi termici;
attrezzature di laboratorio non-standardizzate utilizzate per analizzare composti chimici tossici a scopi di armi chimiche; pannelli, progettati su misura, per il comando dei processi; oppure apposite parti per le attrezzature specializzate.
(b) Per "attrezzature standard" s'intende:
(i) le attrezzature di produzione generalmente utilizzate nell'industria chimica e che non sono incluse nei tipi di attrezzature specializzate;
(ii) altre attrezzature comunemente utilizzate nell'industria chimica, come: attrezzature anti-incendio; attrezzature per la vigilanza di guardia e di sicurezza/ordine; strutture mediche ed impianti di laboratorio; o materiale di comunicazione.
6. Per "impianto" nel contesto dell'Articolo VI s'intende qualunque sito industriale come definito in appresso "sito d'impianto" "stabilimento" e "unita'";
(a) Per "complesso d'impianti" (fabbriche, stabilimenti) s'intende l'integrazione sul luogo di uno o piu' impianti, a qualunque livello amministrativo intermedio, sotto un unico controllo operativo e comprendente infrastrutture comune come:
(i) l'amministrazione ed altri uffici;
(ii) officine di riparazione e di manutenzione;
(iii) centro di assistenza medica;
(iv) servizi;
(v) laboratorio di analisi centrale;
(vi) laboratori di ricerca e di sviluppo;
(vii) area centrale per il trattamento degli effluenti e dei rifiuti;
(viii) magazzini di immagazzinaggio
(b) Per "impianto" (impianto di produzione, laboratorio) s'intende una zona, struttura o edificio relativamente autonomi che contengono una o piu' unita' con infrastrutture ausiliarie o associate come:
(i) ridotta sezione amministrativa;
(ii) aree d'immagazzinaggio/manipolazione per le riserve di alimentazione ed i prodotti;
(iii) area d trattamento/manipolazione degli effluenti/rifiuti;
(iv) laboratorio di controllo/analisi;
(v) servizio di pronto soccorso/sezione medica
relativa;
(vi) documentazione inerente ai movimenti nel sito,
intorno al sito e in uscita dal sito di composti chimici, di loro riserve di alimentazione, o di composti chimici con esse formate, come opportuno.
(c) Per "unita'" (Unita' di produzione Unita' di lavorazione) s'intende la combinazione di quelle parti dell'attrezzature, compresi i recipienti e relativi equipaggiamenti, necessari per la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico.
7. Per "accordo d'impianto" s'intende un accordo o un'intesa tra uno Stato Parte e l'Organizzazione in relazione ad un impianto specifico, soggetto a verifiche in loco ai sensi degli Articoli IV, V e VI.
8. Per "Stato ospite" s'intende un accordo o intesa tra uno Stato Parte e l'Organizzazione in merito ad un impianto specifico soggetto a verifiche in loco in conformita' con gli Articoli IV, V e VI.
9. Per "scorta all'interno del paese" s'intendono gli individui specificati dallo Stato Parte ispezionato, se del caso, dallo Stato ospite, qualora lo richiedano, per accompagnare ed assistere la squadra d'ispezione durante la permanenza nel paese.
10. Per "permanenza nel paese" s'intende il periodo dall'arrivo della squadra d'ispezione in un luogo d'ingresso fino alla sua partenza da uno Stato in un luogo d'ingresso.
11. Per "ispezione iniziale" s'intende la prima ispezione in loco degli impianti al fine di verificare le dichiarazioni presentate in conformita' con gli Articoli III, IV, V e VI ed il presente Annesso.
12. Per "Stato Parte ispezionato" s'intende lo Stato Parte sul di cui territorio o in ogni altro luogo sotto la propria giurisdizione o controllo, avviene un'ispezione secondo la presente Convenzione, ovvero lo Stato Parte il cui impianto o le cui zone sul territorio dello Stato Parte sono soggette a tale ispezione; esso tuttavia non include lo Stato Parte specificato nella Parte II, paragrafo 21 del presente Annesso.
13. Per "assistente d'ispezione" s'intende una persona designata dal Segretariato Tecnico come previsto nella Parte II, Sezione A, del presente Annesso ad assistere gli ispettori, come personale medico, di sicurezza ed amministrativo, nonche' gli interpreti.
14. "Per mandato d'ispezione" s'intendono le istruzioni impartite dal Direttore Generale alla squadra d'ispezione per la conduzione di una particolare ispezione.
15. Per "manuale d'ispezione" s'intende l'insieme di procedure addizionali per la conduzione di ispezioni, elaborate dal Segretariato Tecnico.
16. Per "sito d'ispezione" s'intende ogni impianto o zona in cui viene svolta un'ispezione e che e' specificamente definito nei rispettivi accordi di installazione o nella richiesta d'ispettiva, o nel mandato o nella richiesta ispettiva ampliati al perimetro alternativo o finale.
17. Per "squadra d'ispezione" s'intende un gruppo d'ispettori e di assistenti d'ispezione assegnati dal Direttore Generale per svolgere una particolare ispezione.
18. Per "ispettore" s'intende un individuo designato dal Segretariato Tecnico secondo le procedure stabilite nella Parte II, Sezione A del presente Annesso, per svolgere un'ispezione o una visita in conformita' con la presente Convenzione.
19. Per "modello tipo di accordo" s'intende un documento che specifica la forma generale ed i contenuti di un accordo stipulato tra uno Stato Parte e l'Organizzazione per l'osservanza alla disposizioni sulle verifiche specificate nel presente Annesso.
20. Per "osservatore" s'intende un rappresentante di uno Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo delegato ad osservare un'ispezione su sfida.
21. Per "perimetro", nel caso di un'ispezione su sfida, s'intende esterno del sito d'ispezione, definito sia da coordinate geografiche o da una descrizione su una carta.
(a) Per "perimetro richiesto" s'intende il perimetro del sito d'ispezione come specificato in conformita' con la Parte X, paragrafo 8, del presente Annesso;
(b) per "perimetro alternativo" s'intende il perimetro del sito d'ispezione come specificato, in alternativa al perimetro richiesto, dallo Stato Parte ispezionato; esso si conformera' ai requisiti specificati nella Parte X, paragrafo 17, del presente Annesso;
(c) Per "perimetro finale" s'intende il perimetro definitivo del sito d'ispezione come concordato nei negoziati tra la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato in conformita' con la Parte X, paragrafi 16 a 21 del presente Annesso;
(d) per "perimetro dichiarato" s'intende il limite esterno dell'impianto dichiarato secondo gli articoli II, IV, V e VI.
22. Per "periodo d'ispezione", ai fini dell'articolo IX, s'intendo il periodo di tempo dalle disposizioni di accesso alla squadra d'ispezione fino al sito d'ispezione fino alla sua partenza dal sito d'ispezione, ad esclusione del periodo di tempo utilizzato per i colloqui informativi prima e dopo le attivita' di verifica.
23. Per "periodo d'ispezione", ai fini degli Articoli IV, V e VI, s'intende il periodo di tempo dall'arrivo della squadra d'ispezione sul sito d'ispezione fino alla sua partenza dal sito d'ispezione, ad esclusione del tempo trascorso nei colloqui informativi prima e dopo le attivita' di verifica.
24. Per "punto d'entrata/punto d'uscita" s'intende una localizzazione designata per l'arrivo nel paese delle squadre d'ispezione per ispezioni conformi alla presente Convenzione o per la loro partenza dopo il completamento della loro missione.
25. Per "Stato Parte richiedente" s'intende uno Stato Parte che ha richiesto un'ispezione su sfida secondo l'Articolo IX.
26. Per "tonnellata" s'intende una tonnellata metrica, i.e. 1.000 kg.
Parte II - Regole generali di verifica
A. DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI ED ASSISTENTI D'ISPEZIONE
1. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretariato Tecnico comunichera', per iscritto, a tutti gli Stati Parte i nomi, le nazionalita' ed i ranghi degli assistenti d'ispezione proposti per la designazione, nonche' una descrizione delle loro qualifiche ed esperienze professionali.
2. Ciascun Stato Parte accusa immediatamente ricevuta della lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, proposti per la designazione, che gli e' comunicata. Lo Stato Parte informera' il Segretariato Tecnico per iscritto della sua accettazione di ciascun ispettore ed assistente d'ispezione, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista. Ogni ispettore ed assistente d'ispezione compreso nella presente lista sara' considerato come designato a meno che uno Stato Parte non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista dichiari per iscritto la sua non-accettazione. Lo Stato Parte puo' indicare il motivo dell'obiezione .
In caso di non accettazione, l'ispettore o l'assistente d'ispezione proposto non intraprendera' o partecipera' ad attivita' di verifica sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte che ha dichiarato la sua non accettazione. Il Segretariato Tecnico, se necessario, sottoporra' ulteriori proposte oltre alla lista originale.
3. Le attivita' di verifica in base alla presente Convenzione saranno svolte unicamente da ispettori designati e da assistenti d'ispezione.
4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, uno Stato Parte ha diritto in ogni tempo di sollevare obiezioni riguardo ad un ispettore o un assistente d'ispezione che e' gia' stato designato. Esso notifichera' al Segretariato Tecnico le sue obiezioni per iscritto, indicando eventualmente il motivo dell' obiezione. Tali obiezioni avranno effetto 30 giorni dopo il loro ricevimento da parte del Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico informera' immediatamente lo Stato Parte interessato del ritiro della nomina dell'ispettore o dell'assistente d'ispezione.
5. Lo Stato Parte che abbia ricevuto notifica di un'ispezione non
tentera' di far rimuovere dalla squadra ispettiva per quell'ispezione qualunque ispettore o assistente d'ispezione gia' designato nella lista.
6. IL numero di ispettori o di assistenti approvati e designati presso uno Stato Parte deve essere sufficiente da consentire la disponibilita' e la votazione di un numero appropriato di ispettori e di assistenti d'ispezione.
7. Se, d'avviso del Direttore Generale, la mancata accettazione di ispettori o di assistenti d'ispezione proposti impedisce la designazione di un numero sufficiente di ispettori o di assistenti d'ispezione o ostacola in altro modo lo svolgimento effettivo delle mansioni del Segretariato Tecnico, il Direttore Generale deferira' la questione al Consiglio Esecutivo.
8. Ogni qualvolta siano necessari o richiesti emendamenti alle summenzionate liste di ispettori o di assistenti d'ispezione, gli ispettori o gli assistenti d'ispezione supplenti saranno designati con le stesse modalita' stabilite per la lista iniziale.
9. I membri della squadra d'ispezione che svolgono un'ispezione nell'impianto di un altro Stato Parte ubicato nel territorio di uno Stato Parte, saranno designati in conformita' con le procedure stabilite in questo Annesso applicabili sia allo Stato Parte ispezionato che allo Stato Parte ospite.
B. PRIVILEGI ED IMMUNITA'
10. Ciascuno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver accusato ricevuta della lista degli ispettori o assistenti d'ispezione o di eventuali modifiche di tale lista, fornira' visti multipli di entrata/uscita e/o transito ed ogni altro analogo documento per consentire a ciascun ispettore o assistente d'ispezione di entrare e rimanere nel territorio di tale Stato Parte al fine di svolgervi attivita' d'ispezione. Questi documenti saranno validi per almeno due anni dopo essere stati forniti al Segretariato Tecnico.
11. Affinche' possano svolgere con efficienza le loro mansioni, ispettori o assistenti d'ispezione saranno concessi i privilegi e le immunita' stabilite nei capoversi (a) ad (i). I privilegi e le immunita' saranno concessi ai membri della squadra d'ispezione in virtu' della presente Convenzione e non a vantaggio personale dei singoli membri. Tali privilegi ed immunita' saranno loro concessi per tutto il periodo compreso tra l'arrivo, e la partenza dal territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite, ed anche in seguito per quanto riguarda gli atti precedentemente effettuati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
(a) Ai membri della squadra ispettiva sara' concessa l'inviolabilita' di cui godono gli agenti diplomatici secondo l'Articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.
(b) Agli alloggi ed ai locali per uffici occupati dalla squadra ispettiva che svolge attivita' d'ispezione secondo la presente Convenzione, sara' concessa la stessa inviolabilita' e protezione di quella concessa ai locali degli agenti diplomatici secondo l'Articolo 30, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
(c) I documenti e la corrispondenza, compresi gli atti ufficiali della squadra ispettiva, godranno dell'inviolabilita' concessa ai tutti i documenti ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici, in conformita' con l'Articolo 30, paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche. La squadra d'ispezione avra' il diritto di avvalersi di codici per le sue comunicazioni con il Segretariato Tecnico.
(d) I campioni e le attrezzature approvate trasportate dai membri della squadra d'ispezione saranno inviolabili con riserva delle disposizioni contenute nella presente Convenzione ed esenti da ogni imposta doganale. I campioni a rischio saranno trasportati in conformita' con i regolamenti pertinenti.
(e) Ai membri della squadra d'ispezione saranno concesse le immunita' concesse agli agenti diplomatici secondo l'Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
(f) Ai membri della squadra d'ispezione che svolgono attivita' prescritte in base alla presente Convenzione, sara' concessa la stessa esenzione da diritti e tasse di quella concessa agli agenti diplomatici secondo l'Articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
(g) I membri della squadra d'ispezione saranno autorizzati ad introdurre nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato Parte ospite, senza il pagamento di qualsiasi imposta doganale o oneri connessi, articoli per uso personale, ad eccezione di quelli la cui importazione o esportazione e' vietata per legge o controllata da regolamenti di quarantena.
(h) Ai membri della squadra d'ispezione saranno concesse le stesse agevolazioni valutarie e di cambio di quelle concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missioni ufficiali temporanee.
(i) I membri della squadra d'ispezione non si impegneranno in nessuna attivita' professionale per profitti personali sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite.
12. Quando transitano sul territorio di Stati Parte non ispezionati, ai membri della squadra ispettiva saranno concessi i privilegi e le immunita' di cui godono gli agenti diplomatici secondo l'Articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. Ai documenti ed alla corrispondenza, compresi gli atti ufficiali, i campioni e le attrezzature approvate da essi trasportati, saranno concessi i privilegi e le immunita' stabilite al paragrafo 11 (c) e (d).
13. Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', i membri della squadra ispettiva sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite e, nella misura in cui cio' e' compatibile con il loro mandato d'ispezione, a non effettuare indebite intrusioni negli affari interni di quello Stato.
Se lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite ritiene che vi e' stato abuso dei privilegi e delle immunita' specificate nel presente Annesso, avranno luogo consultazioni tra lo Stato Parte ed il Direttore Generale, al fine di determinare se vi sono stati effettivamente degli abusi ed, in tal caso, di impedire che si ripetano.
14. L'immunita' dalla giurisdizione dei membri della squadra d'ispezione puo' essere abrogata dal Direttore Generale in tutti i casi in cui il Direttore Generale ritenga che l'immunita' frapporrebbe ostacoli al corso della giustizia e qualora tale abrogazione non pregiudichi l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. L'abrogazione deve sempre essere formale.
15. Agli osservatori saranno sempre concessi gli stessi privilegi e le stesse immunita' concessi agli ispettori secondo la presente sezione, salvo per quanto riguarda quelli concessi in base al paragrafo 11 (d).
C. ACCORDI PERMANENTI
Punti di entrata
16. Ciascun Stato Parte designera' i punti di entrata e fornira' le informazioni richieste al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni dopo che la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. Tali punti di entrata saranno tali da consentire alla squadra ispettiva di raggiungere qualunque sito d'ispezione da almeno un punto di entrata entro 12 ore. L'ubicazione dei punti di entrata sara' fornita a tutti gli Stati Parte dal Segretariato Tecnico.
17. Ciascun Stato Parte puo' cambiare i punti di entrata notificando il Segretariato Tecnico di tale cambiamento. I cambiamenti diverranno effettivi 30 giorni dopo che il Segretariato Tecnico ha ricevuto la notifica in modo che tutti gli Stati Parte possano esserne adeguatamente notificati.
18. Se il Segretariato Tecnico ritiene che il numero dei punti di entrata e' insufficiente per una sollecita conduzione delle ispezioni o che i cambiamenti proposti da uno Stato Parte in relazione ai punti di entrata intralcerebbe la sollecita conduzione delle ispezioni, esso si consultera' con lo Stato Parte interessato per risolvere la questione.
19. In tutti i casi in cui impianti o zone di uno Stato Parte ispezionato sono ubicati sul territorio di uno Stato ospite o qualora l'accesso dal punto di entrata agli impianti o alle zone soggette ad ispezione preveda il transito attraverso il territorio di un altro Stato Parte, ispezionato esercitera' i suoi diritti e osservera' gli obblighi inerenti alle ispezioni in conformita' con il presente Annesso. Lo Stato Parte ospite agevolera' l'ispezione di quegli impianti o zone e fornira' il necessario supporto per consentire alla squadra ispettiva di svolgere le sue mansioni in maniera rapida ed efficace. Gli Stati Parte, il cui territorio deve essere attraversato per ispezionare impianti o zone di uno Stato Parte ispezionato, dovranno agevolare tale transito.
20. Se gli impianti o le zone di uno Stato Parte ispezionato sono ubicati nel territorio di uno Stato che non e' Parte alla presente Convenzione, lo Stato Parte ispezionato adottera' tutte le misure necessarie per garantire che le ispezioni di tali impianti o zone possano essere svolte in conformita' con le disposizioni del presente Annesso. Uno Stato Parte che ha uno o piu' impianti o zone sul territorio di uno Stato che non e' Parte alla presente Convenzione adottera' ogni necessario provvedimento per ottenere l'accettazione da parte dello Stato ospite degli ispettori e degli assistenti d'ispezione designati presso tale Stato Parte. Se uno Stato Parte ispezionato non e' in grado di consentire l'accesso, esso dovra' dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
21. Se gli impianti o le zone da ispezionare sono localizzate nel territorio di uno Stato Parte, ma in un luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato non parte alla presente Convenzione, lo Stato Parte dovra' adottare tutti i necessari provvedimenti eventualmente richiesti ad uno Stato Parte ispezionato ed ad uno Stato Parte ospite per garantire che le ispezioni di tali impianti o zone possano essere svolte in conformita' con le disposizioni del presente Annesso. Se lo Stato Parte non e' in grado di consentire l'accesso a tali impianti o zone, esso dovra' dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti a tal fine.
Questo paragrafo non si applichera' se gli impianti o le zone da ispezionare sono quelli dello Stato Parte.
Accordi per l'uso di aerei non di linea
22. Per le ispezioni secondo l'Articolo IX ed altre ispezioni per le quali un rapido viaggio non e' fattibile con mezzi di trasporto commerciali di linea, la squadra d'ispezione potrebbe necessitare di utilizzare aerei di proprieta' o affittati dal Segretariato Tecnico.
Non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte informera' il Segretariato Tecnico del numero di autorizzazione diplomatica permanente per gli aerei non di linea che trasportano squadre d'ispezione e le attrezzature necessarie, le ispezioni all'interno ed all'esterno del territorio in cui il sito d'ispezione e' ubicato. Le rotte degli aerei verso il punto di entrata designata e provenienti da esso dovranno essere lungo le vie aeree internazionali stabilite, convenute di comune accordo tra gli Stati Parte ed il Segretariato Tecnico come base per la concessione dell'autorizzazione diplomatica.
23. Quando viene utilizzato un aereo non di linea, il Segretariato Tecnico fornira' allo Stato Parte ispezionato un piano di volo, per il tramite dell'Autorita' Nazionale, per il volo dell'aereo dall'ultimo aeroporto prima di penetrare nello spazio aereo dello Stato in cui il sito d'ispezione e' ubicato, fino al punto di entrata almeno sei ore prima dell'ora di partenza prevista dall'aeroporto.
Tale piano sara' presentato secondo le procedure dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione civile applicabili agli aerei civili.
Per i voli propri o da esso affittati, il Segretariato Tecnico includera' nella sezione Osservazioni di ciascun piano di volo, il numero dell'autorizzazione diplomatica permanente e le appropriate annotazioni che identificano l'aereo come aereo d'ispezione.
24. Non meno di tre ore prima della partenza prevista della squadra d'ispezione dall'ultimo aeroporto prima di entrare nello spazio aereo dello Stato in cui l'ispezione deve avvenire, lo Stato Parte ispezionato o lo Stato parte ospite dovra' accertarsi che il piano di volo presentato in conformita' con il paragrafo 23 sia approvato in modo che la squadra d'ispezione possa arrivare sul luogo d'ingresso entro l'ora d'arrivo prevista.
25. Lo Stato Parte ispezionato fornira' parcheggio, protezione di sicurezza, manutenzione e carburante come richiesto dal Segretariato Tecnico per l'aereo della squadra d'ispezione nel luogo d'ingresso quando questo aereo e' di proprieta' o affittato dal Segretariato Tecnico. Tale aereo non potra' assumere spese di atterraggio, tassa di partenza e simili oneri. Il Segretariato Tecnico prendera' a carico il costo del carburante, della protezione di sicurezza e della manutenzione.
Intese amministrative
26. Lo Stato Parte ispezionato fornira' o prendera' provvedimenti affinche' la squadra d'ispezione possa beneficiare dei servizi necessari quali mezzi di comunicazione, servizi d'interpretazione nella misura necessaria per effettuare le interviste ed altre mansioni, trasporto, spazio lavorativo, alloggio, pasti e cure mediche. Al riguardo, lo Stato Parte ispezionato sara' rimborsato dall'Organizzazione per i costi sostenuti dalla squadra ispettiva.
Attrezzature approvate
27. Con riserva del paragrafo 29, la squadra ispettiva non e' assoggettata ad alcuna limitazione dello Stato Parte ispezionato per il trasporto sul sito delle attrezzature approvate in conformita' con il paragrafo 28 che il Segretariato Tecnico ritenga siano necessarie al fine di soddisfare i requisiti operativi. Il Segretariato Tecnico preparera', e, se del caso aggiornera' un elenco delle attrezzature approvate che potrebbero essere necessarie ai fini sopra descritti, nonche' dei regolamenti relativi a tali attrezzature conformi al presente Annesso. Nello stabilire la lista delle attrezzature approvate e di questi regolamenti, il Segretariato Tecnico assicurera' che si tenga pienamente conto di considerazioni di sicurezza per tutti i tipi di impianti in cui e' probabile che tali attrezzature saranno utilizzate. L'elenco delle attrezzature approvate sara' preso in considerazione ed approvata dalla Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i).
28. Le attrezzature saranno custodite dal Segretariato Tecnico e saranno designate, calibrate ed approvate dal Segretariato Tecnico.
Il Segretariato Tecnico, nella misura del possibile scegliera' le attrezzature specificamente designate per il tipo specifico di ispezione richiesto. Le attrezzature designate ed approvate saranno specificamente tutelate da alterazioni non autorizzate.
29. Lo Stato Parte ispezionato avra' diritto, senza pregiudizio dei tempi prefissati, di ispezionare le attrezzature alla presenza dei membri della squadra d'ispettiva nel punto di entrata, I.e. di controllare l'identita' delle attrezzature introdotte o rimosse dal territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite. Al fine di agevolare tale identificazione, il Segretariato Tecnico alleghera' documenti ed istruzioni per certificare la sua designazione ed approvazione delle attrezzature. L'ispezione delle attrezzature dovra' altresi' accertare, con soddisfazione dello Stato Parte ispezionato, che le attrezzature corrispondono alla descrizione delle attrezzature approvate per quel particolare tipo di ispezione.
Lo Stato Parte ispezionato puo' escludere le attrezzature che non corrispondono alla descrizione ovvero le attrezzature sprovviste dei summenzionati documenti e dispositivi. Le procedure d'ispezione delle attrezzature saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i).
30. Nei casi in cui la squadra ispettiva giudica necessario dover utilizzare attrezzature disponibili in loco che non appartengono al Segretariato Tecnico e chiede allo Stato Parte ispezionato di essere autorizzata ad utilizzare queste attrezzature, lo Stato Parte ispezionato dovra' soddisfare la richiesta in tutta la misura del possibile.
D. ATTIVITA' PRE-ISPETTIVE
Notifica
31. Il Direttore Generale notifichera' allo Stato Parte prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva sul punto d'entrata e nell'ambito dei tempi previsti, qualora specificati, la sua intenzione di svolgere un'ispezione.
32. Le notifiche effettuate dal Direttore Generale includeranno le seguenti informazioni:
(a) tipo di ispezione:
(b) punto di entrata;
(c) la data e l'ora di arrivo al punto di entrata;
(d) i mezzi per giungere nel punto di entrata;
(e) il sito da ispezionare;
(f) i nomi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione;
(g) se del caso, gli estremi dell'autorizzazione diplomatica per voli speciali.
33. Lo Stato Parte ispezionato accusera' ricevuta della notifica del Segretariato Tecnico del suo intento di condurre un'ispezione, non oltre un'ora dopo aver ricevuto tale notifica.
34. In caso di ispezione di un impianto di uno Stato Parte ubicato nel territorio di un altro Stato Parte, entrambi gli Stati Parte saranno contestualmente notificati in conformita' con i paragrafi 31 e 32.
Entrata nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello
Stato ospite e trasferimento sul sito d'ispezione
35. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite che e' stato notificato dell'arrivo di una squadra ispettiva, provvedera' a farla immediatamente entrare nel suo territorio e fara' tutto quanto in suo potere, grazie anche ad una scorta che accompagnera' la squadra ispettiva nel Paese o altri mezzi, per assicurare il trasporto sicuro della squadra ispettiva e delle sue attrezzature e rifornimenti, dal punto di entrata al(i) sito(i) d'ispezione ed ad un punto di uscita.
36. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite forniranno l'assistenza necessaria alla squadra ispettiva per raggiungere il sito d'ispezione non oltre 12 ore dall'arrivo al punto di entrata.
Colloquio informativo pre-ispezione
37. Al suo arrivo nel sito d'ispezione e prima dell'inizio dell'ispezione, la squadra d'ispezione sara' istruita dai rappresentanti dell'impianto con l'aiuto di carte e di altra documentazione, come appropriato, riguardo all'impianto alle attivita' ivi svolte, alle misure di sicurezza ed amministrative ed alle intese logistiche necessarie per l'ispezione. La durata del colloquio informativo non sara' superiore al minimo necessario e non dovra' in ogni caso superare tre ore.
E. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI
Regole generali
38. I membri della squadra ispettiva dovranno adempiere alle loro funzioni in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, con i regolamenti stabiliti dal Direttore Generale e con gli accordi d'impianto conclusi tra gli Stati Parte e l'Organizzazione.
39. La squadra ispettiva dovra' attenersi rigorosamente al mandato ispettivo rilasciato dal Direttore Generale. Essa si asterra' da attivita' che esulano dal mandato.
40. Le attivita' della squadra ispettiva saranno ripartite in maniera tale da consentirle di esercitare in maniera sollecita ed efficace le sue funzioni, arrecando il minor disturbo possibile allo Stato Parte ispezionato o allo stato ospite, ed all'impianto o zona ispezionata. La squadra ispettiva evitera' di intralciare o di ritardare senza motivo il funzionamento di un impianto ed evitera' di pregiudicare la sua sicurezza. In particolare, la squadra ispettiva non fara' funzionare alcun impianto. Se gli ispettori ritengono che particolari operazioni dovrebbero essere eseguite in un impianto, ai fini dell'adempimento del loro mandato, essi possono chiedere al rappresentante designato dell'impianto ispezionato di far eseguire tali operazioni. Il rappresentante dovra' ottemperare alla richiesta in tutta la misura del possibile.
41. Nello svolgere le loro mansioni sul territorio di uno Stato Parte ispezionato o di uno Stato ospite, i membri della squadra ispettiva, qualora lo Stato ispezionato lo richieda, dovranno essere accompagnati dai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato, ma la squadra ispettiva non deve essere ritardata o intralciata in altra maniera nell'esercizio delle sue funzioni.
42. Il Segretariato Tecnico dovra' elaborare procedure dettagliate relative allo svolgimento delle ispezioni, da includere nel manuale d'ispezione, in considerazione delle direttive che saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
Sicurezza ed incolumita' personale
43. Nello svolgere le loro attivita', gli ispettori e gli assistenti d'ispezioni dovranno osservare i regolamenti di sicurezza fissati nel sito d'ispezione, compresi quelli per la protezione di ambienti regolamentati nell'ambito di un impianto e per la sicurezza personale. Al fine di attuare questi requisiti, dovranno essere prese in considerazione ed approvate dalla Conferenza appropriate procedure dettagliate, in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
Comunicazioni
44. Per tutto il tempo che saranno nel paese, gli ispettori avranno il diritto di comunicare con la sede del Segretariato Tecnico. A tal fine essi possono usare le loro attrezzature approvate, debitamente certificate e chiedere che lo Stato Parte ispezionato fornisca loro l'accesso ad altre telecomunicazioni. La squadra ispettiva avra' diritto di usare il proprio sistema binario di comunicazioni radio tra il personale di pattuglia sul perimetro e gli altri membri della squadra ispettiva.
Squadra d'ispezione e diritti dello Stato Parte ispezionato
45. La squadra ispettiva, in conformita' con gli Articoli pertinenti e gli Annessi della presente Convenzione nonche' con gli accordi d'impianto e le procedure stabilite nel manuale d'ispezione avra' diritto ad un accesso senza ostacoli al sito d'ispezione. Gli oggetti da ispezionare saranno scelti dagli ispettori.
46. Gli ispettori avranno diritto di intervistare qualsiasi personale d'impianto alla presenza di rappresentanti dello Stato Parte ispezionato allo scopo di stabilire i fatti rilevanti. Gli ispettori richiederanno unicamente le informazioni ed i dati necessari per la conduzione dell'ispezione e lo Stato Parte ispezionato dovra' fornire tale informazioni su richiesta. Lo Stato Parte ispezionato avra' diritto di sollevare obiezioni alle domande poste al personale dell'impianto se tali domande sono considerate come non pertinenti all'ispezione. Se il Capo della squadra ispettiva fa obiezioni e dimostra la loro pertinenza, le domande saranno presentate per iscritto allo Stato Parte ispezionato per la risposta.
La squadra ispettiva puo' prendere nota di qualunque rifiuto di autorizzare interviste o di rispondere a domande poste o di fornire spiegazioni, nella parte del rapporto d'ispezione relativo alla cooperazione dello Stato Parte ispezionato.
47. Gli ispettori avranno diritto di ispezionare la documentazione e e gli atti che ritengono pertinenti per lo svolgimento della loro missione.
48. Gli ispettori avranno diritto a chiedere ai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato di effettuare fotografie per loro conto, anche dell'impianto ispezionato. Dovra' poter essere possibile prendere negativi fotografici a sviluppo istantaneo. La squadra ispettiva e lo Stato Parte ispezionato dovranno ciascuno conservare una copia di ciascuna fotografia.
49. I rappresentanti dello Stato parte ispezionato avranno diritto di osservare tutte le attivita' di verifica svolte dalla squadra ispettiva.
50. Lo Stato Parte ispezionato ricevera' copie, a sua richiesta, delle informazioni e dei dati raccolti concernenti il(i) suo(i) impianto(i) da parte del Segretariato Tecnico.
51. Gli ispettori hanno diritto di chiedere chiarimenti in connessione con ambiguita' che dovessero sorgere durante un'ispezione. Tali richieste dovranno essere effettuate rapidamente tramite il rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Il rappresentante dello Stato Parte ispezionato dovra' fornire alla squadra ispettiva, durante l'ispezione, i chiarimenti che potranno essere necessari per eliminare tali ambiguita'. Qualora non potessero essere risolti i problemi relativi ad un oggetto o ad un edificio ubicato nell'ambito del sito d'ispezione, l'oggetto o l'edificio saranno, se necessario, fotografati al fine di chiarire la sua natura o funzione. Se l'ambiguita' non puo' essere eliminata durante l'ispezione, gli ispettori notificheranno immediatamente il Segretariato Tecnico. Gli ispettori includeranno nel rapporto d'ispezione ogni altra questione irrisolta del genere, nonche' i chiarimenti pertinenti ed una copia di ogni fotografia presa.
Prelievo, manipolazione ed analisi dei campioni
52. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato oppure dell'impianto ispezionato dovranno prelevare campioni su richiesta della squadra ispettiva alla presenza di ispettori. Qualora convenuto in anticipo con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato oppure dell'impianto ispezionato, la squadra d'ispezione stessa potra' raccogliere campioni.
53. Laddove possibile, l'analisi dei campioni sara' effettuata in loco. Alternativamente, la squadra ispettiva ha il diritto di effettuare analisi di campioni in loco, utilizzando la propria strumentazione approvata portata con se'. Su richiesta della squadra ispettiva, lo Stato Parte ispezionato in conformita' con le procedure stabilite, fornira' assistenza all'analisi in sito dei campioni. La squadra ispettiva puo' anche chiedere che appropriate analisi in loco siano svolte in sua presenza.
54. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare parti di tutti i campioni prelevati o di prelevare duplicati di campioni e di essere presente quando i campioni sono analizzati in loco.
55. La squadra ispettiva, qualora lo ritenga necessario, trasferira' i campioni per un'analisi fuori dal sito in laboratori designati dall'Organizzazione.
56. Il Direttore Generale ha la responsabilita' primaria per la sicurezza, l'integrita' e la preservazione dei campioni per garantire che sia protetta la riservatezza dei campioni trasferiti per un'analisi fuori dal sito. il Direttore Generale fara' cio' in conformita' con le procedure che saranno esaminate ed approvate da parte della Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i) per inclusione nel manuale d'ispezione.
Egli dovra':
(a) instaurare un rigoroso regime di regolamentazione per il prelievo, la manipolazione, il trasporto e l'analisi dei campioni;
(b) certificare i laboratori designati a svolgere diversi tipi di analisi;
(c) controllare la standardizzazione delle attrezzature e delle procedure in questi laboratori designati, nonche' le strumentazioni mobili e le procedure per le analisi, sorvegliare il controllo di qualita', le attrezzature mobili e le procedure;
(d) selezionare tra i laboratori designati quelli che svolgeranno funzioni analitiche o di altro tipo in relazione alle specifiche inchieste.
57. Qualora debba essere effettuata un'analisi fuori dal sito, i campioni dovranno essere analizzati in almeno due laboratori designati. Il Segretariato Tecnico assicurera' un rapido processo di analisi. La responsabilita' dei campioni sara' del Segretario Tecnico ed ogni loro parte o porzione inutilizzata sara' rinviata al Segretariato Tecnico.
58. Il Segretario compilera' Tecnico i risultati dell'analisi di laboratorio dei campioni pertinenti in conformita' con la presente Convenzione e li includera' nel rapporto d'ispezione finale. Il Segretariato Tecnico includera' nel rapporto un'informazione dettagliata relativa alle attrezzature ed alle metodologie utilizzate dai laboratori designati.
Proroga della durata dell'ispezione
59. I periodi di ispezioni possono essere prorogati mediante accordo con il rappresentante dello Stato Parte ispezionato.
Colloquio informativo finale
60. Al completamento di un'ispezione, la squadra ispettiva si incontrera' con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e con il personale responsabile del sito d'ispezione per esaminare le risultanze preliminari della squadra ispettiva e chiarire ogni ambiguita'. La squadra ispettiva fornira' ai rappresentanti dello Stato Parte Ispezionato, per iscritto, i suoi risultati preliminari secondo un formato standardizzato, assieme ad una lista dei campioni e delle copie delle informazioni scritte e dei dati raccolti ed altro materiale da portare fuori dal sito. Il documento dovra' essere firmato dal Capo della squadra d'ispezione. Al fine di indicare che ha preso nota del contenuto del documento, il rappresentante dello Stato Parte ispezionato controfirmera' il documento. La riunione dovra' essere terminata non oltre 24 ore dopo la fine dell'ispezione.
F. PARTENZA
61. Al completamento delle procedure post-ispettive, la squadra ispettiva dovra' lasciare il prima possibile, il territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite.
G. RAPPORTI
62. Non oltre 10 giorni dopo l'ispezione, gli ispettori prepareranno un rapporto finale sui fatti e le attivita' da essi svolti, nonche' sul loro risultati. Essi dovra' contenere unicamente i fatti pertinenti all'osservanza della presente Convenzione, come previsto in base al mandato ispettivo. Il rapporto dovra' anche fornire informazioni per quanto riguarda il grado di cooperazione dello Stato Parte ispezionato con la squadra ispettiva. Osservazioni divergenti degli ispettori possono essere annesse al rapporto. Il rapporto dovra' essere tenuto riservato.
63. Il rapporto finale dovra' immediatamente essere presentato allo Stato Parte ispezionato. Qualsiasi commento scritto, eventualmente gia' formulato dallo Stato Parte ispezionato riguardo ai risultati puo' essere allegato al rapporto. Il rapporto finale assieme ai commenti annessi effettuato dallo Stato Parte ispezionato sara' presentato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo l'ispezione.
64. Se il rapporto contiene incertezze, o se la cooperazione tra l'Autorita' Nazionale e gli ispettori non sembra essere a misura dei criteri stabiliti. Il Direttore Generale informera' senza indugio il Direttore Generale.
65. Se le incertezze non possono essere chiarite, o se i fatti accertati sono tali da suggerire che gli obblighi contratti in virtu' della presente Convenzione non sono stati adempiuti, il Direttore Generale ne informa senza indugio il Consiglio Esecutivo.
H. ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI GENERALI
66. Le disposizioni della presente Parte si applicheranno a tutte le ispezioni condotte in conformita' con la presente Convenzione salvo se le disposizioni della presente Parte differiscono dalle disposizioni stabilite per i specifici tipi d'ispezioni nella Parte III a XI del presente Annesso, nel qual caso tali ultime disposizioni avranno la precedenza.
Parte III - Disposizioni generali per le misure di verifica in
conformita' con gli articoli IV, V e VI, paragrafo 3
A. ISPEZIONI INIZIALI ED ACCORDI D'IMPIANTO
1. Ciascun impianto dichiarato, soggetto ad ispezioni in loco in conformita' con gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3, sara' oggetto di un'ispezione iniziale dopo che l'impianto e' stato dichiarato. Lo scopo di questa ispezione dell'impianto dovra' essere di verificare le informazioni fornite ed ottenere informazioni supplementari necessarie per la pianificazione delle future attivita' di verifica nell'impianto, comprese le ispezioni in loco ed il continuo monitoraggio per mezzo di una strumentazione fissa in loco, anche al fine di preparare gli accordi di installazione.
2. Gli Stati Parte consentiranno al Segretariato la verifica delle dichiarazioni e l'inizio delle misure di verifica sistematica in tutti gli impianti entro i tempi stabiliti, dopo che la Convenzione e' entrata in vigore nei loro confronti.
3. Ciascun Stato Parte concludera' un accordo d'impianto con l'Organizzazione per ciascun impianto dichiarato e sara' soggetto ad ispezioni in loco secondo gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3.
4. Gli accordi d'impianto dovranno essere completati non oltre 180 giorni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore per lo Stato Parte o dopo che l'impianto e' stato dichiarato per la prima volta, salvo per gli impianti di distruzione di armi chimiche cui si applicano i paragrafi 5 a 7.
5. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche che inizi le sue operazioni oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte, l'accordo d'impianto dovra' essere completato non meno di 180 giorni dopo che l'impianto ha iniziato a funzionare.
6. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche in funzionamento quando la presente Convenzione entra in vigore in tale Stato Parte, o che inizia a funzionare non oltre l'anno successivo, l'accordo d'impianto dovra' essere completato non oltre 210 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, salvo i casi in cui il Consiglio Esecutivo decide che gli accordi transitori di verifica, approvati in conformita' con la Parte IV(A) paragrafo 51, del presente Annesso, compreso un accordo d'installazione provvisorio, le disposizioni per la verifica per mezzo di ispezioni in loco, il monitoraggio con strumenti in loco, ed i tempi di applicazione di tali provvedimenti, sono sufficienti.
7. Il Consiglio Esecutivo puo' decidere che i provvedimenti di verifica provvisori, approvati in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 51 del presente Annesso e comprendenti un accordo d'impianto provvisorio, disposizioni per la verifica per mezzo di ispezioni in loco, monitoraggio con strumentazione in loco, nonche' i tempi per l'attuazione dell'accordo, sono sufficienti nel caso di un impianto di cui al paragrafo 6, le cui operazioni si prevede che cessino non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato Parte.
8. Gli accordi d'impianto saranno basati sui modelli per tali accordi e prevederanno provvedimenti dettagliati che regolamenteranno le ispezioni in ciascun impianto. Gli accordi-modello dovranno includere disposizioni che tengano conto di futuri sviluppi tecnologici e saranno considerati ed approvati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
9. Il Segretariato Tecnico puo' conservare in ciascun sito un contenitore sigillato per fotografie, carte ed altre informazioni cui fare eventualmente riferimento nel corso di successive ispezioni.
B. ACCORDI PERMANENTI
10. Laddove applicabile, il Segretariato Tecnico avra' diritto di fare installare strumenti, sistemi e sigilli per un monitoraggio continuo, e di utilizzarli secondo le disposizioni pertinenti della presente Convenzione e gli accordi d'installazione tra gli Stati Parte e l'Organizzazione.
11. Lo Stato Parte ispezionato, in conformita' con le procedure stabilite, avra' diritto di ispezionare qualsiasi strumento utilizzato o installato dalla squadra ispettiva e farlo collaudare in presenza dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato. La squadra ispettiva avra' diritto di utilizzare gli strumenti installati dallo Stato Parte ispezionato e di effettuare essa stessa il monitoraggio del processo tecnologico di distruzione delle armi chimiche. A tal fine, la squadra ispettiva avra' diritto di ispezionare gli strumenti che intende utilizzare per verificare la distruzione delle armi chimiche e di farli collaudare in sua presenza.
12. Lo Stato Parte ispezionato fornira' la necessaria preparazione ed il necessario supporto per l'installazione di strumenti e di sistemi di monitoraggio continuo.
13. Al fine dell'attuazione dei paragrafi 11 e 12, adeguate procedure dettagliate saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i).
14. Lo Stato parte ispezionato notifichera' immediatamente al Segretariato Tecnico qualsiasi evento sopravvenuto o suscettibile di sopravvenire in un impianto dove sono installati degli strumenti di monitoraggio, che puo' avere un impatto sul sistema di monitoraggio. lo Stato parte ispezionato coordinera' le successive azioni con il Segretariato Tecnico in vista di ripristinare il funzionamento del sistema di monitoraggio e di provvedimenti ad interim, se necessario, il prima possibile.
15. La squadra d'ispezione verifichera' durante ciascuna ispezione che il sistema di monitoraggio funzioni correttamente e che i sigilli apposti non siano danneggiati. Inoltre potranno essere necessarie visite di controllo del sistema del monitoraggio in modo da effettuare ogni necessaria manutenzione o sostituzione di attrezzature, o per riadattare la portata del sistema di monitoraggio a seconda delle necessita'.
16. Se il sistema di monitoraggio indica qualche anomalia, il Segretario Tecnico prendera' immediatamente provvedimenti per determinare se cio' e' dipeso da una difettosita' delle attrezzature o delle attivita' nell'impianto. Se, successivamente a questo esame, il problema rimane irrisolto, il Segretariato Tecnico verifichera' immediatamente la situazione anche, se del caso, con un'immediata ispezione in loco o una vista all'impianto. Il Segretario Tecnico fara' rapporto su qualunque problema, immediatamente dopo che sia stato depistato, allo Stato ispezionato che gli fornira' assistenza per risolverlo.
C. ATTIVITA' PRE-ISPEZIONI
17.Lo Stato Parte ispezionato, salvo quanto specificato al paragrafo 18, sara' notificato delle ispezioni con non meno di 24 ore di anticipo dall'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto di entrata.
18. Lo Stato Parte ispezionato sara' notificato delle ispezioni iniziali con non meno di 72 ore di anticipo dall'ora prevista di arrivo della squadra d'ispezione nel punto di entrata.
Parte IV (A) - Distruzione delle armi chimiche e verifica della
loro distruzione in conformita' dell'articolo IV
A. DICHIARAZIONI
Armi chimiche
1. La dichiarazione di armi chimiche presentata da uno Stato parte in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1, paragrafo 1(a)(ii) deve contenere le seguenti informazioni:
(a) quantita' globale di ciascun composto chimico dichiarato;
(b) ubicazione precisa di ogni impianto di stoccaggio delle armi chimiche, indicata mediante:
(i) la sua denominazione;
(ii) dati geografici;
(iii) un diagramma preciso del sito, con una cartina dei limiti di recinzione dell'impianto e l'ubicazione di silos/aree di stoccaggio all'interno dell'impianto;
(c) L'inventario dettagliato di ciascun impianto di stoccaggio di armi chimiche, che specifichi:
(i) I composti chimici definiti come armi chimiche secondo l'articolo II;
(ii) munizioni e componenti non cariche, nonche' dispositivi e materiali definiti come armi chimiche;
(iii) materiale specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l'utilizzazione delle munizioni, componenti, dispositivi e materiali di cui al punto ii);
(iv) composti chimici specificamente concepiti per essere utilizzati in connessione diretta con l'utilizzazione di munizioni, componenti, dispositivi o materiale di cui al punto ii).
2. Per la dichiarazione dei composti chimici di cui al paragrafo 1 (c) (i) e' previsto quanto segue:
(a) I composti chimici sono dichiarati in conformita' con le tabelle figuranti nell'Annesso sui composti chimici;
(b) trattandosi di un composto non elencato nelle Tabelle dell'Annesso sui composti chimici, dovranno essere fornite le informazioni necessarie per una eventuale iscrizione del composto chimico nella Tabella appropriata, compresa la tossicita' del prodotto allo stato puro. Trattandosi di un precursore, dovranno essere indicate la tossicita' e la natura del prodotto finale principale o dei prodotti finali principali;
(c) i composti chimici sono identificati con la loro denominazione chimica, secondo la nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (UICPA), la loro formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito.
Per un precursore, devono essere indicate la tossicita e l'identita' del prodotto principale finale, o dei prodotti principali finali;
(d) Trattandosi di una miscela di due o piu' prodotti chimici, ciascun prodotto chimico sara' identificato e la percentuale di ciascuno sara' fornita, e la miscela sara' dichiarata nella categoria del composto chimico piu' tossico. Se un componente di un'arma chimica binaria consiste nella miscela di due o piu' prodotti chimici, ciascun composto chimico sara' identificato e sara' indicata la percentuale di ciascuno;
(e) Le armi chimiche binarie sono dichiarate secondo il prodotto finale pertinente, nell'ambito delle categorie di armi chimiche specificate al paragrafo 16. Le informazioni supplementari seguenti sono fornite per ciascun tipo di munizione/dispositivo chimico binario:
(i) denominazione chimica del prodotto finale tossico;
(ii) composizione chimica e quantitativo di ciascun componente;
(iii) rapporto ponderato effettivo tra i componenti;
(iv) indicazione del componente come il componente-chiave;
(v) quantita' prevista del prodotto finale tossico, calcolato su una base stoechiometrica a partire dal componente chiave, ponendo un rendimento del 100 per cento. Una quantita' dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad un prodotto tossico specifico e' considerata come equivalente alla quantita' (in tonnellate di detto prodotto finale calcolata su una base
stoechiometrica, ponendo un rendimento del 100%
(f) Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multiple, la dichiarazione e' analoga a quella prevista per le armi chimiche binarie;
(g) per ciascun composto chimico, deve essere dichiarato il tipo di stoccaggio (munizioni, componenti, dispositivi, materiali o contenitori per prodotti alla rinfusa). Per ciascun tipo di stoccaggio, deve essere specificato quanto segue:
(i) tipo;
(ii) dimensioni o calibro;
(iii) numero degli elementi;
(iv) peso nominale della carica per elemento;
(h) per ciascun composto chimico deve essere dichiarato il peso totale attuale sul sito di stoccaggio;
(i) Inoltre, per i composti chimici immagazzinati alla rinfusa, deve essere dichiarata la percentuale del composto puro, se e' nota.
3. Per ciascun tipo di munizioni e di componenti non cariche, di dispositivi o di materiale di cui al paragrafo 1 (c) (ii), devono essere fornite le seguenti informazioni:
(a) numero degli elementi;
(b) volume nominale della carica per elemento;
(c) carica chimica prevista per questi elementi.
Dichiarazioni di armi chimiche presentate secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(iii)
4. La dichiarazione di armi chimiche secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(iii), deve contenere tutte le informazioni previste nei paragrafi 1 a 3 precendenti. Lo Stato Parte sul cui territorio si trovano le armi chimiche deve adottare, di concerto con l'altro Stato, i provvedimenti necessari con l'altro Stato per garantire che le dichiarazioni siano effettuate. Se lo Stato Parte sul di cui territorio le armi chimiche sono localizzate, non e' in grado di adempiere ai suoi obblighi in base al presente paragrafo, esso dovra' darne spiegazioni.
Dichiarazioni di quantitativi trasferiti o ricevuti anteriormente 5. Uno Stato Parte che ha trasferito o ricevuto armi chimiche a partire dal 1 gennaio 1946 deve dichiarare questi trasferimenti o quantitativi ricevuti secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(iv) a condizione che il quantitativo trasferito o ricevuto superi una tonnellata annua per composto all'anno in contenitori e/o sotto forma di munizioni. Tale dichiarazione sara' effettuata secondo le modalita' d'inventario specificate ai paragrafi 1 e 2. Tale dichiarazione deve altresi' indicare i paesi fornitori, i paesi destinatari, e date dei trasferimenti o di ricevimento, e con la maggior precisione possibile, l'ubicazione attuale degli elementi trasferiti. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili per i trasferimenti effettuate e per i quantitativi ricevuti durante il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1946 ed il gennaio 1970, lo Stato Parte dovra' fornire ogni informazione ancora in suo possesso e dichiarare i motivi per i quali non puo' presentare una dichiarazione completa.
Presentazione del piano di distruzione delle armi chimiche
6. Il piano generale di distruzione delle armi chimiche presentato secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(v) fornisce un panorama del programma nazionale di distruzione delle armi chimiche dello Stato Parte, nonche' informazioni sugli sforzi di tale Stato Parte per conseguire gli obiettivi di distruzione stabiliti nella Convenzione.
Il piano prevede:
(a) UN programma generale di distruzione, indicante i tipi e le quantita' approssimative di armi chimiche da distruggere durante ciascun periodo annuale di distruzione in ogni impianto di distruzione esistente e, se possibile, per ogni installazione di distruzione di armi chimiche prevista;
(b) il numero degli impianti di distruzione di armi chimiche esistenti o previste che saranno in funzione per tutto il periodo di distruzione;
(c) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche esistente o previsto;
(i) denominazione e localizzazione;
(ii) tipi e quantita' approssimative di armi chimiche da distruggere, nonche' il tipo (ad esempio agenti nervini o agenti vescicanti) e la quantita' approssimativa di carica chimica;
(d) I piani ed i programmi di formazione del personale per il funzionamento degli impianti di distruzione;
(e) norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni cui devono conformarsi gli impianti di distruzione esistenti;
(f) informazioni sulla elaborazione di nuovi metodi per la distruzione di armi chimiche e per il miglioramento dei metodi esistenti;
(g) stime dei costi di distruzione delle armi chimiche;
(h) ogni questione tale da avere un impatto negativo sul programma di distruzione nazionale.
B. PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA E DI ALLESTIMENTO DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO
7. Al piu' tardi al momento della presentazione della sua dichiarazione di armi chimiche, uno Stato Parte adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per chiudere i suoi impianti di stoccaggio, ed impedisce ogni suo spostamento delle armi chimiche al di fuori degli impianti, salvo ai fini della loro distruzione.
8. Lo Stato parte vigila affinche' le armi chimiche nei suoi impianti di stoccaggio siano configurate in modo tale che sia possibile accedervi agevolmente ai fini della verifica secondo i paragrafi 37 a 49.
9. Per tutto il tempo in cui un impianto di stoccaggio rimane chiuso ad ogni spostamento di armi chimiche fuori dall'impianto, salvo che per i fini di distruzione, lo Stato Parte puo' proseguire, nell'impianto, le attivita' di manutenzione corrente, compresa la manutenzione corrente delle armi chimiche; i controlli di sicurezza e le attivita' collegate alla sicurezza fisica; nonche' la preparazione delle armi chimiche ai fini della loro distruzione.
10. Non fanno parte delle attivita' di manutenzione delle armi chimiche:
(a) la sostituzione di agenti o di corpi di manutenzione;
(b) la modifica delle caratteristiche originali delle munizioni, di loro parti o componenti.
11. Tutte le attivita' di manutenzione sono soggette al monitoraggio del Segretariato Tecnico:
C. DISTRUZIONE
Principi e metodi di distruzione delle armi chimiche
12. Per "distruzione di armi chimiche" si intende un processo con il quale i composti chimici sono trasformati in maniera essenzialmente irreversibile in una forma che non si presta alla produzione di armi chimiche e che rende, in maniera irreversibile, le munizioni ed altri dispositivi inutilizzabili in quanto tali.
13. Ciascun Stato Parte determina come distruggera' le armi chimiche, fermo restando che i seguenti metodi non potranno essere utilizzati: riversamento in qualunque tipo di acque, infossamento o combustione all'aria aperta. Le armi chimiche saranno distrutte unicamente in impianti specificamente designati ed appositamente concepiti ed equipaggiati.
14. Ciascuno Stato Parte si accertera' che i suoi impianti di distruzione di armi chimiche siano costruiti e gestiti in maniera da garantire la distruzione delle armi chimiche, e che il processo di distruzione possa essere verificato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Ordine di distruzione
15. L'ordine di distruzione delle armi chimiche e' basato sugli obblighi specificati nell'Articolo I e negli altri Articoli della presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell'interesse degli Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel periodo di distruzione; di un rafforzamento della fiducia all'inizio della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza nel corso della distruzione delle armi chimiche, nonche' del principio di fattibilita' a prescindere dalla composizione effettiva degli arsenali e dei metodi scelti per la distruzione delle armi chimiche. L'ordine di distruzione e' basato su un principio di livellamento.
16. Ai fini della distruzione, le armi chimiche dichiarate da ogni Stato Parte saranno divise in tre categorie:
Categoria 1: Armi chimiche fabbricate con i composti chimici della Tabella 1 e loro parti e componenti;
Categoria 2: Armi chimiche fabbricate con tutti gli altri composti chimici e loro parti e componenti;
Categoria 3: Munizioni e dispositivi non carichi, e materiale specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in connessione con l'utilizzazione di armi chimiche.
17. Lo Stato Parte iniziera':
(a) la distruzione delle armi chimiche della categoria 1 non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tali armi e completera' tale distruzione non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Lo Stato Parte distruggera' le armi chimiche in conformita' con le seguenti scadenze di distruzione:
(i) Fase 1: Non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, dovranno essere terminate le prove del primo impianto di distruzione. Almeno l'1 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovra' essere distrutto non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione;
(ii) Fase 2: Almeno il 20 per cento delle armi chimiche della categoria 1 dovra' essere distrutto non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della convenzione;
(iii) Fase 3: Almeno il 45 per cento delle armi chimiche della Categoria 1 dovra' essere distrutto non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
(i) Fase 4: Tutti i composti chimici della Categoria 1 dovranno essere distrutti non oltre dieci anni dopo l'entrata in
vigore della presente
Convenzione.
(b) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 2 non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti e completera' la distruzione non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 2 saranno distrutte con eguali incrementi annuali per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per queste armi e' il peso dei prodotti chimici della categoria 2;
(c) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 3 non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti armi e completera' la distruzione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Le armi chimiche della Categoria 3 saranno distrutte gradualmente con eguali incrementi annuali, per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per munizioni e dispositivi non carichi e' espresso mediante il volume di carica nominale (m3), e, per il materiale, dal numero di elementi.
18. Per la distruzione delle armi chimiche binarie, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) Ai fini dell'ordine di distruzione, la quantita' dichiarata (in tonnellate) del componente chiave destinato ad uno specifico prodotto tossico finale e' considerata come equivalente alla quantita' (in tonnellate) di tale prodotto finale tossico calcolato su una base stoechiometrica, nell'ipotesi di un rendimento del 100%; (b) l'esigenza di distruggere una determinata quantita' del componente chiave comportera' quella di distruggere una quantita' corrispondente dell'altro componente, calcolata in base al rapporto di peso effettivo tra i componenti nel tipo considerato di munizioni/dispositivo chimico binario.
(c) Se la quantita' dichiarata dell'altro componente e' superiore a quella necessaria, in considerazione del rapporto di peso effettivo tra i componenti, l'eccedenza sara' distrutta nel corso dei primi due anni successivi all'inizio delle operazioni di distruzione;
(d) Alla fine di ogni anno di applicazione, lo Stato Parte puo' conservare una quantita' dell'altro componente dichiarato, determinata sulla base del rapporto di peso effettivo tra i componenti presenti nel tipo considerato di munizione/dispositivo chimico binario.
19. Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multipli, l'ordine di distruzione sara' analogo a quello previsto per le armi chimiche binarie.
Modifiche delle scadenze intermedie di distruzione
20. Il Consiglio esecutivo riesaminera' i piani generali di distruzione delle armi chimiche, presentati in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(a)(v), ed in conformita' con il paragrafo 6, tra l'altro, per valutare la loro conformita' con l'ordine di distruzione stabilito nei paragrafi da 15 a 19. Il Consiglio esecutivo si consultera' con ogni Stato Parte il cui piano non e' conforme, al fine di renderlo tale.
21. Qualora uno Stato Parte ritenga, a causa di circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volonta', di non poter raggiungere il livello di distruzione fissato per la Fase 1, la Fase 2 o la Fase 3 dell'ordine di distruzione delle armi chimiche della Categoria 1, esso puo' proporre che tali livelli siano modificati. Questa proposta dovra' essere fatta non oltre 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e dovra' contenere una spiegazione dettagliata dei motivi per i quali e' presentata.
22. Ciascuno Stato Parte dovra' adottare tutti i provvedimenti per garantire che le armi chimiche della Categoria 1 siano distrutte entro i termini di distruzione di cui al paragrafo 17(a), cosi' come modificati in conformita' con il paragrafo 21. Tuttavia, se uno Stato Parte ritiene che non riuscira' a distruggere la percentuale richiesta di armi chimiche della Categoria 1 entro il termine fissato per una delle fasi di distruzione intermedie, puo' chiedere al Consiglio esecutivo di raccomandare alla Conferenza di concedere allo Stato in questione una proroga del termine che detto Stato e' tenuto a rispettare. Tale richiesta deve essere effettuata almeno 180 giorni prima dello scadere del termine di distruzione intermedio e dovra' contenere un esposto dettagliato dei motivi di tale richiesta nonche' i piani che lo Stato Parte intende seguire al fine di essere in grado di adempiere al suo obbligo di rispettare il successivo termine di distruzione.
23. Qualora una proroga venga accordata, persiste per lo Stato Parte l'obbligo di conseguire il livello cumulativo fissato per la fase di distruzione successiva entro il termine stabilito per questa fase. Le proroghe concesse in conformita' con la presente sezione, non modificano in alcun modo l'obbligo in cui si trova lo Stato Parte di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della categoria 1 non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Proroga del termine ultimo per il completamento della distruzione 24. Qualora uno Stato Parte ritenga di non essere in grado di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della categoria 1 non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, esso puo' chiedere al Consiglio esecutivo una proroga del termine ultimo di completamento della distruzione di tali armi chimiche. Tale richiesta dovra' essere effettuata non oltre nove anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
25. La richiesta dovra' contenere:
(a) la durata della proroga richiesta;
(b) un esposto dettagliato delle ragioni per le quali si richiede una proroga;
(c) Un piano di distruzione dettagliato per il periodo corrispondente alla proroga proposta e per il resto del periodo di distruzione iniziale di 10 anni.
26. La Conferenza, nella sua successiva sessione, adottera' una decisione in merito a tale richiesta, in base alla raccomandazione formulata dal Consiglio esecutivo. Qualunque proroga sara' concessa per il minimo necessario, ed in ogni caso lo Stato Parte e' tenuto a terminare la distruzione di tutte le sue armi chimiche al massimo 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Consiglio esecutivo stabilisce le condizioni per la concessione della proroga, comprese le specifiche misure di verifica ritenute necessarie, nonche'i provvedimenti specifici che lo Stato Parte deve prendere per risolvere i problemi nel suo programma di distruzione. I costi della verifica durante il periodo di proroga saranno ripartiti in conformita' con il paragrafo 16 dell'articolo IV.
27. Se la proroga e' concessa, lo Stato Parte adottera'
appropriate misure per rispettare tutte le scadenze successive
28. Lo Stato Parte continuera' a presentare piani di distruzione annuali dettagliati in conformita' con il paragrafo 29, nonche' rapporti annuali sulla distruzione delle armi chimiche della Categoria 1 in conformita' con il paragrafo 36, fino a quando tutte le armi chimiche della Categoria 1 non siano state distrutte. Inoltre lo Stato Parte dovra' fare rapporto al Consiglio esecutivo sulle sue attivita' di distruzione ad intervalli di 90 giorni al massimo per tutto il periodo della proroga. Il Consiglio Esecutivo passera' in rassegna i progressi comppiuti per quanto concerne la distruzione ed adottera' le misure necessarie per avere la prova scritta di questi progressi. Il Consiglio esecutivo fornisce agli Stati Parte, su richiesta, tutte le informazioni relative alle attivita' di distruzione svolte durante il periodo di proroga.
Piani di distruzione annuali dettagliati
29. I piani di distruzione annuali dettagliati che saranno presentati al Segretariato tecnico non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformita' con l'Articolo IV, paragrafo 7(a), dovranno specificare:
(a) la quantita' di ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere in ciascun impianto di distruzione e le date alle quali la distruzione di ciascun tipo di armi chimiche deve essere terminata;
(b) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, uno schema dettagliato del sito indicante ogni modifica apportata agli schemi precedentementi forniti;
(c) un programma dettagliato delle attivita' in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche per l'anno successivo, indicando i tempi richiesti per la progettazione, la costruzione o la modificazione dell'impianto, la sistemazione ed il controllo del materiale, la formazione degli operatori, nonche' le operazioni di distruzione per ogni particolare tipo di armi chimiche, specificando i periodi di inattivita' previsti.
30. Lo Stato Parte fornisce informazioni dettagliate riguardo a ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, al fine di aiutare il Segretariato Tecnico ad elaborare procedure d'ispezione preliminari da utilizzare nell'impianto.
31. Le informazioni dettagliate su ciascuno degli impianti di distruzione comportano i seguenti elementi:
(a) denominazione, indirizzo e ubicazione;
(b) schemi dettagliati e planimetrie dell'impianto;
(c) schemi della sistemazione dell'impianto, schemi di processi e schemi delle apparecchiature e delle tubature;
(d) descrizioni tecniche dettagliate del materiale, inclusi gli schemi di progettazione e le specifiche degli strumenti necessari per: estrarre la carica chimica dalle munizioni, dai dispositivi e dai contenitori; immagazzinare provvisoriamente la carica chimica estratta; distruggere l'agente chimico; e distruggere le munizioni, i dispositivi ed i contenitori;
e) descrizioni tecniche dettagliate del procedimento di distruzione, compreso il tasso di scorrimento del materiale, le temperature e le pressioni, nonche' il rendimento previsto dell'operazione di distruzione;
(f) capacita' progettata di impianto per ciascun tipo specifico di armi chimiche;
(g) descrizione dettagliata dei prodotti per la distruzione, e metodi di eliminazione definitiva di tali prodotti;
(h) descrizione tecnica dettagliata delle misure volte ad agevolare le ispezioni effettuate in conformita' con la presente Convenzione;
(i) descrizione dettagliata di ogni zona di immagazzinaggio provvisorio nell'impianto di distruzione che sara' utilizzata per il passaggio delle armi chimiche direttamente nell'installazione di distruzione, compresi gli schemi del sito e dell'impianto nonche' l'informazione sulla capacita' di stoccaggio per ciascun tipo specifico di arma chimica da distruggere nell'impianto;
(j) descrizione dettagliata delle misure sanitarie e di sicurezza in vigore nell'impianto;
(k) descrizione dettagliata dell'alloggio e dei locali di lavoro per gli ispettori,
(l) misure suggerite per la verifica internazionale.
32. Lo Stato Parte fornisce per ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, i manuali di funzionamento dell'impianto, i piani di sicurezza e sanitari, i manuali per le operazioni di laboratorio e per l'assicurazione ed il controllo di qualita' di laboratori e le autorizzazioni per le attivita' potenzialmente inquinanti, salvo se questo materiale e' gia' stato fornito in precedenza.
33. Lo Stato Parte notifichera' sollecitamente il Segretariato Tecnico di ogni sviluppo che potrebbe pregiudicare le attivita' di ispezione nei suoi impianti di distruzione.
34. I termini per la presentazione delle informazioni specificate nei paragrafi 30 e 32, saranno esaminati ed approvati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
35. Dopo aver esaminato le informazioni dettagliate su ciascuna installazione di distruzione dello Stato Parte, il Segretariato tecnico inizia, se del caso, consultazioni con lo Stato Parte interessato al fine di accertarsi che gli impianti di distruzione di armi chimiche di detto Stato sono state progettati in modo da effettuare la distruzione delle armi chimiche, consentire una pianificazione anticipata delle misure di verifica da applicare, accertare che l'attuazione delle misure di verifica e' compatibile con il buon funzionamento degli impianti e che il funzionamento dell'impianto consente una adeguata verifica.
Rapporti annuali sulla distruzione
36. Dovranno essere presentate al Segretariato Tecnico in conformita' con l'Articolo IV, paragrafo 7(b), non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione, informazioni relative all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche, che specificheranno i quantitativi effettivi di armi chimiche distrutte durante l'anno precedente in ciascun impianto di distruzione. Se del caso, dovranno essere indicate le ragioni per le quali gli obiettivi di distruzione non sono stati raggiunti.
D. VERIFICA
Verifica delle dichiarazioni di armi chimiche mediante una
ispezione in loco
37. La verifica delle dichiarazioni di armi chimiche ha come scopo di confermare mediante una ispezione in loco l'esattezza delle dichiarazioni pertinenti effettuate in conformita' con l'articolo III.
38. Gli ispettori effettueranno tale verifica sollecitamente dopo che una dichiarazione sia stata presentata. In particolare essi dovranno verificare la quantita' e la natura dei composti chimici, il tipo ed il numero di munizioni, di dispositivi e di altro materiale.
39. Gli ispettori utilizzeranno, se del caso, sigilli e contrassegni regolamentari, o altre procedure convenute per inventariare gli stocks al fine di agevolare un accurato inventario delle armi chimiche in ciascun impianto di stoccaggio.
40. Mano a mano che l'inventario progredisce, gli ispettori appongono i sigilli del tipo convenuto nella misura necessaria per indicare chiaramente l'eventuale rimozione di stock e per assicurare la chiusura dell'impianto di stoccaggio durante l'inventario. Tali sigilli saranno tolti dopo il completamento dell'inventario, salvo se diversamente convenuto.
D. Verifica sistematica degli impianti di stoccaggio
41. Lo scopo della verifica sistematica degli impianti di stoccaggio dovra' essere di vigilare che non avvenga nessuna rimozione non individuata da tali impianti.
42. La verifica sistematica avra' inizio il prima possibile dopo la presentazione della dichiarazione di armi chimiche e continuera' fino a quando tutte le armi chimiche non saranno state rimosse dall'impianto di stoccaggio. Tale verifica accompagnera', in conformita' con l'accordo d'impianto, l'ispezione in loco e il monitoraggio con strumentazione fissa.
43. Quando tutte le armi chimiche saranno state rimosse dall'impianto di stoccaggio, il Segretariato Tecnico confermera' la dichiarazione dello Stato Parte a tal fine. Dopo questa conferma, il Segretariato tecnico porra' fine alla verifica sistematica dell'impianto di stoccaggio ed eliminera' con sollecitudine ogni strumento di monitoraggio installato dagli ispettori.
Ispezioni e visite
44. L'impianto di stoccaggio da ispezionare sara' scelto dal Segretariato tecnico in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando esso deve essere ispezionato. Le direttive per determinare la frequenza delle ispezioni sistematiche in loco saranno elaborate dal Segretariato Tecnico, in considerazione delle Raccomandazioni che saranno considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (i).
45. Il Segretariato tecnico notifichera' allo Stato Parte la sua decisione d'ispezionare o di visitare l'impianto di stoccaggio 48 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione nell'impianto per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per risolvere problemi urgenti, questo termine potra' essere abbreviato.
46. Lo Stato Parte ispezionato dovra' effettuare i preparativi necessari per l'arrivo degli ispettori e garantire il loro sollecito trasporto dal punto di entrata all'impianto di stoccaggio. L'accordo d'impianto specifichera' le misure amministrative per gli ispettori.
47. All'arrivo della squadra d'ispezione nell'impianto di stoccaggio per provvedere all'ispezione, lo Stato Parte ispezionato fornisce i seguenti dati sull'impianto:
(a) il numero degli edifici di stoccaggio e dei luoghi di stoccaggio;
(b) Per ciascun edificio e luogo di stoccaggio, il tipo e il numero di identificazione o designazione con cui e' indicato nello schema del sito;
(c) Per ciascun edificio e luogo di stoccaggio nell'impianto, il numero di elementi di ciascun tipo specifico di arma chimica, e, per i contenitori che non sono parti di munizioni binarie, la quantita' effettiva di carica chimica in ogni contenitore.
48. Nel procedere ad un inventario, entro il periodo di tempo disponibile, gli ispettori hanno diritto:
(a) di utilizzare qualunque dei seguenti mezzi d'ispezione:
i) inventario di tutte le armi chimiche immagazzinate nell'impianto;
ii) inventariato di tutte le armi chimiche immagazzinate in determinati edifici o luoghi dell'impianto, a discrezione degli ispettori;
iii) inventario di tutte le armi chimiche di uno o piu' tipi specifici immagazzinati nell'impianto a discrezione degli ispettori;
b) di controllare tutti gli elementi inventariati riscontrandoli con gli atti d'ufficio approvati.
49. In conformita' con gli accordi d'impianto, gli ispettori:
a) hanno liberatamente accesso a tutte le parti degli impianti di stoccaggio, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori alla rinfusa o altri contenitori. Nello svolgere la loro attivita', gli ispettori dovranno attenersi ai regolamenti di sicurezza dell'impianto. Gli elementi da ispezionare saranno prescelti dagli ispettori;
b) hanno diritto, durante la prima ispezione e ad ogni successiva ispezione di ogni impianto di stoccaggio di armi chimiche, di designare le munizioni, i dispositivi ed i contenitori da cui prelevare campioni, ed apporre su queste munizioni, dispositivi e contenitori un unico cartellino che rivelerebbe ogni tentativo effettuato per toglierlo o alterarlo. Un campione sara' prelevato da ogni elemento in tal modo etichettato in un impianto di stoccaggio di armi chimiche o di un impianto di distruzione di armi chimiche non appena cio' sara' fattibile da un punto di vista pratico, in considerazione dei corrispondenti programmi di distruzione ed in ogni caso prima che le operazioni di distruzione siano state terminate.
Verifica sistematica della distruzione delle armi chimiche
50. La verifica della distruzione delle armi chimiche ha come scopo:
(a) di confermare la natura e la quantita' degli stock di armi chimiche da distruggere;
(b) di confermare che questi stocks sono stati distrutti.
51. Le operazioni di distruzione delle armi chimiche effettuate durante i 390 giorni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione sono regolamentate da provvedimenti di verifica transitori. Tali provvedimenti di verifica, che comportano un accordo d'impianto transitorio, disposizioni relative alla verifica mediante un'ispezione in loco ed un monitoraggio con strumentazione fissa, nonche' uno scadenziario per l'applicazione delle misure, sono convenuti tra l'Organizzazione e lo Stato Parte ispezionato. Tali provvedimenti saranno approvati dal Consiglio esecutivo non oltre 60 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte, in considerazione delle raccomandazioni del Segretariato Tecnico basate su una valutazione delle informazioni dettagliate relative all'impianto fornite in conformita' con il paragrafo 31 ed una visita all'impianto. Il Consiglio esecutivo, nella sua prima sessione, istituira' direttive per tali provvedimenti transitori di verifica, basati su raccomandazioni da considerare e da approvare da parte della Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (i). I provvedimenti di verifica transitori hanno come scopo di garantire, in tutto il periodo di transizione, la verifica della distruzione delle armi chimiche secondo gli obiettivi enunciati al paragrafo 50 e di evitare che siano intralciate le operazioni di distruzione in corso.
52. Le disposizioni dei paragrafi 53 e 61 si applicano alle operazioni di distruzione delle armi chimiche che avranno inizio non prima di 390 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
53. Il Segretariato tecnico stabilisce, in base alla presente Convenzione, informazioni dettagliate relative all'impianto di distruzione e, a seconda dei casi, all'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, un progetto di piano d'ispezione delle operazioni di distruzione delle armi chimiche in ciascuno degli impianti di distruzione. Il piano sara' completato e presentato allo Stato Parte ispezionato per le sue osservazioni, almeno 270 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto ai sensi della presente Convenzione. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato dovra' essere regolata per via di consultazioni. Il Consiglio Esecutivo sara' investito di ogni questione irrisolta e dovra' prendere misure appropriate in vista di agevolare la completa ed intera applicazione della Convenzione.
54. Il Segretariato Tecnico effettuera' una visita iniziale in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche dello Stato Parte ispezionato almeno 240 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto, ai sensi della presente Convenzione, ai fini di una ricognizione dell'impianto e per valutare la pertinenza del piano d'ispezione.
55. Trattandosi di un impianto esistente in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno gia' iniziato, lo Stato Parte ispezionato non e' tenuto a decontaminarlo prima che il Segretariato tecnico proceda alla visita iniziale. La visita non dura piu' di cinque giorni e le persone incaricate di effettuarla non saranno superiori a 15.
56. Una volta stabiliti i piani di verifica dettagliati, essi saranno comunicati, accompagnati da una appropriata raccomandazione del Segretariato tecnico, al Consiglio esecutivo per esame. Il Consiglio esaminera' i piani in vista di approvarli, compatibilmente con gli obiettivi della verifica e con gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Tale esame dovrebbe altresi' confermare che i piani di verifica della distruzione corrispondono agli obiettivi della verifica e che sono efficaci e realizzabili. Esso dovrebbe essere completato almeno 180 giorni prima dell'inizio del periodo di distruzione.
57. Ciascun membro del Consiglio esecutivo puo' consultare il Segretariato tecnico a proposito di ogni problema relativo alla pertinenza del piano di verifica. Se nessun membro del Consiglio esecutivo solleva obiezioni, il piano sara' eseguito.
58. Se vi sono difficolta', il Consiglio esecutivo iniziera' consultazioni con lo Stato Parte in vista di risolverle. Qualora permangano difficolta' irrisolte, esse saranno deferite alla Conferenza.
59. Per l'impianto di distruzione di armi chimiche, l'accordo dettagliato specifica, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto di distruzione e delle sue modalita' operative:
(a) dettagliate procedure d'ispezione in loco;
(b) disposizioni relative alla verifica per mezzo di un monitoraggio continuo mediante strumenti in loco ed in presenza di ispettori.
60. Gli ispettori dovranno poter aver accesso a ciascun impianto di distruzione di armi chimiche almeno 60 giorni prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto, in conformita' con la presente Convenzione, per sorvegliare la sistemazione del materiale d'ispezione, ispezionare tale materiale e sottoporlo a prove di funzionamento, nonche' per effettuare un esame tecnico finale dell'impianto. Trattandosi di un impianto in cui le operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno gia' iniziato, queste operazioni saranno interrotte ai fini della sistemazione e delle prove del materiale d'ispezione; l'interruzione sara' del tempo minimo necessario e al massimo 60 giorni. In base ai risultati delle prove e dell'esame, lo Stato Parte ed il Segretariato tecnico possono convenire di completare l'accordo di installazione dettagliato o apportarvi modifiche.
61. Lo Stato Parte ispezionato notifica per iscritto, al capo della squadra di ispezione presso l'impianto di distruzione di armi chimiche, il trasferimento di un quantitativo di armi chimiche da un impianto di stoccaggio di tali armi a destinazione di un impianto di distruzione, almeno quattro ore prima del trasferimento. Nella notifica e' specificata la denominazione dell'impianto di stoccaggio, l'ora di partenza e di arrivo prevista, i tipi specifici e le quantita' di armi chimiche trasportate, indicando se elementi contrassegnati con il cartellino sono stati spostati, nonche' il mezzo di trasporto. Tale notifica puo' includere una o piu' spedizioni. Il capo della squadra d'ispezione dovra' essere immediatamente notificato, per iscritto, di qualsiasi modifica di questi dati.
Impianti di stoccaggio di armi chimiche situate negli impianti di distruzione delle armi chimiche
62. Gli ispettori si accertano dell'arrivo delle armi chimiche nell'impianto di distruzione e del loro immagazzinaggio. Essi controllano l'inventario di ciascun invio seguendo procedure convenute compatibili con i regolamenti di sicurezza in vigore nell'impianto, prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio.
Essi utilizzano, se opportuno, sigilli, contrassegni o altre procedure convenute di controllo degli stock per facilitare un accurato inventario delle armi chimiche prima della loro distruzione.
63. Dal momento in cui le armi chimiche vengono immagazzinate negli impianti di stoccaggio situati presso gli impianti di distruzione e per tutto il tempo in cui vi rimarranno, tali impianti di stoccaggio saranno soggetti ad una verifica sistematica, in conformita' ad accordi di impianto pertinenti.
64. Alla fine di una fase di distruzione attiva, gli ispettori effettueranno un inventario delle armi chimiche rimosse dall'installazione di stoccaggio per essere distrutte. Essi verificheranno l'esattezza dell'inventario delle armi chimiche rimanenti, avvalendosi delle procedure di controllo degli inventari di cui al paragrafo 62.
Misure di verifica sistematica in loco negli impianti di
distruzione di armi chimiche
65. Gli ispettori hanno accesso, per svolgere le loro attivita', agli impianti di distruzione di armi chimiche ed agli impianti di stoccaggio di armi chimiche ivi situati per tutta la fase di distruzione attiva.
66. Al fine di accertarsi che nessuna arma chimica sia stata sottratta e che il processo di distruzione e' stato completato, gli ispettori hanno diritto, in ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, di verificare personalmente e tramite un monitoraggio con strumentazione fissa in loco:
(a) la consegna delle armi chimiche presso l'impianto;
(b) la zona d'immagazzinaggio temporaneo delle armi chimiche nonche' il tipo specifico e la quantita' di armi chimiche immagazzinate in tale zona;
(c) il tipo specifico e la quantita' di armi chimiche da distruggere;
(d) il processo di distruzione;
(e) il prodotto finale della distruzione;
(f) l'asportazione delle parti metalliche;
(g) l'integrita' del processo di distruzione e dell'impianto nel suo insieme.
67. Gli ispettori hanno diritto di etichettare ai fini della campionatura, le munizioni, i dispositivi o i contenitori che si trovano nelle zone d'immagazzinaggio temporaneo degli impianti di
distruzione di armi chimiche.
68. I dati derivanti dalla gestione corrente dell'impianto, debitamente autenticati, sono utilizzati per le esigenze dell'ispezione nella misura in cui corrispondono a tali esigenze.
69. Dopo il completamento di ciascun periodo di distruzione, il Segretariato tecnico conferma la dichiarazione dello Stato Parte che riporta il completamento della distruzione della quantita' designata di armi chimiche.
70. Gli ispettori, in conformita' con gli accordi di impianto:
(a) hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di distruzione e degli impianti di stoccaggio di armi chimiche ivi situate, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori di stoccaggio o altri contenitori ivi situati. Gli elementi da ispezionare sono scelti dagli ispettori secondo il piano di verifica accettato dallo Stato Parte ispezionato ed approvato dal Consiglio esecutivo;
(b) sorvegliato l'analisi sistematica in loco dei campioni durante il processo di distruzione;
(c) ricevono, se necessario, campioni prelevati a loro richiesta da ogni dispositivo, contenitore di stoccaggio ed altri contenitori presso l'impianto di distruzione o l'impianto di stoccaggio ivi contenuto.
Parte IV (B) - Armi chimiche obsolete e armi chimiche abbandonate A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le armi chimiche obsolete dovranno essere distrutte ai sensi della sezione B.
2. Le armi chimiche abbandonate, comprese quelle che corrispondono anche alla definizione dell'articolo II, paragrafo 5(b), saranno distrutte ai sensi della sezione C.
B. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE OBSOLETE
3. Lo Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche obsolete cosi' definite all'Articolo II, paragrafo 5 (a) fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, indicando in particolar modo, nella misura possibile, l'ubicazione, il tipo, la quantita' e lo stato attuale di conservazione di tali armi chimiche obsolete.
Trattandosi di armi chimiche obsolete come definite nell'Articolo II, paragrafo 5(b), lo Stato Parte presentera' al Segretariato Tecnico una dichiarazione secondo l'Articolo III, paragrafo 1(b) (i), comprese per quanto possibile, le informazioni specificate nella Parte IV(A), paragrafi 1 a 3, del presente Annesso.
4. Uno Stato Parte che rinviene armi chimiche obsolete dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, fornisce al Segretariato Tecnico le informazioni specificate al paragrafo 3 non oltre 180 giorni dopo la scoperta delle armi chimiche obsolete.
5. Il Segretariato Tecnico condurra' una ispezione iniziale, ed ogni ulteriore ispezione che potra' essere necessaria, al fine di verificare le informazioni fornite in conformita' con i paragrafi 3 e 4 ed in particolare al fine di determinare se le armi chimiche corrispondono alla definizione di armi chimiche obsolete secondo l'articolo II, paragrafo 5. La Conferenza esamina ed approva secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i) le direttive da seguire per determinare se le armi chimiche fabbricate tra il 1925 ed il 1946 possono ancora essere utilizzate in quanto tali.
6. Lo Stato Parte trattera' le armi chimiche obsolete che il Segretariato tecnico ha confermato corrispondere alla definizione dell'Articolo II, paragrafo 5(a) come rifiuti tossici. Esso informera' il Segretariato Tecnico dei provvedimenti intrapresi per distruggere o eliminare in ogni altro modo tali armi chimiche obsolete come rifiuti tossici, in conformita' con la sua legislazione nazionale.
7. Fermo restando quanto disposto ai paragrafi 3 a 5, lo Stato Parte distruggera' le armi chimiche obsolete per le quali il Segretariato tecnico ha stabilito che corrispondono alla definizione di cui nel Articolo II, paragrafo 5(b) in conformita' con l'Articolo IV e con la Parte IV(A) del presente Annesso. Su richiesta di uno Stato Parte, il Consiglio esecutivo puo', tuttavia, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di tali vecchie armi chimiche obsolete qualora determini che cio' non costituisce un rischio per l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. La richiesta dovra' contenere specifiche proposte per la modifica delle scadenze e dell'ordine di distruzione, nonche' spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposte di modifica.
C. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE ABBANDONATE
8. Lo Stato Parte sul di cui territorio si trovano armi chimiche abbandonate (di seguito denominato "Stato Parte territoriale") fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone concernenti tali armi chimiche abbandonate.
Tali informazioni dovranno includere, nella misura del possibile, l'ubicazione, il tipo, la quantita' e le condizioni attuali di conservazione delle armi chimiche abbandonate nonche' informazioni sulle circostanze dell'abbandono.
9. Lo Stato Parte che scopre armi chimiche abbandonate dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 180 giorni dopo la loro scoperta, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi. Nella misura del possibile, indica in particolare l'ubicazione, il tipo, la quantita' e le condizioni attuali di conservazione delle armi chimiche abbandonate nonche' informazioni sulle circostanze dell'abbandono.
10. Lo Stato Parte che ha abbandonato armi chimiche sul territorio di un altro Stato Parte (di seguito denominato "Stato Parte abbandonante") fornisce al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi chimiche abbandonate. Nella misura del possibile, indichera' in particolare la localizzazione, il tipo, e la quantita' di queste armi e fornira' precisioni sulle circostanze dell'abbandono e sulle condizioni di conservazioni delle armi chimiche abbandonate.
11. Il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale e ad ogni ulteriore ispezione eventualmente necessaria per verificare l'esattezza di tutte le informazioni pertinenti che gli sono state fornite secondo i paragrafi da 8 a 10, e per determinare se e' necessaria la verifica sistematica prevista ai paragrafi 41 a 43 Quarta Parte (A) del presente Annesso. Se del caso, verifica l'origine delle armi chimiche abbandonate e stabilisce i fatti connessi con l'abbandono e l'identita' dello Stato abbandonante.
12. Il Segretariato Tecnico presenta il suo rapporto al Consiglio Esecutivo, allo Stato Parte territoriale ed allo Stato Parte abbandonante o allo Stato Parte dichiarato dallo Stato Parte territoriale o individuato dal Segretariato Tecnico come l'autore dell'abbandono delle armi chimiche. Se uno degli Stati Parte direttamente interessati non e' soddisfatto per quanto riguarda il rapporto, avra' diritto di dirimere la questione in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione o di deferire il caso al Consiglio Esecutivo affinche' sia risolto rapidamente.
13. In applicazione dell'Articolo I, paragrafo 3, lo Stato Parte territoriale avra' diritto di chiedere allo Stato Parte stabilito autore dell'abbandono secondo i paragrafi 8 a 12, di iniziare consultazioni per la cooperazione alla distruzione delle armi chimiche abbandonate in cooperazione con lo Stato parte territoriale.
Esso informera' immediatamente il Segretariato Tecnico della sua richiesta.
14. Le consultazioni tra lo Stato Parte territoriale e lo Stato parte abbandonante al fine di decidere di comune accordo un piano di distruzione, avranno inizio non oltre 30 giorni dopo che il Segretariato Tecnico e' stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. Il piano di distruzione convenuto congiuntamente e' trasmesso al Segretariato tecnico non oltre 180 giorni dopo che quest'ultimo e' stato informato della richiesta di cui al paragrafo 13. Su richiesta dello Stato Parte abbandonante e dello Stato Parte territoriale. Il consiglio esecutivo puo' prorogare il termine di inoltro del piano di distruzione convenuto.
15. Lo Stato Parte abbandonante fornisce tutte le risorse necessarie per la distruzione di armi chimiche abbandonate, e cioe' mezzi finanziari e tecnici, servizi di esperti, installazioni ed altre risorse. Lo Stato parte territoriale fornira' un'adeguata cooperazione.
16. Qualora non sia possibile individuare lo Stato parte autore dell'abbandono o qualora questo non sia uno Stato Parte, lo Stato Parte territoriale puo' chiedere, per la distruzione delle armi chimiche abbandonate, all'Organizzazione e ad altri Stati Parte di fornirgli assistenza a tal fine.
17. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8 a 16, l'Articolo IV e la Parte IV (A) del presente Annesso si applicheranno anche alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. In caso di armi chimiche abbandonate che corrispondono anche alla definizione delle armi chimiche obsolete di cui all'Articolo II, paragrafo 5 (b), il Consiglio Esecutivo, su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte abbandonante, puo' modificare o in casi eccezionali sospendere l'attuazione delle disposizioni relative alla distruzione, qualora determini che cio' non rappresenta un pericolo per gli scopi e l'obiettivo della presente Convenzione. In caso di armi chimiche abbandonate che non corrispondono alla definizione delle armi chimiche obsolete all'Articolo II, paragrafo 5 (b), il Consiglio Esecutivo, a richiesta dello Stato parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato Parte abbandonante puo', in circostanze eccezionali, modificare le disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di tali armi, qualora determini che cio' non costituisce un rischio per l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. Ogni richiesta di cui al presente paragrafo dovra' contenere specifiche proposte per l'adeguamento o la sospensione delle disposizioni relative alla distruzione, nonche' spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposte.
18. Gli Stati Parte possono concludere tra di loro accordi o intese relativi alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. Il Consiglio esecutivo puo', su richiesta dello Stato Parte territoriale, individualmente o insieme allo Stato Parte abbandonante, decidere che determinate disposizioni di tali accordi o intese prevalgano rispetto a quelle della presente sezione, qualora ritenga che l'accordo o l'intesa garantiscono la distruzione delle armi chimiche abbandonate secondo il paragrafo 17.
Parte V - Distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e
verifica della loro distruzione secondo l'articolo V
A. DICHIARAZIONE
Dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche.
1. La dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche presentata da uno Stato parte secondo l'Articolo III, paragrafo 1(c)(ii) conterra' per ciascun impianto le seguenti informazioni:
(a) la denominazione dell'impianto, i nomi dei proprietari ed il nome delle societa' o imprese che lo gestiscono a decorrere dal 1 gennaio 1946;
(b) l'ubicazione precisa dell'impianto, compreso il suo indirizzo, il luogo del complesso, l'ubicazione dell'impianto nell'ambito del complesso, compreso l'edificio esatto ed il suo numero, se del caso; (c) la dichiarazione se si tratta di un impianto per la fabbricazione di composti chimici definiti come armi chimiche o se si
tratta di un impianto per la carica di armi chimiche, o entrambe;
(d) la data di completamento della costruzione dell'impianto e dei periodi eventuali di trasformazioni dell'impianto, compresa l'installazione di attrezzature nuove o modificate, che hanno modificato in maniera significativa le caratteristiche del processo di produzione dell'impianto;
(e) Informazioni sui composti chimici definiti come armi chimiche, prodotti nell'impianto; munizioni, dispositivi e contenitori caricati nell'impianto, le date in cui le attivita' di produzione o di carica hanno iniziato e cessato;
(i) Per i composti chimici definiti come armi chimiche prodotte nell'impianto, deve essere precisato il tipo specifico di ciascun composto prodotto, la sua denominazione chimica secondo la nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (UICPA), la sua formula strutturale, il suo numero di registro del Chemical Abstracts Services se attribuito, nonche' la quantita' di ciascun composto chimico espresso mediante il peso del composto chimico in tonnellate;
ii) per le munizioni, i dispositivi ed i contenitori caricati nell'impianto, le informazioni devono essere espresse in termini di tipo specifico delle armi chimiche cariche e di peso della carica chimica per unita'.
(f) capacita' di produzione dell'impianto di produzione di armi chimiche;
(i) Per un impianto nel quale sono state prodotte armi chimiche, la capacita' di produzione sara' espressa in termini del quantitativo annuo di potenziale produzione di una determinata sostanza sulla base del procedimento tecnico effettivamente utilizzato nell'impianto, o, nel caso di procedimenti non effettivamente avviati, che si prevedeva di utilizzare nell'impianto;
(ii) Per un impianto in cui sono state caricate armi chimiche, la capacita' di produzione e' espressa in termini del quantitativo di prodotto chimico che puo' essere utilizzato ogni anno nell'impianto per caricare ogni specifico tipo di arma chimica.
(g) Per ciascun impianto di produzione di composti chimici che non sia stato distrutto, una descrizione dell'impianto che includa:
(i) la planimetria del sito;
(ii) uno schema dei processi dell'impianto;
(iii) l'inventario degli edifici dell'impianto e delle attrezzature specializzate contenute nell'impianto e di tutte le parti di ricambio per tali attrezzature;
(h) lo stato attuale dell'impianto, dichiarando:
(i) la data pio' recente in cui sono state prodotte armi chimiche nell'impianto;
(ii) Se l'impianto sia stato distrutto, indicando eventualmente data e modalita' della distruzione;
(iii) Se l'impianto sia stato utilizzato o trasformato prima della data di entrata in vigore della Convenzione in vista di una attivita' non connessa con la produzione di armi chimiche ed, in tal caso, i dati sulle modificazioni effettuate, la data in cui l'attivita' non connessa con le armi chimiche e' iniziata e la natura di tale attivita' indicando, se del caso, il tipo di prodotto.
i) Specifica delle misure adottate dallo Stato Parte per la chiusura dell'impianto e descrizione delle misure adottate o che saranno adottate per disattivare l'impianto;
(j) descrizione dell'insieme delle attivita' correnti per l'ordine e la sicurezza nell'impianto disattivato;
(k) una dichiarazione sulla eventuale riconversione dell'impianto per la distruzione di armi chimiche, e, se del caso le date di tale riconversione.
Dichiarazioni di impianti di produzione di armi chimiche presentate in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iii)
2. La dichiarazione di impianti per la produzione di armi chimiche presentata da uno Stato Parte in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iii) deve contenere tutte le informazioni specificate nel paragrafo 1 precedente. Lo Stato Parte sul cui territorio l'impianto e' ubicato o e' stato ubicato a responsabile per l'adozione di comune accordo con l'altro Stato, di appropriati provvedimenti per garantire che le dichiarazioni vengano effettuate.
Se lo Stato Parte territoriale sul di cui territorio l'impianto e' o e' stato ubicato non e' in grado di adempiere a questo obbligo, dovra' esporne le ragioni.
Dichiarazioni di trasferimenti e di materiale ricevuto
precedentemente
1. Lo Stato Parte che ha trasferito o ricevuto attrezzature per la produzione di armi chimiche dal 1 gennaio 1946 dovra' dichiarare tali trasferimenti e quantitativi ricevuti in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iv) e con il paragrafo 5 sotto indicato. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili per i trasferimenti ed i quantitativi ricevuti durante il periodo compreso tra il 1 gennaio 1946 ed il 1 gennaio 1970, lo Stato parte fornisce qualsiasi informazione di cui sia ancora in possesso nonche' una spiegazione dei motivi per i quali non e' in grado di presentare una dichiarazione completa.
Al paragrafo 3, per "attrezzature per la produzione di armi chimiche" si intende:
(a) le attrezzature specializzate;
(b) le attrezzature per la produzione di materiale specificamente progettato per essere utilizzato in diretta connessione con l'utilizzazione di armi chimiche;
(c) le attrezzature progettate o utilizzate esclusivamente per la produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche.
5. La dichiarazione deve indicare, per quanto riguarda il trasferimento ed il ricevimento di attrezzature per la produzione di armi chimiche:
(a) chi ha ricevuto/trasferito le attrezzature;
(b) la natura delle attrezzature;
(c) la data del trasferimento o del ricevimento;
(d) se le attrezzature sono state distrutte, qualora cio' sia noto;
(c) situazione attuale, qualora sia nota.
Presentazione di piani di distruzione generali
6. Lo Stato parte fornisce le seguenti informazioni per ciascun impianto di produzione di armi chimiche:
(a) Scadenzario previsto delle misure da adottare; e
(b) Metodi di distruzione
7. Per ciascun impianto di produzione di armi chimiche che uno Stato intende convertire temporaneamente in un impianto di distruzione di armi chimiche, lo Stato Parte fornira' le seguenti informazioni:
(a) Scadenzario previsto della conversione in impianto di distruzione;
(b) Prevista durata di utilizzazione dell'impianto come impianto di distruzione;
(c) Descrizione del nuovo impianto;
(d) Metodo di distruzione del materiale speciale;
(e) scadenzario per la distruzione dell'impianto riconvertito dopo essere stato utilizzato per la distruzione di armi chimiche;
(f) metodi di distruzione dell'impianto riconvertito.
Presentazione dei piani di distruzione annuali e dei rapporti
annuali sulla distruzione
8. Lo Stato parte deve presentare un piano di distruzione annuale almeno 90 giorni prima dell'inizio del successivo anno di distruzione. Questo piano contiene le seguenti informazioni:
(a) quantificazione della capacita' produttiva da distruggere;
(b) denominazione e ubicazione degli impianti dove dovra' essere effettuata la distruzione;
(c) elenco degli edifici e delle attrezzature distrutti in ciascun impianto;
(d) metodo di distruzione.
9. Lo Stato parte deve presentare un rapporto annuale sulla distruzione non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno di distruzione trascorso. Questo piano contiene le seguenti informazioni:
(a) capacita' produttiva distrutta;
(b) denominazione e ubicazione degli impianti dove la distruzione e' stata effettuata;
(c) elenco degli edifici e delle attrezzature che sono stati distrutti in ciascun impianto;
(d) metodi di distruzione
10. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche dichiarato secondo l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iii), lo Stato Parte sul di cui territorio l'impianto e' o lo e' stato localizzato e' responsabile di adottare i provvedimenti richiesti affinche' le dichiarazioni specificate nei paragrafi 6 a 9 effettuate. Se lo Stato Parte sul di cui territorio l'impianto e' o e' stato localizzato non puo' adempiere a tale obbligo, deve esporne le ragioni.
B. DISTRUZIONE
Principi generali per la distruzione di impianti di produzione di armi chimiche
11. Ciascun Stato Parte decide riguardo ai metodi che intende utilizzare per distruggere impianti di produzione di armi chimiche secondo i principi enunciati all'Articolo V e nella presente Parte.
Principi e metodi di chiusura di un impianto di produzione di armi
chimiche
12. La chiusura di un impianto di produzione di armi chimiche ha come scopo di disattivarlo.
13. Lo Stato parte adotta i provvedimenti di chiusura autorizzati tenendo debitamente conto delle particolari caratteristiche di ciascun impianto. Tali misure includono, tra l'altro:
(a) il divieto di occupare gli edifici specializzati e gli edifici di tipo corrente nell'ambito dell'impianto, salvo per attivita' autorizzate;
(b) la disattivazione delle attrezzature direttamente collegate alla produzione di armi chimiche, in particolare le attrezzature di comando degli equipaggiamenti ed i cavi elettrici;
(c) La disattivazione degli impianti e del materiale di protezione destinato esclusivamente a garantire la sicurezza del funzionamento dell'impianto di produzione di armi chimiche;
(d) il montaggio di paratoie piene e di altri dispositivi su tutte le attrezzature utilizzate per la sintesi, la separazione o la purificazione dei composti definiti come armi chimiche, al fine di impedire che tali prodotti chimici vi siano introdotti o ne siano estratti e che tale materiale, serbatoi di stoccaggio o strumenti per caricare le armi chimiche siano riscaldati, raffreddati o alimentati in energia elettrica o di altra natura;
(e) chiusura dell'accesso all'impianto di produzione di armi chimiche mediante ferrovia, strada, nonche' delle altre vie di accesso riservate al traffico pesante, salvo le vie necessarie per le attivita' autorizzate.
14. Fintantoche' l'impianto di produzione di armi chimiche rimane chiuso, lo Stato Parte puo' proseguire nell'impianto le attivita' connesse alla sicurezza fisica e materiale.
Manutenzione tecnica degli impianti di produzione di armi chimiche
prima della loro distruzione
15. Lo Stato parte puo' effettuare attivita' di manutenzione corrente negli impianti di produzione di armi chimiche solo per ragioni di sicurezza, compresa l'ispezione visiva, la manutenzione preventiva e le riparazioni correnti.
16. Tutte le attivita' di manutenzione previste sono specificate nei piani di distruzione generali e dettagliati. Non fanno parte delle attivita' di manutenzione:
(a) la sostituzione di qualsiasi attrezzatura parte dei processi; (b) la modificazione delle caratteristiche delle attrezzature necessarie per i processi chimici;
(c) la produzione di composti chimici di qualsiasi tipo.
17. Tutte le attivita' di manutenzione sono soggette al monitoraggio del Segretariato Tecnico.
Principi e metodi per la conversione temporanea degli impianti di produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi
chimiche
18. Le misure relative alla conversione temporanea di impianti di produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi chimiche garantiscono che il regime adottato per gli impianti temporaneamente convertiti sia almeno altrettanto rigoroso del regime adottato per quelli che non siano stati convertiti.
19. Gli impianti di produzione di armi chimiche convertiti in impianti di distruzione prima dell'entrata in vigore della Presente Convenzione sono dichiarati nella categoria degli impianti di produzione di armi chimiche.
Essi saranno oggetto di una visita iniziale degli ispettori, che dovranno confermare l'esattezza delle informazioni fornite riguardo a questi impianti. Sara' inoltre necessario verificare che la conversione di tali impianti sia stata effettuata in maniera tale da renderli inutilizzabili come impianti di produzione di armi chimiche:
tale misura rientra nel quadro delle misure previste per gli impianti che devono essere resi inutilizzabili non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
20. Lo Stato Parte che ha intenzione di convertire impianti di produzione di armi chimiche presenta al Segretariato tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, o al massimo 30 giorni dopo aver deciso di procedere a tale conversione temporanea, un piano generale di conversione degli impianti e presenta successivamente piani annuali.
21. Se lo Stato Parte deve convertire in impianto di distruzione di armi chimiche un altro impianto di produzione di armi chimiche che e' stato chiuso dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti, esso ne informa il Segretariato Tecnico almeno 150 giorni prima della conversione. Il Segretariato Tecnico, di concerto con lo Stato Parte si accerta che vengano presi i provvedimenti necessari affinche', dopo la sua conversione, tale impianto sia reso inutilizzabile come impianto di produzione di armi chimiche.
22. Un impianto convertito per la distruzione di armi chimiche non dovra' pio' essere adatto a riprendere la produzione di armi chimiche di quanto non lo sia un impianto che e' stato chiuso e che e' soggetto a manutenzione. Per la riattivazione di tale impianto, sara' necessario altrettanto tempo di quello richiesto per un impianto di produzione di armi chimiche che e' stato chiuso e che e' soggetto a manutenzione.
23. Gli impianti di produzione di armi chimiche convertiti saranno distrutti non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
24. Ogni misura adottata per la conversione di un determinato impianto di produzione di armi chimiche sara' specifica per tale impianto e dipendera' dalle sue caratteristiche proprie.
25. I provvedimenti adottati per la conversione di un impianto di produzione di armi chimiche in impianto di distruzione non saranno meno incisivi dei provvedimenti previsti per fare in modo che gli altri impianti di produzione di armi chimiche siano inutilizzabili non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte.
Principi e metodi connessi con la distruzione di un impianto di
produzione di armi chimiche
26. Lo Stato Parte dovra' distruggere le attrezzature e gli edifici di cui alla definizione di impianto di produzione di armi chimiche, come segue:
(a) Tutte le attrezzature specializzate e le attrezzature standard saranno materialmente distrutte;
(b) tutti gli edifici specializzati e gli edifici standard saranno materialmente distrutti.
27. Lo Stato Parte dovra' distruggere gli impianti di produzione di armi chimiche non cariche e delle attrezzature per l'utilizzazione di armi chimiche, come segue:
(a) Gli impianti utilizzati esclusivamente per la produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche o di attrezzature specificamente designate per essere utilizzate direttamente in connessione con l'uso di armi chimiche, saranno dichiarati e distrutti. Il processo di distruzione e la sua verifica saranno condotti secondo le disposizioni dell'Articolo V e della presente Parte dell'Annesso relative alle verifiche sulla distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche;
(b) Tutte le attrezzature concepite o utilizzate esclusivamente per produrre parti non chimiche di munizioni chimiche dovranno essere materialmente distrutte. Tali attrezzature che comprendono stampi e matrici specialmente concepite per la formazione dei metalli, potranno essere trasportate in un luogo particolare per la loro distruzione;
(c) Tutti gli edifici e le attrezzature standard utilizzate per tali attivita' di produzione saranno distrutti o trasformati per scopi non proibiti dalla presente Convenzione: la loro distruzione o conversione dovra' essere confermata, se dal caso, per mezzo di consultazioni e d'ispezioni, come previsto all'articolo IX.
(d) le attivita' per scopi non proibiti dalla presente Convenzione possono continuare durante la distruzione o la trasformazione.
Ordine di distruzione
28. L'ordine di distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e' fondato sugli obblighi enunciati all'Articolo I ed agli altri articoli della presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell'interesse degli Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel periodo di distruzione; del rafforzamento della fiducia all'inizio della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza nel corso della distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche, nonche' del principio di applicabilita' a prescindere dalle caratteristiche reali degli impianti e dei metodi adottati per la loro distruzione. L'ordine di distruzione a' basato sul principio di livellamento.
29. Per ciascun periodo di distruzione, lo Stato Parte determinera' quali sono gli impianti di armi chimiche da distruggere e procedera' alla distruzione in modo tale che alla fine di ciascun periodo di distruzione, non ne rimanga pio' di quanto specificato ai paragrafi 30 e 31. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere i suoi impianti ad un ritmo pio' rapido.
30. Le seguenti disposizioni si applicheranno agli impianti di produzione di armi chimiche che producono le sostanze chimiche di cui alla Tabella 1:
(a) Lo Stato Parte intraprendera' la distruzione di tali impianti non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e la completera' non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Per gli Stati che saranno parte al momento dell'entrata in vigore del Trattato, tale periodo globale sara' diviso in tre distinti periodi di distruzione, cioe' 2-5 anni, 6-8 anni, 9-10 anni. Per gli Stati che diverranno Parte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i periodi di distruzione saranno adattati, in considerazione dei paragrafi 28 e 29.
(b) La capacita' di produzione sara' utilizzata come fattore di comparazione per questi impianti. Essa sara' espressa in tonnellate-agenti, in considerazione delle regole specificate per le armi chimiche binarie.
(c) Adeguati livelli di capacita' di produzione determinate di comune accordo saranno stabiliti per la fine dell'ottavo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Una capacita' di produzione superiore al livello stabilito dovra' essere distrutta con uguali incrementi durante i primi due periodi di distruzione.
(d) La necessita' di distruggere una determinata parte della capacita' comporta quella di distruggere ogni altro impianto di produzione di armi chimiche che ha alimentato l'impianto della Tabella 1, o che ha caricato munizioni o dispositivi con i prodotti chimici della Tabella 1.
(e) Gli impianti di produzione di armi chimiche che sono stati temporaneamente convertiti ai fini della distruzione di armi chimiche continueranno ad essere sottoposti all'obbligo di distruzione della loro capacita' stabilito dalle disposizioni del presente paragrafo.
31. Lo Stato Parte iniziera' la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche non previsti al paragrafo 30 non oltre un anno dopo che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi confronti, e la completera' non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Piani di distruzione dettagliati
32. Almeno 180 giorni prima di intraprendere la distruzione di un impianto di produzione di armi chimiche, lo Stato Parte dovra' presentare al Segretariato Tecnico i piani dettagliati per la distruzione dell'impianto, nei quali saranno enunciati in particolare i provvedimenti che detto Stato Parte prevede di adottare per la verifica della distruzione ai sensi del paragrafo 33(i) indicando tra l'altro:
(a) Il programma della permanenza degli ispettori nell'impianto da distruggere;
(b) le procedure di verifica dei provvedimenti da adottare per ciascun elemento dichiarato.
33. I piani dettagliati di distruzione di ciascun impianto di produzione comporteranno i seguenti elementi:
(a) programma dettagliato del processo di distruzione;
(b) tracciato dell'impianto;
(c) schema dei processi di produzione;
(d) inventario dettagliato delle attrezzature, degli edifici e di altri elementi da distruggere;
(e) provvedimenti da adottare per ogni elemento indicato nell'inventario;
(f) misure che si propone di adottare in vista della verifica;
(f) misure di ordine pubblico/sicurezza da applicare durante la distruzione dell'impianto;
(h) condizioni di lavoro e di mantenimento per gli ispettori.
34. Lo Stato Parte che ha intenzione di convertire provvisoriamente un impianto di produzione di armi chimiche in impianto di distruzione di armi chimiche, ne informa il Segretariato Tecnico almeno 150 giorni prima di intraprendere ogni attivita' di trasformazione. Questa notifica dovra':
(a) specificare la denominazione, l'indirizzo e l'ubicazione dell'impianto;
(b) fornire un diagramma del sito indicante tutte le strutture e le aree implicate nella distruzione delle armi chimiche ed individuare tutte le strutture dell'impianto di produzione di armi chimiche che dovranno essere provvisoriamente trasformate;
(c) specificare i tipi di armi chimiche ed il tipo e quantita' di carica chimica da distruggere;
(d) specificare il metodo di distruzione;
(e) fornire uno schema dei processi di produzione indicante quali parti del processo di produzione e delle attrezzature specializzate saranno trasformate ai fini della distruzione delle armi chimiche;
(f) specificare i sigilli ed il materiale d'ispezione che rischia di essere danneggiato, se del caso;
(g) fornire uno scadenzario con i termini previsti per: i lavori di progettazione, la trasformazione temporanea dell'impianto, la sistemazione delle attrezzature, il controllo delle attrezzature, le operazioni di distruzione e la chiusura.
35. Per quanto riguarda la distruzione di un impianto che e' stato temporaneamente trasformato ai fini della distruzione di armi chimiche, devono essere fornite informazioni in conformita' con i paragrafi 32 e 33.
Esame dei piani dettagliati
36. Sulla base del piano dettagliato di distruzione dello Stato Parte e delle misure di verifica che detto Stato Parte si propone di adottare, nonche' sull'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, il Segretariato Tecnico preparera' un piano per verificare la distruzione dell'impianto, in stretta consultazione con lo Stato Parte. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte riguardo ai provvedimenti da adottare dovra' essere risolta mediante consultazioni. Ogni questione irrisolta sara' deferita al Consiglio Esecutivo per un'azione appropriata in vista di agevolare la piena attuazione della presente Convenzione.
37. Al fine di garantire che le disposizioni dell'Articolo V e della presente Parte siano applicate pienamente, i piani di distruzione e di verifica saranno concordati tra il Consiglio Esecutivo e lo Stato Parte Questo accordo dovra' essere raggiunto almeno 60 giorni prima dell' inizio previsto della distruzione.
38. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo potra' consultarsi con il Segretariato Tecnico su qualsiasi questione relativa all'adeguatezza del piano combinato di distruzione e di verifica. Se non vi sono obiezioni da parte di nessun membro del Consiglio esecutivo, il piano sara' attuato.
39. In caso di difficolta', il consiglio Esecutivo si consultera' con lo Stato Parte ai fine di risolverle. Eventuali difficolta' irrisolte saranno deferite alla Conferenza. La soluzione di ogni controversia relativa a metodi di distruzione non ritardera' l'attuazione di altre parti del piano di distruzione che siano accettabili.
40. Se un accordo non e' raggiunto con il consiglio Esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica approvato non puo' essere attuato, la verifica della distruzione sara' garantita da un monitoraggio continuo per mezzo di strumenti installati in loco ed in presenza di ispettori.
41. La distruzione e la verifica si svolgeranno in conformita' con il piano approvato. La verifica non dovra' indebitamente intralciare il processo di distruzione e dovra' essere effettuata alla presenza in loco di ispettori giunti per assistere alla distruzione.
42. Se le misure di verifica o di distruzione previste non venissero adottate come previsto, tutti gli Stati Parte ne saranno informati.
C. VERIFICA
Verifica delle dichiarazione di impianti di produzione di armi
chimiche mediante ispezione in loco
43. Il Segretariato Tecnico procedera' ad una ispezione di ciascun impianto di produzione di armi chimiche in un periodo compreso tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte.
44. L'ispezione iniziale ha come scopo:
(a) di confermare che la produzione di armi chimiche sia cessata e che l'impianto sia stato disattivato, in conformita' con la presente Convenzione;
(b) di consentire al Segretariato Tecnico di prendere conoscenza dei provvedimenti che sono stati presi per porre fine alla produzione di armi chimiche nell'impianto;
(c) di consentire agli ispettori di apporre sigilli temporanei;
(d) di consentire agli ispettori di confermare l'inventario degli edifici e del materiale specializzato;
(e) di ottenere le informazioni necessarie per pianificare le attivita' di ispezione nell'impianto, in particolare facendo uso di sigilli anti-frode e di altri dispositivi convenuti che saranno utilizzati in conformita' con l'accordo d'impianto dettagliato;
(f) di procedere a discussioni preliminari riguardo ad un accordo sulle procedure d'ispezione all'impianto.
45. Gli ispettori utilizzeranno, a seconda dei casi, sigilli, contrassegni o altre procedure di controllo approvate per agevolare un accurato inventario degli elementi dichiarati presso ciascun impianto di produzione di armi chimiche.
46. Gli ispettori installeranno tali dispositivi convenuti se sara' necessario indicare se vi e' stata una ripresa della produzione di armi chimiche o se un elemento dichiarato e' stato rimosso. Essi faranno uso della necessaria precauzione per non intralciare le attivita' di chiusura svolte dallo Stato Parte ispezionato. Gli ispettori potranno ritornare sul posto per la manutenzione dei dispositivi e per verificarne l'integrita'.
47. Se, sulla base dell'ispezione iniziale, il Direttore Generale ritiene che siano necessarie misure supplementari per disattivare l'impianto in conformita' alla presente Convenzione, il Direttore Generale puo' chiedere non oltre 135 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di uno Stato Parte, che tali misure siano attuate dallo Stato Parte ispezionato non oltre 180 giorni dopo che la Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di detto Stato Parte. Tale Stato puo' soddisfare questa richiesta qualora lo ritenga opportuno. Se non soddisfa la richiesta, lo Stato Parte ispezionato ed il Direttore Generale si consulteranno al fine di risolvere la questione.
Verifica sistematica degli impianti di produzione di armi chimiche
e cessazione dello loro attivita'
48. La finalita' della verifica sistematica di un impianto di produzione di armi chimiche sara' quella di assicurare che ogni eventuale ripresa di produzione di armi chimiche o di rimozione di elementi dichiarati venga rilevata presso tale impianto.
49. L'accordo dettagliato d'installazione, per ciascun impianto di produzione di armi chimiche, specifichera':
(a) Dettagliate procedure d'ispezione in loco che possono comportare:
(i) Esami visivi;
(ii) Controllo e manutenzione dei sigilli e di altri dispositivi convenuti;
(iii) Prelievo e analisi di campioni;
(b) Procedure per l'uso di sigilli anti-frode ed altri dispositivi convenuti al fine di prevenire una riattivazione dell'impianto non rilevata, in grado di precisare:
(i) Il tipo, l'ubicazione, ed i provvedimenti per l'installazione;
(ii) La manutenzione di tali sigilli ed attrezzature;
(c) altre misure convenute.
50. I sigilli o altro materiale previsto in un accordo dettagliato sulle misure d'ispezione per tale impianto, saranno sistemati non oltre 240 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di uno Stato Parte. Gli ispettori sono autorizzati a visitare ciascun impianto di produzione di armi chimiche per installare tali sigilli o dispositivi.
51. Nel corso di ogni anno civile, il Segretariato Tecnico sara' autorizzato a svolgere fino a quattro ispezioni in ciascun impianto di produzione di armi chimiche.
52. Il Direttore Generale notifichera' allo Stato Parte ispezionato la sua decisione di condurre una ispezione o una visita ad un impianto di produzione di armi chimiche 48 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione presso l'impianto per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per risolvere problemi urgenti, tale termine puo' essere abbreviato. Il Direttore generale specifichera' lo scopo dell'ispezione o della visita.
53. In conformita' con gli accordi d'impianto, gli ispettori avranno accesso a tutte le parti degli impianti di produzione di armi chimiche. Saranno scelti dagli ispettori gli elementi da ispezionare che compaiono sull'inventario dichiarato.
54. Le direttive per determinare la frequenza di ispezioni sistematiche in loco saranno esaminate e approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII paragrafo 21 (i). Il particolare impianto di produzione da ispezionare sara' scelto dal Segretariato Tecnico in maniera tale che non sia possibile prevedere esattamente quando dovra' essere ispezionato.
Verifica della distruzione di impianti di produzione di armi
chimiche
55. La finalita' della verifica sistematica della distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche sara' di confermare che l'impianto sia stato distrutto in conformita' con gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, e che ciascun elemento figurante sull'inventario dichiarato venga distrutto secondo il dettagliato convenuto di distruzione.
56. Quando tutti gli elementi dell'inventario siano stati distrutti, il Segretariato Tecnico confermera' la dichiarazione in tal senso dello Stato Parte. A seguito di tale conferma il Segretariato Tecnico terminera' la verifica sistematica dell'impianto di produzione di armi chimiche e rimuovera' senza indugio tutti i dispositivi e tutti gli strumenti di monitoraggio installati dagli ispettori.
57. Dopo questa conferma. lo Stato Parte emettera' la dichiarazione in base alla quale l'impianto e' stato distrutto.
Verifica della conversione temporanea di un impianto di produzione di armi chimiche ad impianto di distruzione di armi chimiche.
58. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica iniziale dell'intenzione di convertire temporaneamente un impianto di produzione, gli ispettori avranno il diritto di visitare l'impianto per prendere conoscenza della progettata conversione temporanea e per esaminare le varie misure d'ispezione che saranno richieste durante la conversione.
59. Non oltre 60 giorni dopo questa visita, il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato concluderanno un accordo transitorio contenente misure d'ispezione supplementari da adottare durante lavori di conversione temporanea. Questo accordo specifichera' le procedure d'ispezione, compreso l'uso di sigilli, le attrezzature di monitoraggio e le ispezioni, che comproveranno che nessuna produzione di armi chimiche possa avvenire durante i lavori di conversione. Questo accordo restera' in vigore dall'inizio delle attivita' di conversione temporanea fino all'inizio delle operazioni di distruzione di armi chimiche nell'impianto.
60. Lo Stato Parte ispezionato non asportera', ne' trasformera' alcuna parte dell'impianto ne' modifichera' alcun sigillo o altro dispositivo d'ispezione convenuto che sia stato installato in conformita' alla presente Convenzione fintantoche' l'accordo transitorio non sia stato concluso.
61. Dal momento in cui le operazioni di distruzione hanno inizio nell'impianto, quest'ultimo e' soggetto alle disposizioni della Parte IV (A) del presente Annesso che si applicano agli impianti di produzione di armi chimiche. Le soluzioni relative al periodo precedente all'entrata in funzione dell'impianto a tal fine, sono regolamentate dall'accordo transitorio.
62. Durante le operazioni di distruzione, gli ispettori hanno accesso a tutte le parti degli impianti di produzione temporaneamente trasformati, compresi quelli che non sono direttamente implicati nella distruzione di armi chimiche.
63. Prima che i lavori abbiano inizio nell'impianto in vista della sua conversione temporanea ai fini della distruzione di armi chimiche, e dopo che l'impianto abbia cessato di funzionare come impianto per la distruzione di armi chimiche, detto impianto sara' soggetto alle disposizioni della presente Parte applicabili agli impianti di produzione di armi chimiche.
D. CONVERSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE A
SCOPI NON PROIBITI DALLA CONVENZIONE
Procedure per la domanda di conversione
64. Una richiesta di utilizzazione di un impianto di produzione di armi chimiche a scopi non proibiti dalla presente Convenzione puo' essere fatta per ogni impianto che uno Stato Parte utilizzi gia' a tali fini prima dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, o che abbia intenzione di utilizzare a tali fini.
65. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche gia' utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione nel momento in cui questa entra in vigore dello Stato Parte, la richiesta e' presentata al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato.
La richiesta dovra' contenere, oltre ai dati presentati in conformita' con il paragrafo 1 (h) (iii) le seguenti informazioni:
(a) Una motivazione dettagliata della richiesta;
(b) Un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi:

(i) la natura dell'attivita' che deve essere svolta nell'impianto;
(ii) se l'attivita' pianificata include la produzione, la lavorazione o il consumo di prodotti chimici: la denominazione di ciascuno dei prodotti chimici, il diagramma dei processi dell'impianto e delle quantita' che si prevede di produrre, trattare o consumare annualmente;
(iii) quali edifici o strutture si prevede di utilizzare e quali modifiche sono proposte, se del caso;
(iv) quali edifici o strutture sono state distrutte o si prevede di distruggere ed i piani di distruzione;
(v) quali attrezzature saranno utilizzate nell'impianto;
(vi) quali attrezzature sono state asportate e distrutte e quali attrezzature si prevede di asportare e distruggere, nonche' i piani per la loro distruzione;
(vii) il programma previsto di conversione, se del caso;
(viii) la natura dell'attivita' di ogni altro impianto gestiti
in loco; e
(c) Una spiegazione dettagliata del modo in cui i provvedimenti adottati al capoverso (b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo Stato Parte potranno effettivamente prevenire che vi sia nell'impianto una capacita' potenziale di produzione di armi chimiche.
66. Qualora si tratti di un impianto di produzione di armi chimiche che, sino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato Parte, non e' mai stato utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione, la domanda e' presentata entro 30 giorni dal momento in cui e' stata presa la decisione di convertire l'impianto e in ogni caso non oltre quattro anni dopo che la Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di detto Stato Parte . La domanda contiene:
a) una giustificazione dettagliata della richiesta, compreso un esposto dei motivi economici;
b) un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi: (i) la natura delle attivita' che devono essere svolte nell'impianto;
(ii) se l'attivita' pianificata include la produzione, la lavorazione o il consumo di prodotti chimici: diagramma delle operazioni dell'impianto e delle quantita' che si prevede di produrre, lavorare o consumare annualmente;
(iii) quali edifici o strutture si prevede di conservare e, se del caso, quali modifiche sono proposte;
(iv) quali edifici o strutture sono stati distrutti o si prevede di distruggere e piani di distruzione;
(v) quali equipaggiamenti si propone di utilizzare nell'impianto;
(vi) quali equipaggiamenti si propone di asportare e di distruggere e piani di distruzione;
(vii) il programma previsto di conversione;
(viii) natura dell'attivita' di ogni altro impianto gestito nel sito;
c) una spiegazione dettagliata del modo con cui i provvedimenti adottati al capoverso b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo Stato Parte impediscono effettivamente che vi sia nell'impianto una capacita' potenziale di produzione di armi chimiche.
67. Lo Stato Parte puo' proporre nella sua domanda ogni altra misura che ritiene idonea ad instaurare fiducia.
Attivita' autorizzate in attesa di una decisione
68. In attesa delle decisioni della Conferenza, uno Stato Parte puo' continuare ad utilizzare a scopi non proibiti dalla presente Convenzione un impianto che era stato utilizzato a tali fini anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, a patto che lo Stato Parte certifichi nella sua richiesta che nessuna attrezzatura specializzata e nessun edificio specializzato sono utilizzati, e che le attrezzature e gli edifici specializzati sono stati disattivati con i metodi specificati al paragrafo 13.
69. Se l'impianto che e' oggetto dalla domanda non era utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima dell'entrata in vigore di questa nei confronti dello Stato Parte o se non e' stata fornita la certificazione di cui al paragrafo 68, lo Stato Parte cessera' immediatamente ogni attivita', secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo V. Lo Stato Parte chiudera' l'impianto in conformita' con il paragrafo 13 non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.
condizioni per la conversione
70. Un impianto di produzione di armi chimiche puo' essere convertito per scopi non proibiti dalla presente Convenzione solo se tutte le attrezzature specializzate dell'impianto sono state distrutte, e sono state eliminate tutte le caratteristiche degli edifici e delle strutture che distinguono questi ultimi dagli edifici e dalle strutture di regola utilizzate per scopi non proibiti dalla presente Convenzione e che non implicano composti chimici della Tabella 1.
71. Un impianto convertito non deve essere utilizzato per:
(a) Qualunque attivita' implicante la produzione, la lavorazione o il consumo di un composto chimico della Tabella 1 o della Tabella 2, oppure
(b) La produzione di qualsiasi composto chimico fortemente tossico, compreso qualsiasi composto chimico organo-fosforato fortemente tossico, o qualsiasi altra attivita' che necessiti attrezzature speciali per la manipolazione di tali composti fortemente tossici o corrosivi, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida che tale produzione o attivita' non rappresentano un rischio ai fini dell'oggetto e dello scopo della Convenzione, in considerazione di criteri di tossicita' e di corrosivita' e, se del caso, di altri fattori tecnici che dovranno essere esaminati ed approvati dalla Conferenza, secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
72. La conversione dell'impianto di produzione di armi chimiche dovra' essere terminata non oltre sei anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Decisione del consiglio Esecutivo e della Conferenza
73. Non pio' tardi di 90 giorni dopo aver accusato ricevuta della richiesta del Direttore generale, il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale dell'impianto. Lo scopo di questa ispezione e' di verificare l'esattezza delle informazioni fornite nella richiesta, di ottenere informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'impianto che lo Stato Parte si propone di convertire e di valutare le condizioni in cui l'utilizzazione puo' essere autorizzata per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Il Direttore- Generale presentera' senza indugio al Consiglio esecutivo, alla Conferenza ed a tutti gli Stati Parte un rapporto nel quale formulera' raccomandazioni riguardo alle misure necessarie per convertire l'impianto a fini non vietati dalla Convenzione e fornira' assicurazioni che l'impianto convertito sara' utilizzato esclusivamente a tali fini.
74. Se l'impianto e' stato utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima che essa entri in vigore nei confronti dello Stato Parte e se tale impianto continua ad essere in funzione, senza che siano state prese le misure per le quali una certificazione e' richiesta secondo il paragrafo 68, il Direttore generale ne informa immediatamente il Consiglio Esecutivo il quale che puo' esigere che siano applicati i provvedimenti che ritiene opportuni, tra l'altro, la chiusura dell'impianto e la rimozione delle attrezzature specializzate, e la modifica di edifici o di strutture.
Il Consiglio esecutivo stabilira' il termine di attuazione di tali misure e sospendera' l'esame della richiesta in attesa che esse siano state completamente e soddisfacentemente applicate. Allo scadere del termine, l'impianto verra' senza indugio sottoposto ad un'ispezione al fine di verificare se le misure siano state applicate. In caso negativo, lo Stato Parte e' tenuto a cessare ogni attivita' nell'impianto.
75. Subito dopo aver ricevuto il rapporto del Direttore Generale, la Conferenza, dietro raccomandazione del Consiglio esecutivo, decidera', in considerazione del rapporto e di ogni opinione espressa dagli Stati Parte, se accettare o meno la richiesta, e stabilira' le condizioni alle quali subordinare la sua accettazione. Se qualunque Stato Parte oppone obiezioni all'accettazione delle domande ed alle sue condizioni inerenti, saranno intraprese consultazioni tra gli Stati Parte, di durata non superiore a 90 giorni, al fine di ricercare una soluzione accettabile di comune accordo. Al termine del suddetto periodo di consultazione, sara' adottata quanto prima una decisione di merito riguardo alla richiesta, alle condizioni ad essa associate nonche' riguardo ad ogni eventuale modifica proposta.
76. Se la richiesta e' approvata, l'accordo d'impianto sara' concluso non oltre 90 giorni dopo che tale decisione sia stata presa.
L'accordo stabilisce le condizioni alle quali la conversione e l'utilizzazione dell'impianto sono autorizzate, nonche' le misure di verifica. La conversione non ha inizio fino a quando l'accordo di installazione non e' stato concluso.
Piani dettagliati di conversione
77. Almeno 180 giorni prima della data alla quale si prevede che abbia inizio la conversione di un impianto di produzione di armi chimiche, lo Stato Parte fornira' al Segretario Tecnico i piani dettagliati per la conversione dell'impianto, comprese le misure previste per la verifica della conversione, indicando tra l'altro:
(a) Un programma dettagliato della presenza degli ispettori nell'impianto da convertire;
(b) Le procedure di verifica dei provvedimenti da adottare per ciascun elemento dell'inventario dichiarato.
78. Il piano dettagliato di conversione comporta i seguenti elementi per ciascun impianto di produzione di armi chimiche:
(a) Programma dettagliato del processo di conversione;
(b) Tracciato dell'impianto prima e dopo la conversione;
(c) Diagramma del processo delle operazioni dell'impianto prima e, se del caso, dopo la conversione;
(d) Inventario dettagliato delle attrezzature degli edifici e delle strutture e di altri elementi da distruggere e degli edifici e delle strutture da modificare;
(e) Misure da applicare, se del caso, a ciascun elemento segnato nell'inventario:
(f) Misure di verifica previste;
(g) Misure di sicurezza e di ordine pubblico da applicare durante la conversione dell'impianto;
(h) Condizioni di lavoro e di soggiorno garantite agli ispettori;
Esame dei piani dettagliati
79. Sulla base del piano dettagliato di conversione e delle previste misure di verifica presentate dallo Stato Parte, nonche' dell'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, il Segretariato Tecnico preparera' un piano per verificare la conversione dell'impianto, in stretta consultazione con lo Stato Parte. Ogni controversia tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte sui provvedimenti da adottare sara' risolta mediante consultazioni. Ogni questione irrisolta sara' deferita al Consiglio Esecutivo per appropriata azione, in vista di agevolare la completa attuazione della presente Convenzione.
80. Al fine di garantire che le disposizioni dell'Articolo V e della presente Parte siano attuate, saranno stabiliti di comune accordo piani combinati di conversione e di verifica tra il Consiglio Esecutivo e lo Stato Parte. Questo accordo dovra' essere completato non meno di 60 giorni prima dell'inizio previsto della conversione.
81. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo puo' consultarsi con il Segretariato Tecnico su qualsiasi problema relativo all'adeguatezza del piano combinato di conversione e di verifica. Se non vi sono obiezioni da parte di alcun membro del Consiglio Esecutivo, il piano dovra' essere messo in azione.
82. In caso di difficolta', il Consiglio Esecutivo dovra' intraprendere consultazioni con lo Stato Parte per risolverle amichevolmente. Qualora le divergenze rimangano irrisolte, esse dovranno essere deferite alla Conferenza. La soluzione di qualunque controversia relativa a metodi di conversione non dovrebbe ritardare l'attuazione di altre parti accettabili dei piano di conversione.
83. Qualora non sia raggiunto un accordo con il Consiglio esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica approvato non puo' essere attuato, la verifica della conversione avra' luogo mediante un monitoraggio continuo con strumentazione in loco ed in presenza degli ispettori.
84. La conversione e la verifica si svolgono in conformita' con il piano concordato. La verifica non deve intralciare indebitamente il processo di conversione, e sara' effettuata in presenza di ispettori giunti per certificare la conversione.
85. Dopo che il Direttore Generale avra' certificato che la conversione e' stata completata, lo Stato Parte consentira' agli ispettori di accedere liberamente all'impianto in qualsiasi tempo, per 10 anni. Gli ispettori avranno diritto di ispezionare tutte le aree, tutte le attivita' e tutti gli elementi delle attrezzature dell'impianto. Gli ispettori avranno diritto di verificare che le attivita' dell'impianto siano compatibili con ogni condizione stabilita in base alla presente Sezione, da Consiglio Esecutivo e della Conferenza. Gli ispettori anno altresi' diritto, in conformita' con le disposizioni delle Parti II, Sezione E, del presente Annesso di ottenere campioni da qualsiasi area dell'impianto e di analizzarli per verificare l'assenza dei composti chimici della Tabella 1, dei loro sotto-prodotti stabili e dei prodotti di decomposizione, nonche' dei composti chimici della Tabella 2 e di verificare che le attivita' nell'impianto siano compatibili con ogni altra condizione per le attivita' chimiche stabilita in base alla presente Sezione, dal Consiglio Esecutivo e dalla Conferenza. Gli ispettori avranno anche diritto di accesso, secondo la procedura di accesso regolamentata enunciata nella sezione C della Parte X del presente Annesso, al sito dello stabilimento in cui l'impianto e' ubicato. Durante il periodo di dieci anni, lo Stato parte fara' annualmente rapporto sull'attivita' dello stabilimento convertito. Al termine del predetto periodo di dieci anni il Consiglio Esecutivo decide, in considerazione delle Raccomandazioni del Segretario Tecnico, quali misure di verifica convenga continuare ad applicare.
86. I costi della verifica dell'impianto trasformato saranno ripartiti in conformita' con il paragrafo 19 dell'Articolo V.
Parte VI - Attivita' non vietate in base alla presente Convenzione in
conformita' con l'articolo VI
REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 1 ED AGLI
IMPIANTI CONNESSI A TALI COMPOSTI
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Uno Stato Parte non dovra' produrre, ne' acquistare, conservare o utilizzare composti chimici della Tabella 1 al di fuori del territorio degli Stati Parte e non dovra' trasferire tali composti chimici al di fuori del suo territorio tranne che verso un altro Stato Parte.
2. Uno Stato Parte non dovra' produrre, acquistare, conservare, trasferire o utilizzare composti chimici della Tabella 1 salvo che: (a) Tali composti chimici siano applicati a fini di ricerca, a fini medici, farmaceutici o a fini di protezione;
(b) I tipi e le quantita' di composti chimici siano strettamente limitati a quelli che possono essere giustificati tali fini;
(c) La quantita' globale di tali composti chimici in ogni momento sia pari o inferiore ad una tonnellata;
(d) la quantita' globale acquisita a tali fini da uno Stato parte nel corso di un anno per mezzo della produzione, del ritiro di stock di armi chimiche e di trasferimenti sta pari o inferiore ad una tonnellata.
B. TRASFERIMENTI
3. Uno Stato Parte puo' trasferire composti chimici della Tabella 1 all'esterno del suo territorio solo ad un altro Stato Parte ed unicamente a fini di ricerca, medici farmaceutici o di protezione, secondo il paragrafo 2.
4. I composti chimici trasferiti non saranno nuovamente trasferiti ad uno Stato terzo.
5. I due Stati Parte interessati avviseranno il Segretariato Tecnico di tale trasferimento almeno 30 giorni prima che questo avvenga.
6. Ciascun Stato Parte effettuera' una dichiarazione annuale dettagliata relativa a trasferimenti effettuati durante l'anno in corso. La dichiarazione sara' presentata non oltre 90 giorni dalla fine di quell'anno e conterra' le seguenti informazioni per ciascun composto chimico della Tabella 1 che sia stato trasferito:
(a) La denominazione chimica, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito:
(b) La quantita' acquisita presso altri Stati o trasferita ad altri Stati Parte. Per ciascun trasferimento sono indicati la quantita', il destinatario e lo scopo di ciascun trasferimento.
C. PRODUZIONE
Principi generali di produzione
7. Ciascuno Stato Parte, durante le attivita' di produzione di cui ai paragrafi 8 a 12 assegnera' la massima priorita' alla sicurezza delle persone, ed alla protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte svolgera' tali attivita' di produzione in conformita' con le sue norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni.
Impianto singolo su scala ridotta
8. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella 1 a fini di ricerca, medici o farmaceutici o di protezione, dovra' svolgere la produzione in un piccolo impianto su scala ridotta approvato dallo Stato Parte, salvo quanto stabilito nei paragrafi 10, 11 e 12.
9. La produzione in un impianto unico su scala ridotta verra' svolta in reattori incorporati in una catena di produzione no configurata per operazioni continue. Il volume di tale reattore non superera' 100 litri ed il volume totale di tutti i reattori la cui capienza a superiore a cinque litri, non superera' 500 litri.
Altri impianti
10. La produzione dei composti chimici della Tabella 1 in quantita' globali non superiori a 10 kg annui puo' essere effettuata a fini di protezione in un solo impianto diverso dall'impianto unico su scala ridotta. Tale impianto deve essere approvato dallo Stato Parte.
11. La produzione di composti chimici della Tabella 1 in quantita' superiori a 100 g l'anno puo' essere effettuata a fini di ricerca, medici o farmaceutici al di fuori di un impianto unico su scala ridotta in quantita' globali non superiori a 10 kg. annui per impianto. Tali impianti devono essere approvati dallo Stato Parte.
12. La sintesi dei prodotti chimici della Tabella 1 a fini di ricerca, medici o farmaceutici, ma non a fini di protezione, puo' essere effettuata in laboratori, in quantita' globali inferiori a 100 g annui per impianto. Tali laboratori non saranno soggetti ad alcuna delle disposizioni relative alla dichiarazione ed alla verifica di cui alle sezioni D ed E.
D. DICHIARAZIONI
Impianto singolo su scala ridotta
13. Ciascun Stato Parte che ha intenzione di gestire un impianto unico a scala ridotta ne indichera' la precisa ubicazione al Segretariato Tecnico, fornendogli una descrizione tecnica dettagliata, ivi compreso un inventario delle attrezzature e diagrammi dettagliati. Per gli impianti, questa dichiarazione iniziale sara' presentata non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato parte. Trattandosi di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale e' presentata almeno 180 giorni prima della sua entrata in funzione.
14. Ciascun Stato Parte notifichera' in anticipo il Segretariato tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovra' essere presentata almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate.
15. Lo Stato Parte che produce prodotti chimici della Tabella 1 in un impianto singolo su scala ridotta dovra' effettuare una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attivita' svolte nell'impianto durante l'anno trascorso. Tale dichiarazione dovra' essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno in corso, e contenere:
(a) l'individuazione dell'impianto:
(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1 che e' stato prodotto, acquistato, consumato o immagazzinato nell'impianto:
(i) La denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(ii) I metodi utilizzati e la quantita' prodotta;
(iii) La denominazione e la quantita' dei precursori della Tabella 1, 2 o 3 che sono stati utilizzati per la produzione del composto chimico della Tabella 1;
(iv) La quantita' consumata nell'impianto e lo (gli) scopo(i) del consumo;
(v) Il quantitativo ricevuto da altri impianti o spediti ad altri impianti situati sul territorio dello Stato Parte. Dovrebbe essere indicato il quantitativo, il destinatario e lo scopo di ciascuna spedizione.
(vi) La quantita' massima immagazzinata in ogni momento durate
l'anno; e
(vii) La quantita' immagazzinata alla fine dell'anno, e
(c) Informazioni su qualsiasi modifica apportata all'impianto durante l'anno rispetto alle descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite, compresi gli inventari del materiale e gli schemi dettagliati.
16. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella 1 in un impianto singolo su scala ridotta deve fare una dichiarazione annua dettagliata relativa alle attivita' ed alla produzione previste nell'impianto per l'anno successivo.
La dichiarazione dovra' essere presentata almeno 90 girni prima dell'inizio di quest'anno e contenere:
(a) l'individuazione dell'impianto;
(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1 di cui e' prevista la produzione, il consumo o lo stoccaggio nell'impianto, le seguenti informazioni:
(i) la denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(ii) I quantitativi di produzione previsti e lo scopo della produzione;
(c) Informazioni su qualsiasi modifica che si prevede di effettuare nell'impianto durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite, compresi gli inventari dei materiali e gli schemi dettagliati.
Altri impianti di cui ai paragrafi 10 o 11
17. Lo Stato Parte fornisce al Segretariato Tecnico, su richiesta di quest'ultimo, la denominazione, l'ubicazione ed una descrizione dettagliata di ciascun impianto o di una sua parte (o di sue parti) pertinenti. L'impianto di produzione di composti chimici della Tabella 1 a fini di protezione sara' specificatamente individuato.
Per un impianto esistente, questa dichiarazione iniziale viene presentata non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato Parte. Trattandosi di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale deve essere presentata almeno 180 giorni prima della sua entrata in funzione.
18. Ciascun Stato Parte notifichera' in anticipo il Segretariato Tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovra' essere presentata almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate.
19. Ciascun Stato Parte dovra' effettuare, per ogni impianto, una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attivita' svolte nell'impianto durante l'anno trascorso. Tale dichiarazione dovra' essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno in corso, e contenere:
(a) l'individuazione dell'impianto;
(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1, le seguente informazioni:
(i) la denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(ii) la quantita' prodotta e nel caso di una produzione a fini di protezione, i metodi utilizzati;
(iii) la denominazione e la quantita' dei precursori della Tabella 1, 2 o 3 utilizzati per la produzione del composto chimico della Tabella 1;
(iv) I quantitativi consumati nell'impianto e lo scopo del consumo;
(v) Il quantitativo trasferito ad altri impianti situati sul territorio dello Stato Parte. Dovrebbe essere indicato il quantitativo, il destinatario e lo scopo di ciascuna consegna.
(vi) La quantita' massima immagazzinata in ogni momento durante l'anno;
(vii) La quantita'immagazzinata alla fine dell'anno;
(c) Informazioni su ogni modifica apportata all'impianto o a sue parti pertinenti durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite.
20. Ciascuno Stato Parte dovra' fare per ciascun impianto, una dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attivita' ed alla produzione previste nell'impianto per l'anno successivo. La dichiarazione dovra' essere presentata almeno 90 giorni prima dell'inizio di quest'anno e contenere:
(a) l'individuazione dell'impianto;
(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1:
(i) La denominazione chimica, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito:
(ii) Il quantitativo previsto da produrre, il periodo in cui la produzione avra' luogo e gli scopi della produzione;
e
(c) Informazioni su ogni modifica che si prevede di effettuare nell'impianto o in sue parti pertinenti durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite.
E. VERIFICA
Impianto singolo su scala ridotta
21. Le attivita' di verifica effettuate nell'impianto unico su scala ridotta hanno come scopo di garantire che i quantitativi prodotti di composti chimici della Tabella 1 siano correttamente dichiarati e che, in particolare, il loro quantitativo totale non superi una tonnellata.
22. L'impianto sara sottoposto ad una verifica sistematica mediante l'ispezione in loco ed il monitoraggio con strumenti installati in loco.
23. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le modalita' di ispezione di un determinato impianto sono basati sul rischio che rappresentano per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione i composti chimici, le caratteristiche dell'impianto e la natura delle attivita' che vi sono svolte. La Conferenza esaminera' ed approvera' i principi direttivi appropriati in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
24. La finalita' dell'ispezione iniziale e' di verificare le informazioni fornite in relazione all'impianto, in particolare di verificare che i limiti fissati al paragrafo 9 per i reattori siano applicati.
25. Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte stipulera' con l'Organizzazione un accorso d'impianto basato su un modello di accordo tipo, che stabilisce procedure d'ispezione dettagliate relative all'installazione.
26. Ciascuno Stato Parte che intende installare un impianto unico su scala ridotta dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, stipulera' con l'Organizzazione un accorso d'impianto, basato su un modello di accordo tipo che stabilisce procedure d'ispezione dettagliate relative all'impianto prima che questo diventi operativo o sia utilizzato.
27. La Conferenza esaminera' ed approvera' un accordo tipo, in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
Altri impianti di cui ai paragrafi 10 e 11
28. Le attivita' di verifica presso ogni impianto di cui ai paragrafi 10 e 11 hanno come scopo di garantire che:
(a) L'impianto non e' utilizzato per produrre composti chimici della Tabella 1 diversi dai prodotti dichiarati;
(b) I quantitativi prodotti, lavorati o consumati di composti chimici della Tabella 1 sono correttamente dichiarati e compatibili con quanto richiesto dalle attivita' dichiarate; e
(c) I composti chimici della Tabella 1 non vengano trasferiti o utilizzati ad altri fini.
29. L'impianto sara' sottoposto a verifica sistematica mediante l'ispezione in loco ed il monitoraggio con strumenti installati in loco.
30. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le modalita' delle ispezioni per un determinato impianto sono basati sul rischio che rappresentano per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, i quantitativi di composti chimici prodotti sulle caratteristiche dell'impianto e sulla natura delle attivita' che vi sono svolte. La Conferenza esaminera' ed approvera' i principi direttivi appropriati in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
31. Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte stipulera' con l'Organizzazione accordi d'impianto basati su un accordo tipo che stabilira' procedute d'ispezione dettagliate relative a ciascuna installazione.
32. Ciascuno Stato Parte che prevede di installare un impianto di questo tipo dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione stipulera' un accordo d'installazione con l'Organizzazione prima che l'impianto entri in funzione o sia utilizzato.
Parte VII - Attivita' non proibite in base alla presente Convenzione in conformita' conl'articolo VI
REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 2 ED AGLI
IMPIANTI CONNESSI A TALI PRODOTTI
A. DICHIARAZIONI
Dichiarazioni di dati nazionali globali
1. Le dichiarazioni iniziali ed annuali che ciascun Stato Parte deve presentare secondo l'Articolo VI, paragrafi 7 ed 8, includeranno i dati nazionali globali per l'anno civile precedente relativi ai quantitativi prodotti, lavorati, consumati, importati ed esportati di ciascun composto chimico della Tabella 2, nonche' una specificazione quantitativa di importazioni ed esportazioni di ciascuno dei paesi interessati.
2. Ciascuno Stato Parte presentera':
(a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1 non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti;
(b) A decorrere dall'anno civile successivo, dichiarazioni annuali, non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile trascorso.
Dichiarazioni di siti d'impianti che producono, lavorano o
consumano composti chimici della Tabella 2
3. Dichiarazioni iniziali ed annuali sono richieste per tutti i siti comprendenti uno o piu' impianti che hanno prodotto, trattato o consumato, durante uno qualsiasi dei tre anni civili precedenti o che, in base alle previsioni, produrranno, tratteranno o consumeranno durante il successivo anno civile oltre:
(a) 1 Kg. di un composto chimico seguito del segno "*" nella parte A della Tabella 2:
(b) 100 Kg di ogni altro prodotto chimico iscritto nella Tabella 2, parte A; oppure
(c) 1 tonnellata di un prodotto chimico iscritto nella tabella 2, parte B.
4. Ciascuno Stato Parte deve presentare:
(a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 3 non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti;
e
(b) A decorrere dell'anno civile successivo, dichiarazioni annuali di attivita' pregresse non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile trascorso;
(c) Dichiarazioni annuali di attivita' previste, non oltre 60 giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni attivita' supplementare di questo tipo prevista dopo la presentazione della dichiarazione annuale e' dichiarata al piu' tardi cinque giorni prima del suo inizio.
5. In linea generale, non sono richieste dichiarazioni presentate secondo il paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole concentrazione di un composto della Tabella 2. Tali dichiarazioni sono richieste, secondo le direttive, solo qualora si ritenga che la facilita' di ricuperare il composto della Tabella 2 dalla miscela e la sua massa totale costituiscano un rischio per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione. Le summenzionate direttive saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza, in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
6. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianti presentate secondo il paragrafo 3 contengono le seguenti informazioni:
(a) La denominazione del sito d'impianti ed il nome del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce;
(b) L'ubicazione precisa del sito d'impianti incluso l'indirizzo; (c) Il numero di impianti all'interno del sito, dichiarati in conformita' con la Parte VIII del presente Annesso.
7. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianti secondo il paragrafo 3 debbono anche includere per ciascun impianto ubicato all'interno del sito e che rientra nelle specifiche stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni:
(a) La denominazione dell'impianto ed il nome del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce;
(b) L'ubicazione precisa dell'impianto all'interno del sito, compreso il numero dell'edificio o della strutture specifica, se del caso;
(c) Le sue principali attivita';
(d) Se l'impianto;
(i) produce, lavora o consuma il composto o i composti chimici della Tabella 2 che sono stati dichiarati;
(ii) e' specializzato in tali attivita' o e' polivalente;
(iii) svolge altre attivita' per quanto riguarda il composto o i composti chimici della Tabella 2 che sono stati dichiarati, specificando tra l'altro la natura di tali altre attivita' (ad
esempio, stoccaggio); e
(e) La capacita' di produzione dell'impianto per ciascun composto chimico della Tabella 2 dichiarato.
8. Le dichiarazioni di un sito d'impianti presentate secondo il paragrafo 3 devono inoltre contenere le seguenti informazioni per ciascun composto chimico della Tabella 2 al di sopra della soglia di dichiarazione:
(a) La denominazione chimica, la denominazione comune e commerciale utilizzata nell'impianto, la formula di struttura ed il numero di di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; (b) Trattandosi della dichiarazione iniziale: il quantitativo totale prodotto, lavorato, consumato, importato e riesportato dal sito d'impianti durante ciascuno dei tre anni civili precedenti;
(c) Trattandosi della dichiarazione annuale di attivita' pregresse: il quantitativo totale prodotto, lavorato, consumato, importato ed esportato dal sito d'impianti durante l'anno civile trascorso;
(d) Trattandosi della dichiarazione annuale di attivita' previste: il quantitativo totale previsto di produzione, di lavorazione o di consumo sul sito d'impianti durante il successivo anno civile, compresi i periodi di produzione, di lavorazione o di consumo
previsti; e
(e) le finalita' per le quali il composto chimico e' stato o sara' prodotto, lavorato o consumato:
(i) Lavorazione e consumo in loco - specificando i tipi di composti chimici;
(ii) Vendita o trasferimento sul territorio o a destinazione di ogni altro luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte - precisando se si tratta di un'altra industria, di un commerciante o di altro destinatario, indicando, se possibile, i tipi di prodotti finali;
(iii) esportazione diretta - indicando gli Stati in questione;
oppure
(iv) altri fini - precisare quali.
Dichiarazioni sulla produzione pregressa di composti chimici della
Tabella 2 a fini di armamento chimico
9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte dovra' dichiarante tutti i siti comprendenti impianti che hanno prodotto in qualunque momento dal 1 gennaio 1946, un composto chimico della Tabella 2 a fini di armamento chimico.
10. Le dichiarazioni relative a siti d'impianti secondo il paragrafo 9 dovranno includere i seguenti dati:
(a) La denominazione del sito d'impianti ed il nome del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce;
(b) L'ubicazione precisa del sito d'impianti, compreso l'indirizzo;
(c) Per ciascun impianto situato all'interno del sito ed a cui si applicano le specifiche di cui al paragrafo 9, gli stessi dati di quelli richiesti dal capoversi a) ad e) del paragrafo 7;
(d) Per ciascun composto chimico della Tabella 2 prodotto a fini di armamento chimico:
i) La denominazione chimica, la denominazione comune o commerciale utilizzata nel sito d'impianti a fini di produzione di armi chimiche, la formula di struttura ed il numero di registro del Chemical abstracts Service, se attribuito;
ii) le date di produzione del composto chimico e la quantita' prodotta
(iii) L'ubicazione in cui il composto chimico e' stato consegnato ed il prodotto finale che ne e' stato ricavato, se e' noto.
Informazioni da trasmettere agli Stati Parte
11. Un elenco dei siti d'impianti dichiarati in conformita' con la presente Sezione nonche' delle informazioni da fornire in conformita' con i paragrafi 6, 7(a), 7(c), 7(d)(i), 7(d)(iii), 8(a) e 10, saranno trasmessi dal Segretariato Tecnico a tutte le Parte che ne faranno domanda.
B. VERIFICA
Disposizioni generali
12. La verifica prevista all'Articolo IV, paragrafo 4, sara' effettuata per mezzo di una ispezione in loco dei siti d'impianti dichiarati comprendenti uno o piu' impianti che hanno prodotto, lavorato o consumato, durante uno qualunque dei tre anni precedenti, o che, in base alle previsioni, produrranno, lavoreranno o consumeranno durante il successivo anno civile oltre:
(a) 10 Kg, di un prodotto chimico designato con il contrassegno "*" nella parte A della Tabella 2;
(b) 1 tonnellata di ogni altro prodotto chimico registrato nella

Convenzione-Annesso

Tabella 2, parte A; oppure
(c) 10 tonnellate di un prodotto chimico registrato nella Tabella 2, parte B.
13. Il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione che saranno adottati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(a), comprendono sotto due voci distinte, un programma ed un bilancio preventivo per le attivita' di verifica previste dalla presente sezione. Nello stanziare le risorse allocate per attivita' di verifica svolte secondo l'Articolo VI, il Segretariato Tecnico dara' la precedenza durante i primi tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, alle ispezioni iniziali dei siti d'impianti dichiarati in conformita' con la sezione A. L'ammontare stanziato sara' successivamente reisaminato sulla base dell'esperienza acquisita.
14. Il Segretariato Tecnico condurra' le ispezioni iniziali e e le ispezioni successive in conformita' con i paragrafi da 15 a 22.
Obiettivi dell'ispezione
15. In linea generale, l'ispezione ha come scopo di verificare che le attivita' siano conformi agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e compatibili con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. Le ispezioni dei siti di impianti dichiarati secondo le disposizioni della sezione A mireranno in particolare a verificare:
(a) L'assenza di ogni composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione di tale prodotto, salvo se cio' sia conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso;
(b) La coerenza con quanto e' stato dichiarato per i quantitativi di produzione, di lavorazione o di consumo di composti chimici della Tabella 2; e
(c) che i composti chimici della Tabella 2 non siano destinati ad attivita' vietate dalla presente Convenzione.
Ispezioni iniziali
16. Ciascun sito d'impianti da ispezionare conformemente al paragrafo 12 dovra' essere oggetto di un'ispezione iniziale il prima possibile, ma preferibilmente non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. I siti d'impianto dichiarati successivamente a questo periodo saranno oggetto di ispezione iniziale al piu' tardi un anno dopo che le attivita' di produzione, di lavorazione o di consumo sono state dichiarate per la prima volta.
Il Segretariato Tecnico seleziona i siti d'impianti che dovranno essere oggetto di una ispezione iniziale in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando l'ispezione avra' luogo.
17. Durante l'ispezione iniziale, e' stabilito un progetto di accordo d'installazione per il sito di impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico non convengano che cio' non e' necessario.
18. Per quanto concerne la frequenza e l'ampiezza di ulteriori, ispezioni, gli ispettori valutano durante l'ispezione iniziale il rischio rappresentato, per l'oggetto e per il fine della Convenzione, dai composti chimici considerati, dalle caratteristiche del sito d'impianto e dalla natura delle attivita' che vi sono svolte, in considerazione in particolar modo dei seguenti criteri:
(a) Tossicita' dei composti chimici in programma e dei prodotti finali, se del caso, prodotti con essi;
(b) Quantita' dei composti chimici in programma, di regola immagazzinati nel sito ispezionato;
(c) Quantita' di materie chimiche di base impiegate per i prodotti chimici previsti, di solito immagazzinata nel sito ispezionato;
(d) Capacita' di produzione degli impianti della Tabella 2;
(e) Potenziale capacita' e convertibilita' degli impianti per iniziare la produzione, lo stoccaggio e la carica di composti chimici tossici nel sito ispezionato.
Ispezioni
19. Dopo aver ricevuto l'ispezione iniziale, ciascun sito d'impianto da ispezionare, in conformita' con il paragrafo 12 sara' oggetto di ulteriori ispezioni.
20. Nel Selezionare i siti d'impianto da ispezionare e per decidere la frequenza e l'intensita' delle ispezioni, il Segretario Tecnico tiene debitamente conto del rischio rappresentato, per gli scopi e l'oggetto di questa Convenzione, dal composto chimico pertinente, dalle caratteristiche del sito d'impianto e della natura delle attivita' che vi sono condotte, alla luce dei rispettivi accordi d'impianto e dei risultati delle ispezioni iniziali e successive.
21. Il Segretariato Tecnico selezionera' il sito d'impianto da ispezionare in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente quando l'ispezione avverra'.
22. Nessun sito d'impianti potra' essere oggetto di piu' di due ispezioni per anno civile ai sensi della presente sezione. Tuttavia tale disposizione non limita il numero di ispezioni effettuate in conformita' all'Articolo IX.
Procedure di Ispezione
23. Oltre alle direttive convenute, saranno applicabili altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell' Annesso sulla Riservatezza, nonche' i paragrafi da 24 a 30 seguenti.
24. Un accordo d'impianto per il sito d'impianti dichiarato sara' stipulato tra lo Stato Parte ispezionato e l'Organizzazione non oltre 90 giorni dopo il completamento dell'ispezione iniziale, a meno che lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico convengano che cio' non e' necessario. Tale accordo sara' basato su un modello di accordo-tipo e regolamentera' la conduzione delle ispezioni nel sito dichiarato. L'accordo dovra' specificare la frequenza e l'intensita' delle ispezioni nonche' procedure ispettive dettagliate, in conformita' con i paragrafi 25 a 29.
25. L'ispezione vertera' sull'impianto (impianti) della Tabella 2, all'interno del sito d'impianti dichiarato. Se la squadra d'ispezione chiede di avere accesso ad altre parti del sito, l'accesso a tali zone sara' loro concesso in conformita' con l'obbligo di fornire chiarimenti ai sensi del paragrafo 51. Parte II del presente Annesso, ed in conformita' con l'accordo d'impianto oppure, in assenza di tale accordo, in conformita' con le disposizioni relative all'accesso guidato di cui alla Parte X, Sezione C, del presente Annesso.
26. Sara' possibile avere accesso, se del caso, alla documentazione, per accertarsi che non abbiano avuto luogo diversioni dei composti chimici dichiarati e che la produzione sia conforme alle dichiarazioni.
27. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi al fine di verificare l'assenza di composti chimici non dichiarati.
28. Le aree da ispezionare possono includere:
(a) aree dove sono recapitati o immagazzinati reagenti chimici;
(b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere introdotti nei reattori;
(c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di cui al capoverso (a) o al capoverso (b) ed i reattori nonche' le valvole e flussometri associati, ecc.
(d) l'aspetto esterno dei reattori e del materiale ausiliario;
(e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o breve termine o le attrezzature per l'ulteriore lavorazione dei composti chimici dichiarati della Tabella 2:
(f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi degli elementi di cui ai capoversi (a) ad (e);
(g) la strumentazione e le aree per la gestione dei detriti e degli effluenti;
(h) la strumentazione e le aree per l'eliminazione dei composti tossici non conformi.
29. La durata dell'ispezione non e' superiore a 96 ore; tuttavia la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarla.
Notifica delle Ispezioni
30. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato Parte almeno 48 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito d'impianto da ispezionare.
C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE
CONVENZIONE
31. I composti chimici della Tabella 2 possono essere trasferiti solo a Stati Parte o essere ricevuti solo da tali Stati.
Quest'obbligo diviene effettivo tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
32. Durante tale periodo interinale di tre anni, ciascuno Stato Parte e' tenuto ad esigere un certificato di uso finale, come specificato di seguito, per il trasferimento dei composti tossici della Tabella 2 a Stati che non sono Parte alla presente Convenzione.
Per tali trasferimenti, ciascun Stato Parte adottera' i necessari provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti vengano utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione. Tra l'altro, lo Stato Parte chiede in particolare allo Stato recipiente di fornirgli un certificato che indichi, per quanto riguarda i composti chimici trasferiti:
(a) che essi saranno utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione;
(b) che essi non saranno nuovamente trasferiti;
(c) il loro tipo e quantita';
(d) la(e) loro utilizzazioni(i) finale(i);
(e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i).
Parte VIII - Attivita' non proibite dalla convenzione svolte in
conformita' con l'articolo VI
REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 3 ED AGLI IMPIANTI CONNESSI A TALI PRODOTTI.
A. DICHIARAZIONI
Dichiarazione di dati nazionali globali
1. Le dichiarazioni iniziali e le dichiarazioni annuali che devono essere presentate da uno Stato Parte in conformita' all'Articolo VI, paragrafi 7 ed 8, conterranno i dati nazionali globali per l'anno civile precedente riguardo ai quantitativi prodotti, importati ed esportati di ciascun composto chimico della Tabella 3, nonche' una specificazione quantitativa delle importazioni ed esportazioni per ciascuno dei paesi interessati:
2. Ciascuno Stato Parte dovra' presentare:
(a) le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.
(b) le dichiarazioni annuali non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile precedente.
Dichiarazione di alti d'impianto che producono composti tossici
della Tabella 3
3. Sino richieste dichiarazioni iniziali e dichiarazione annuali per tutti i siti d'impianto comprendenti uno o piu' impianti che hanno prodotto piu' di 30 tonnellate di un composto chimico della Tabella 3 durante l'anno civile trascorso o che, secondo le previsioni, ne produrranno piu' di 30 tonnellate nel corso dell'anno successivo.
4. Ciascun Stato Parte dovra' presentare:
(a) le dichiarazioni iniziali in conformita' con il paragrafo 3 non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi confronti:
(b) le dichiarazioni annuali sulle attivita' pregresse, non oltre 90 giorni dopo la fine del precedente anno civile;
(c) dichiarazioni annuali sulle attivita' previste, non oltre 60 giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni attivita' supplementare di questo tipo, prevista dopo la presentazione della dichiarazione annuale sara' dichiarata almeno cinque giorni prima del suo inizio.
5. In linea generale non sono richieste dichiarazioni ai sensi del paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole concentrazione dei composti tossici della Tabella 3. Tali dichiarazioni sono richieste, in conformita' con le linee guida, solo nei casi in cui si ritenga che la facilita' di ricupero del composto chimico della Tabella 3 dalla miscela ed il suo peso totale costituiscano un rischio per l'oggetto e per il fine della presente Convenzione. Queste linee-guida saranno considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
6. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianto, presentate ai sensi del paragrafo 3, devono contenere le seguenti informazioni:
(a) nome del sito d'impianto e nome del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce;
() sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo;
(c) numero degli impianti all'interno del sito che sono dichiarati in conformita' alla Parte VII del presente Annesso.
7. Le dichiarazioni di un sito d'impianto in conformita' al paragrafo 3 includeranno anche, per ciascun impianto ubicato all'interno del sito d'impianto e che rientra nelle specifiche stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni:
(a) nome dell'impianto e nome del proprietario, della societa', o dell'impresa che lo gestisce;
(b) sua precisa ubicazione all'interno del sito, compreso il numero dello specifico edificio o struttura, se del caso;
(c) le sue principali attivita'.
8. Le dichiarazioni di un sito d'impianto in conformita' al paragrafo 3 dovranno altresi' includere le seguenti informazioni su ciascun composto chimico della Tabella 3 prodotto in quantita' superiori alla soglia stabilita nella dichiarazione:
(a) denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nell'impianto, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(b) Quantitativo approssimativo di produzione del composto chimico nel precedente anno civile oppure, trattandosi della dichiarazione di attivita', previsto per l'anno successivo ed espresso secondo l'appartenenza alle seguenti fascie: da 30 a 200 tonnellate, da 200 a 1 000 tonnellate, da 1 000 a 10 000 tonnellate, da 10 000 a 100 000 tonnellate ed in quantitativi superiori a 100 000 tonnellate.
(c) Fini per i quali il composto chimico e' stato o sara' prodotto.
Dichiarazione di produzione pregressa di composti chimici della
Tabella 3 per armi chimiche
9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ciascun Stato Parte dichiara tutti i siti d'impianto comprendenti impianti che hanno in qualsiasi momento a decorrere dal 1 gennaio 1946, prodotto composti chimici della Tabella 3 per armi chimiche.
10. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianto presentate secondo il paragrafo 9 dovranno contenere le seguenti informazioni: (a) denominazione del sito d'impianto e del proprietario, della societa' o dell'impresa di gestione;
(b) sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo;
(c) per ciascun impianto ubicato all'interno del sito, ed al quale si applicano le specifiche stabilite al paragrafo 9, devono essere fornite le stesse informazioni di quelle richieste secondo i capoversi (a) a (c) del paragrafo 7;
(d) per ciascun composto chimico della tabella 3 prodotto per armi chimiche:
(i) (a) denominazione chimica, denominazione comune o commerciale utilizzata nell'impianto, formula di struttura e numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(ii) date di produzione del composto chimico e quantitativo prodotto;
(iii) Luogo dove il composto chimico e' stato consegnato ed il composto finale ivi prodotto, se e' noto.
Informazioni da trasmettere agli Stati Parte
11. Un elenco dei siti d'impianto dichiarati in virtu' della presente sezione, nonche' le informazione fornite in conformita' con i paragrafi 6, 7(a), 7(c), 8(a) e 10 dovra' essere trasmesso dal Segretariato Tecnico agli Stati Parte che ne fanno richiesta.
B. VERIFICA
Disposizioni generali
12. Le verifiche previste al paragrafo 5 dell'Articolo VI saranno effettuate mediante ispezioni in loco nei siti d'impianto dichiarati che hanno prodotto globalmente, nel corso dell'anno civile precedente, o che si prevede producano nel successivo anno civile oltre 200 tonnellate di composti chimici della Tabella 3, oltrepassando il limite di 39 tonnellate stabilito nella dichiarazione.
13. Il programma ed il bilancio dell'Organizzazione che sara' adottato dalla Conferenza in conformita' all'Articolo VIII, paragrafo 21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed un bilancio preventivo per le verifiche in base alla presente sezione ed ai sensi della Parte VII, paragrafo 13 del presente Annesso.
14. In virtu' della presente sezione, il Segretariato Tecnico scegliera' a caso i siti d'impianto da ispezionare utilizzando meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici specialmente progettati sulla base dei seguenti fattori ponderali:
(a) equa ripartizione geografica delle ispezioni;
(b) informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo ai siti d'impianto - in particolare per quanto riguarda il composto chimico considerato-, alle caratteristiche del sito d'impianto ed alla natura delle attivita' che vi sono svolte.
15. Nessun sito d'impianto puo' essere oggetto di piu' di due ispezioni per anno ai sensi della presente sezione. Tuttavia questa disposizione non limita il numero delle ispezioni in base all'Articolo IX.
16. Nel selezionare i siti d'impianto da ispezionare in conformita' alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di ispezioni cui ciascun Stato Parte e' tenuto a sottoporsi per ogni anno civile in conformita' alla presente Parte ed alla Parte IX del presente Annesso; il numero combinato di ispezioni non dovra' essere superiore a tre, piu' il il 5% del numero totale dei siti d'impianto dichiarati da uno Stato Parte in conformita' sia alla presente Parte sia alla Parte IX del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda di quale e' inferiore.
Finalita' dell'ispezione
17. Nei siti d'impianto dichiarati in conformita' alla Sezione A, lo scopo generale delle ispezioni sara' di verificare che le attivita' concordano con le informazioni fornite nelle dichiarazioni.
In particolare le ispezioni dovranno accertare l'assenza di qualsiasi composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione di tale prodotto, salvo se cio' e' conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso.
Procedure d'ispezione
18. Le ispezioni saranno effettuate in conformita' con le direttive convenute, con le altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell'Annesso sulla Riservatezza, nonche' con i paragrafi da 9 a 25.
19. Non e' previsto un accordo d'impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato non ne faccia richiesta.
20. L'ispezione vertera' sull'impianto (i) della Tabella 3, all'interno del sito d'impianto dichiarato. Se la squadra d'ispezione, in conformita' con la Parte II, paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avare accesso ad altre parti del sito d'impianto, al fine di chiarire eventuali ambiguita', la portata dell'accesso a tali parti sara' determinata di comune accordo tra la squadra e lo Stato Parte ispezionato.
21. La squadra d'ispezione puo' avere accesso alla documentazione qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte ispezionato, che tale accesso agevolerebbe il conseguimento delle finalita' dell'ispezione.
22. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi in loco al fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati.
Qualora le ambiguita' perdurassero, i campioni potranno essere analizzati in un laboratorio designato esterno al sito, subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato.
23. Le aree da ispezionare possono includere;
(a) aree dove sono recapitate o immagazzinati reagenti chimici;
(b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere introdotti nei reattori;
(c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di cui al capoverso (a) o al capoverso (b) ed i reattori nonche' le valvole e flussometri associati, ecc.
(d) l'aspetto esterno dei reattori e dell'equipaggiamento ausiliario;
(e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o breve termine o le attrezzature per l'ulteriore lavorazione dei composti chimici dichiarati della Tabella 3;
(f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi degli elementi di cui ai capoversi da (a) ed (e);
(g) la strumentazione e le aree per la gestione dei detriti e degli effluenti;
(h) la strumentazione e le aree per l'eliminazione dei composti tossici non conformi.
24. Il periodo d'ispezione non sara' superiore a 24 ore; tuttavia la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarlo.
Notifica delle ispezioni
25. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato Parte almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito di impianti da ispezionare.
C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE
CONVENZIONE
31. Nel trasferire i composti chimici della Tabella 3 a Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, ciascun Stato Parte adottera' i necessari provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti siano utilizzati solo per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Inter alla lo Stato Parte chiedera' allo Stato ricevente un certificato che attesti, per quanto riguarda i composti chimici trasferiti:
(a) che essi saranno utilizzati solo per scopi non proibiti dalla Convenzione;
(b) che essi non saranno nuovamente ritrasferiti;
(c) il loro tipo e quantita';
(d) la(e) loro utilizzazione(i) finale(i);
(e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i).
27. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza prendera' in considerazione la necessita' di stabilire altre misure regolanti i trasferimenti dei composti chimici della Tabella 3 a Stati non Parte alla presente Convenzione.
Parte IX - Attivita' non interdette dalla Convenzione svolte in
conformita' con l'articolo VI
REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI COMPOSTI
CHIMICI
A. DICHIARAZIONI
Lista di altri impianti di produzione di composti chimici
1. La dichiarazione iniziale che deve presentare ciascuno Stato Parte in conformita' all'Articolo VI paragrafo 7 comprende una lista di tutti i siti d'impianti che:
(a) nel corso dell'anno civile precedente, hanno prodotto tramite sintesi chimica oltre 200 tonnellate di singoli composti chimici organici non iscritti in una Tabella;
(b) comprendono uno o piu' impianti i quali, nel corso dell'anno civile precedente, hanno prodotto tramite sintesi chimica oltre 30 tonnellate di un singolo composto chimico organico non iscritto ad una tabella, contenente gli elementi fosforo, zolfo o fluoro (in appresso denominati "impianti PSF" e "composti chimici PSF").
2. la lista degli altri impianti di produzione di composti chimici da presentare in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1, non comprende i siti d'impianti che producono esclusivamente esplosivi o idrocarburi.
3. Ciascuno Stato Parte dovra' presentare la lista degli altri impianti di produzione di composti chimici di cui al paragrafo 1, come parte della sua dichiarazione iniziale, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Ciascuno Stato Parte, non oltre 90 giorni dopo l'inizio di ciascun anno civile successivo, dovra' fornire annualmente le informazioni necessarie per aggiornare la lista.
4. La lista degli altri impianti di produzione di composti chimici da presentare in conformita' con il paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni per ciascun sito d'impianto:
(a) Nome del sito d'impianto e del proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce;
(b) precisa ubicazione del sito d'impianto, compreso l'indirizzo; (c) le sue principali attivita';
(d) numero approssimativo di impianti nel sito che producono i composti chimici cosi' come specificati al paragrafo 1.
5. Per quanto concerne i siti d'impianto enumerati in conformita' al paragrafo 1 (a), la lista contiene anche informazioni sul quantitativo globale approssimativo di singoli composti chimici organici non iscritti che sono stati prodotti nel corso dell'anno civile precedente. Tali quantitativi sono indicati secondo le seguenti fascie: meno di 1000 tonnellate, da 1000 a 10000 tonnellate, e oltre 10000 tonnellate.
6. Per quanto riguarda i siti d'impianti enumerati in conformita' con il paragrafo 1 (b), la lista dovra' altresi' specificare il numero di impianti PSF all'interno del sito, ed includere informazioni sull'ammontare globale approssimativo di produzione di composti chimici PSF prodotti da ciascun impianto PSF nell'anno di calendario precedente espresso secondo le seguenti fascie: meno di 200 tonnellate, da 200 a 1000 tonnellate, da 1000 a 10000 tonnellate e oltre 10000 tonnellate.
Assistenza da parte del Segretariato Tecnico
7. Se uno Stato Parte, per motivi amministrativi, ritiene opportuno di chiedere assistenza per compilare la sua lista di impianti di produzione di composti chimici in conformita' con il paragrafo 1, il Segretariato Tecnico potra' essere richiesto di fornire tale assistenza. Eventuali dubbi relativi alla completezza della lista saranno risolti per mezzo di consultazioni tra lo Stato Parte ed il Segretariato Tecnico.
Informazioni agli Stati Parte
8. Le liste di altri impianti di produzione chimica presentate in conformita' con il paragrafo 1, comprese le informazioni fornite al paragrafo 4, saranno trasmesse dal Segretariato Tecnico agli Stati Parte dietro richiesta.
B. VERIFICA
Disposizioni generali
9. Fatte salve le disposizioni della Sezione C, la verifica prevista al paragrafo 6 dell'articolo VI e' effettuata per mezzo di una ispezione in loco presso:
(a) i siti d'impianto elencati secondo il paragrafo 1(a);
(b) i siti d'impianto elencati secondo il paragrafo 1(b) che comprendono uno o piu' impianti PSF che hanno prodotto durante il precedente anno civile oltre 200 tonnellate di composti chimici PSF.
10. Il programma ed il bilancio dell'Organizzazione che sara' adottato dalla Conferenza in conformita' all'Articolo VIII, paragrafo 21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed un bilancio preventivo per le verifiche in base alla presente Sezione dopo che ha avuto inizio la sua applicazione.
11. Ai sensi della presente sezione, il Segretariato Tecnico scegliera' a caso i siti d'impianto da ispezionare utilizzando meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici specialmente progettati a tal fine, sulla base dei seguenti fattori ponderali:
(a) equa ripartizione geografica delle ispezioni;
(b) informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo ai siti d'impianto elencati relative alle caratteristiche del sito d'impianto ed alla natura delle attivita' che vi sono svolte.
(c) proposte degli Stati Parte su una base da convenire, in conformita' con il paragrafo 25.
12. Nessun sito d'impianto puo' essere oggetto di piu' di due ispezioni l'anno ai sensi delle disposizioni della presente Sezione.
Tuttavia questa disposizione non include il numero delle ispezioni in base all'Articolo IX.
13. Nel selezionare i siti d'impianto da ispezionare in conformita' alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di ispezioni cui ciascun Stato Parte e' tenuto a sottoporsi per ogni anno civile in conformita' alla presente Parte ed alla Parte VIII del presente Annesso: il numero combinato di ispezioni non dovra' essere superiore a tre, piu' il 5% del numero totale dei siti d'impianto dichiarati da uno Stato Parte in conformita' sia alla presente Parte VIII del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda dei quale e' inferiore.
Finalita' dell'ispezione
14. Nei siti d'impianto enumerati alla Sezione A, lo scopo generale delle ispezioni sara' di verificare che le attivita' concordino con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. In particolare le ispezioni dovranno accertare l'assenza di qualsiasi composto chimico della Tabella 1, in particolare l'assenza di produzione di tale prodotto, salvo se cio' e' conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso.
Procedure d'ispezione
15. Oltre alle direttive convenute, saranno applicate altre disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell'Annesso sulla riservatezza di cui al paragrafo 16 e 20 in appresso.
16. Non e' previsto un accordo d'impianto a meno che lo Stato Parte ispezionato non ne faccia richiesta.
17. L'oggetto principale dell'ispezione in un sito d'impianto selezionato per l'ispezione dovra' essere l'impianto o gli impianti che producono i composti chimici specificati nel paragrafo 1, in particolare gli impianti PSF enumerati in conformita' con il paragrafo 1(b). Lo Stato Parte ispezionato avra' diritto di gestire l'accesso a tali impianti in conformita' con le regole dell'accesso guidato come specificato nella Parte X, sezione C, del presente Annesso. Se la squadra d'ispezione, in conformita' con la Parte II, paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avere accesso ad altre parti del sito d'impianto, al fine di chiarire eventuali ambiguita', la portata di tale accesso sara' determinata di comune accordo tra la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato.
18. La squadra d'ispezione puo' avere accesso ai documenti d'ufficio, qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte ispezionato, che cio' agevolerebbe il conseguimento delle finalita' dell'ispezione.
19. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi in loco al fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati.
Qualora le ambiguita' perdurassero, i campioni potranno essere analizzati in un laboratorio designato esterno al sito, subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato.
20. Il periodo d'ispezione non sara' superiore a 24 ore; tuttavia la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere di comune accordo di prolungarlo.
Notifica delle ispezioni
21. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato parte almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito di impianti da ispezionare.
C. APPLICAZIONE E CONTROLLO DELLA SEZIONE B
Applicazione
22. L'attuazione della sezione B avra' inizio all'inizio del quarto anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione a meno che la Conferenza, nella sua sessione regolare del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, non decida diversamente.
23. Il Direttore Generale, sottoporra' alla sessione regolare della Conferenza, il terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, un rapporto che evidenzia l'esperienza acquisita dal Segretariato Tecnico nell'applicare le disposizioni delle Parte VII e VIII del presente Annesso nonche' della sezione A di questa Parte.
24. Nella sua sessione regolare del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza, in base al rapporto del Direttore Generale, potra' altresi' decidere riguardo alla ripartizione delle risorse disponibili per la verifica in base alla Sezione B, tra "impianti PSF" ed altri impianti di produzione di composti chimici. Diversamente, la ripartizione sara' affidata alla competenza del Segretariato Tecnico e sara' aggiunta ai fattori ponderali di cui al paragrafo 11.
25. Nella sessione ordinaria che svolgera' nel terzo anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza, dietro parere del Consiglio Esecutivo, decidera' su quale base - regionale ad esempio - le proposte degli Stati Parte relative alle ispezioni debbono essere presentate per essere considerate come fattore di valutazione nel processo di selezione di cui al paragrafo 11.
Riesame
26. Nella prima sessione straordinaria della Conferenza convocata secondo il paragrafo 22 dell'articolo VIII, le disposizioni della presente Parte dell'Annesso sulle Verifiche saranno rivedute nel quadro di un riesame approfondito dell'insieme del regime di verifica applicabile all'industria chimica (Art. VI, Parte VII a IX del presente Annesso) ed alla luce dell'esperienza acquisita. La Conferenza formulera' successivamente delle raccomandazioni al fine di migliorare l'efficacia del regime di verifica.
Parte X - Ispezioni su sfida effettuate in conformita' con l'articolo
IX
A. DESIGNAZIONE E SELEZIONE DEGLI ISPETTORI E DEGLI ASSISTENTI
D'ISPEZIONE
1. Le ispezioni su sfida di cui all'articolo IX saranno effettuate unicamente dagli ispettori e dagli assistenti d'ispezione designati esplicitamente a tale funzione. Per designare gli ispettori e gli assistenti d'ispezione per le ispezioni su sfida secondo l'Articolo IX, il Direttore Generale stabilira', selezionando gli ispettori e gli assistenti d'ispezione tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione per attivita' ispettive di "routine", una lista degli ispettori ed assistenti d'ispezione proposti. Tale lista includera' un numero sufficientemente alto di ispettori e di assistenti d'ispezione aventi le qualifiche, l'esperienza, la competenza e la formazione necessarie per consentire flessibilita' nella selezione degli ispettori, in considerazione della loro disponibilita' e della necessita' di avvicendamento. Si terra' debitamente conto dell'importanza di selezionare ispettori ed assistenti di ispezione in base ad una rappresentazione geografica la piu' ampia possibile.
La designazione degli ispettori e degli assistenti d'ispezione avra' luogo in conformita' con le procedure previste nella sezione A della Parte II del presente Annesso.
2. Il Direttore Generale determinera' il numero di persone che compongono la squadra d'ispezione e ne selezionera' i membri in considerazione delle circostanze di una determinata richiesta. Il numero di membri della squadra d'ispezione e' limitato al minimo necessario ad una corretta esecuzione del mandato d'ispezione. Nessun cittadino dello Stato Parte richiedente o dello Stato Parte ispezionato puo' essere membro della squadra d'ispezione.
B. ATTIVITA' PRECEDENTI L'ISPEZIONE
3. Prima di presentare una richiesta d'ispezione su sfida, lo Stato Parte deve avere dal Direttore Generale la conferma che il Segretariato Tecnico sia in grado di dare un seguito immediato a questa richiesta. Se il Direttore Generale non puo' fornire immediatamente tale conferma, lo fara' il prima possibile, secondo le l'ordine delle richieste da confermare. Inoltre egli informera' lo Stato Parte di quando sia presumibilmente possibile dare un seguito immediato alla richiesta d'ispezione. Qualora il Direttore Generale concluda che non e' piu' possibile dar seguito in tempo debito alle richieste, egli potra' chiedere al Consiglio Esecutivo di adottare appropriati provvedimenti per evitare che tali difficolta' si ripropongano in avvenire.
Notifica
4. La richiesta d'ispezione su sfida da presentare al Consiglio Esecutivo ed al Direttore Generale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
(a) Lo Stato Parte da ispezionare e, se del caso, lo Stato ospite. (b) Il punto di entrata da utilizzare;
(c) La dimensione e la tipologia del sito d'ispezione.
(d) Il motivo di proccupazione per una eventuale inosservanza della presente Convenzione, inclusi chiarimenti sulle disposizioni pertinenti della presente Convenzione sui quali si fonda la preoccupazione, e sulla natura e le circostanze dell'eventuale inosservanza della Convenzione, nonche' ogni informazione pertinente sull'origine della preoccupazione.
(c) Il nome dell'osservatore dello Stato Parte richiedente.
Lo Stato Parte richiedente puo' sottoporre ogni informazione supplementare che ritenga necessaria.
5. Il Direttore Generale, entro un ora dal ricevimento della richiesta, ne accusera' ricevuta allo Stato Parte.
6. Lo Stato Parte richiedente notifichera' in tempo debito al Direttore Generale l'ubicazione del sito d'ispezione affinche' il Direttore Generale possa trasmettere questa informazione allo Stato Parte ispezionato almeno 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto d'entrata.
7. il sito d'impianto sara' designato dallo Stato Parte richiedente nella maniera piu' dettagliata possibile fornendo un diagramma del sito riferito ad un punto di riferimento con le coordinate geografiche definite, se possibile, con l'approssimazione di un secondo. Lo Stato Parte richiedente fornira' altresi', se possibile, una mappa con l'indicazione generale del sito d'ispezione ed uno schema che delimiti con la massima precisione possibile il perimetro richiesto dal sito da ispezionare.
8. Il perimetro richiesto:
(a) Passera' ad una distanza di almeno 10 metri all'esterno di tutti gli edifici o altre strutture;
(b) Non attraversera' nessuna recinzione di sicurezza esistente; (c) Passera' ad una distanza di almeno 10 metri all'esterno di tutte le recinzioni di sicurezza esistenti che lo Stato Parte richiedente intende includere nel perimetro richiesto.
9. Se il perimetro richiesto non e' conforme alle specifiche del paragrafo 8, la squadra d'ispezione lo traccera' nuovamente in maniera tale che sia conforme.
10. Il Direttore Generale informera' il Consiglio Esecutivo dell'ubicazione del sito d'ispezione cosi' come specificato in conformita' al paragrafo 7, almeno 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto d'entrata.
11. Nell'informare il Consiglio Esecutivo, in conformita' con il paragrafo 10, il Direttore Generale trasmettera' contestualmente allo Stato Parte ispezionato la richiesta d'ispezione, con indicata l'ubicazione del sito d'ispezione, cosi' come specificato nel paragrafo 7. Tale notifica conterra' altresi' i dati richiesti al paragrafo 32 della parte II del presente Annesso.
12. Al suo arrivo al punto di entrata, la squadra ispettiva informera' lo Stato Parte ispezionato riguardo al suo mandato d'ispezione.
Entrata sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato
ospite
13. In attuazione dei paragrafi da 13 a 18 dell'articolo IX, il Direttore Generale, dopo aver ricevuto una richiesta d'ispezione, invia quanto prima una squadra ispettiva.
La squadra ispettiva arrivera' nel punto d'entrata specificato nella richiesta nel piu' breve tempo possibile, compatibilmente con le disposizioni dei paragrafi 10 e 11.
14. Se il perimetro richiesto e' accettabile per lo Stato Parte ispezionato, esso sara' designato come perimetro finale il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione nel punto d'entrata. Lo Stato Parte ispezionato provvedera' al trasporto della squadra d'ispezione nel perimetro finale del sito d'ispezione. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, il trasporto della squadra d'ispezione puo' avere inizio gia' 12 ore prima dello scadere del termine fissato nel presente paragrafo per la designazione del perimetro finale. In ogni caso il trasporto della squadra d'ispezione, dovra' essere completata al massimo 36 ore dopo l'arrivo della squadra nel punto d'entrata.
15. Le procedure previste ai capoversi a) e b) si applicano a tutti gli impianti dichiarati. (Ai fini della presente Parte, per "impianto dichiarato" si intende ogni impianto dichiarato in conformita' con gli Articoli III, IV e V. Per quanto riguarda l'Articolo VI del presente Annesso, con "impianto dichiarato" si fa riferimento unicamente agli impianti dichiarati in conformita' con la Parte VI del presente Annesso, nonche' gli impianti dichiarati specificati nelle dichiarazioni, conformemente alla Parte VII, paragrafi 7 e 10(c) e la Parte VIII, paragrafi 7 e 10(c) del presente Annesso).
(a) Se il perimetro richiesto e' compreso nel perimetro dichiarato o corrisponde a quest'ultimo, il perimetro dichiarato sara' considerato come essendo il perimetro finale. Questo puo' tuttavia, con l'accordo dello Stato Parte ispezionato, essere ridotto al fine di corrispondere al perimetro richiesto dallo Stato Parte richiedente.
(b) Lo Stato Parte ispezionato provvedera' al trasporto della squadra d'ispezione sul perimetro finale non appena cio' sara' praticamente possibile, accertandosi in ogni caso che la squadra raggiunga il perimetro non oltre 24 ore dopo il suo arrivo al punto di entrata.
Determinazione alternativa del perimetro finale
16. Presso il punto di entrata, se lo Stato Parte ispezionato non puo' accettare il perimetro richiesto, esso proporra' un perimetro alternativo quanto prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. In caso di divergenze di opinioni, lo Stato Parte ispezionato e la squadra d'ispezione saranno tenuti a trattare in vista del raggiungimento di un accordo sul perimetro finale.
17. il perimetro alternativo dovra' essere tracciato nella maniera piu' dettagliata possibile in conformita' con il paragrafo 8. Esso dovra' includere tutto il perimetro richiesto e non discostarsi da quest'ultimo, tenendo conto delle caratteristiche naturali del terreno e dei limiti tracciato dall'uomo. Esso dovra' di regola passare vicino alla recinzione di sicurezza che circonda il sito, qualora ne esista una.
Lo Stato Parte ispezionato dovra' cercare di stabilire un rapporto tra i perimetri, garantendo almeno due delle seguenti condizioni:
(a) Il perimetro alternativo delimita un'area che non e' significativamente piu' estesa di quella delimitata dal perimetro richiesto;
(b) Il perimetro alternativo e' posto ad una distanza breve ed uniforme dal perimetro richiesto;
(c) Almeno una parte del perimetro richiesto e' visibile dal perimetro alternativo.
18. Se il perimetro alternativo e' accettabile per la squadra d'ispezione, esso diverra' il perimetro finale e la squadra d'ispezione sara' trasportata dal punto di entrata a tale perimetro.
Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, tale trasporto potra' cominciare non prima di 12 ore prima dello scadere del termine fissato al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. In ogni caso, il trasporto della squadra d'ispezione dovra' essere completato non oltre 36 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata.
19. Qualora non sia convenuto un perimetro finale, le trattative sul perimetro dovranno concludersi quanto prima possibile, ma in ogni caso non potranno proseguire oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. Qualora nessun accordo sia stato raggiunto, lo Stato Parte ispezionato trasportera' la squadra d'ispezione in un luogo presso il perimetro alternativo. Se lo Stato Parte ispezionato lo riterra' necessario, tale trasporto potra' cominciare fino a 12 ore prima dello scadere del termine specificato al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. in ogni caso, il trasporto dovra' essere terminato non oltre 36 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata.
20. Una volta arrivati sul posto, lo Stato Parte ispezionato dovra' senza indugio permettere alla squadra d'ispezione l'accesso al perimetro alternativo in vista di agevolare le trattative e l'accordo sul perimetro finale, nonche' l'accesso all'interno del perimetro finale.
21. In mancanza di un accordo nelle 72 ore successive all'arrivo della squadra d'ispezione sul luogo, il perimetro alternativo viene designato come perimetro finale.
Verifica del luogo
22. Al fine di stabilire che il sito d'ispezione in cui la squadra d'ispezione e' stata trasportata corrisponde al sito d'ispezione specificato nello Stato Parte richiedente, la squadra d'ispezione avra' diritto di avvalersi di strumentazione approvata per determinare la localizzazione e di fare installare tale strumentazione secondo le proprie istruzioni. La squadra d'ispezione potra' verificare la propria posizione con riferimento a punti di riferimento locali identificati in base alle mappe. Lo Stato Parte ispezionato aiutera' la squadra d'ispezione in questo compito.
Chiusura del sito, sorveglianza delle uscite
23. Non oltre 12 ore dall'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata, lo Stato Parte ispezionato provvedera' a raccogliere informazioni verificate su ogni uscita di veicoli da tutti i punti del perimetro richiesto, attraverso i quali i mezzi di trasporto terrestre, aereo fluviale o marittimo possono uscire dal sito. lo Stato Parte fornisce questi dati alla squadra d'ispezione all'arrivo di quest'ultima nel perimetro alternativo o nel perimetro finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto.
24. Lo Stato Parte ispezionato puo' adempiere a tale obbligo fornendo informazioni verificate, come registri del traffico, fotografie, video registrazioni o dati raccolti con la strumentazione chimica fornita dalla squadra d'ispezione per sorvegliare il movimento delle uscite. Alternativamente lo Stato Parte ispezionato puo' anche adempiere a tale obbligo autorizzando uno o piu' membri della squadra d'ispezione a compilare per conto proprio registri di traffico, a scattare fotografie, effettuare video registrazioni del traffico d'uscita o utilizzare strumentazioni per la raccolta di prove chimiche, nonche' esercitare ogni altra attivita' convenuta tra lo Stato Parte ispezionato e la squadra d'ispezione.
25. All'arrivo della squadra d'ispezione nel perimetro alternativo o nel perimetro finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto, avra' inizio la chiusura del sito, attraverso le procedure di sorveglianza delle uscite da parte della squadra d'ispezione.
26. Tali procedure comprendono: l'identificazione dei veicoli che escono dal sito, la compilazione di registri del traffico, le riprese fotografiche e le video registrazioni effettuate dalla squadra d'ispezione delle uscite e del traffico di uscita. La squadra d'ispezione ha diritto di recarsi, sotto scorta, in ogni altro luogo del perimetro per controllare che non vi siano altre attivita' di uscita.
27. Procedure addizionali per la sorveglianza delle attivita' d'uscita stabilite di comune accordo tra la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono comprendere, tra l'altro:
(a) Uso di sensori,
(b) Selezione a caso degli accessi;
(c) Analisi di campioni.
28. Tutte le attivita' di chiusura del sito e di sorveglianza delle uscite dovranno svolgersi all'interno di una striscia che circonda il perimetro dall'esterno, la cui larghezza misurata verso l'esterno, a partire dal perimetro non deve superare 50 metri.
29. La squadra d'ispezione ha diritto d'ispezionare, attenendosi alle disposizioni relative all'accesso regolamentato, i veicoli che escono dal sito; lo Stato Parte ispezionato fara' ogni ragionevole sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che ogni veicolo sottoposto ad ispezione e a cui la squadra d'ispezione non e' autorizzata ad avere accesso, non e' utilizzato per scopi connessi ai dubbi espressi nella richiesta ispettiva di una presunta inosservanza della Convenzione.
30. Il personale ed i veicoli che entrano nel sito non sono sottoposti ad ispezione, ne' lo sono il personale ed i veicoli privati che trasportano passeggeri che escono dal sito.
31. L'attuazione delle summenzionate procedure potra' continuare per tutta la durata dell'ispezione, ma non dovra' intralciare o ritardare in maniera sragionevole il normale funzionamento degli impianti.
Colloquio informativo pre-ispezione e piano d'ispezione
32. Al fine di agevolare lo sviluppo di un piano d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato organizzera', prima dell'accesso, un colloquio informativo per la squadra d'ispezione, sulle questioni di sicurezza e di logistica.
33. Il colloquio informativo pre-ispezione si svolgera' in conformita' con la Parte II, paragrafo 37 del presente Annesso.
Durante il colloquio informativo pre-ispezione, lo Stato Parte ispezionato potra' indicare alla squadra d'ispezione la strumentazione, la documentazione o le zone che considera come piu' delicate e non connesse allo scopo dell'ispezione su sfida. Inoltre, il personale responsabile del sito, informera' la squadra d'ispezione sul tracciato fisico e su altre caratteristiche rilevanti del sito. la squadra d'ispezione sara' munita di una mappa o di schizzi su scala indicanti tutte le strutture e le caratteristiche geografiche significative del sito. La squadra d'ispezione sara' anche informata riguardo alla disponibilita' del personale dell'impianto e dei documenti d'ufficio.
34. Dopo il colloquio informativo pre-ispezione, la squadra d'ispezione predisporra', sulla base di informazioni disponibili ed appropriate, un piano d'ispezione iniziale che specifichi le attivita' che devono essere svolte dalla squadra d'ispezione, comprese le specifiche aree del sito alle quali si desidera avere accesso. il piano d'ispezione specifichera' altresi' se la squadra d'ispezione sara' divisa in sotto-gruppi. Il piano d'ispezione sara' messo a disposizione dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e del sito d'ispezione. La sua attuazione sara' conforme alle disposizioni della Sezione C, comprese quelle relative all'accesso ed alle attivita'.
Attivita' nel perimetro
35. Al suo arrivo nel perimetro finale o nel perimetro alternativo, a seconda di quale sia il primo raggiunto, la squadra d'ispezione ha diritto di iniziare immediatamente attivita' perimetrali in conformita' con le procedure esposte nella presente Sezione e di proseguire queste attivita' fino al completamento dell'ispezione su sfida.
36. Nel quadro delle attivita' da svolgere nel perimetro, la squadra d'ispezione ha diritto:
(a) Di utilizzare strumenti di monitoraggio in conformita' con i paragrafi da 27 a 30 della parte II del presente Annesso;
(b) di effettuare prelievi mediante asciugatura e prelevare campioni di aria, di suolo o di effluenti;
(c) di svolgere ogni attivita' supplementare eventualmente decisa con lo Stato Parte ispezionato.
37. La squadra d'ispezione puo' svolgere attivita' nel perimetro all'interno di una striscia costeggiante l'esterno del perimetro e la cui larghezza, misurata a partire dal perimetro, non supera 50 metri.
Con l'accordo dello Stato parte ispezionato, la squadra d'ispezione puo' altresi' avere accesso ad ogni edificio o struttura situati all'interno della striscia che circonda il perimetro. Tutto il monitoraggio direzionale sara' orientato verso l'esterno. Per gli impianti dichiarati, questa striscia puo' essere situata, a discrezione dello Stato Parte ispezionato, all'interno, all'esterno o sui due lati del perimetro dichiarato.
C. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI
Regole generali
38. Lo Stato Parte ispezionato garantira' l'accesso all'interno del perimetro richiesto, nonche' del perimetro finale se quest'ultimo e' diverso dal primo. Esso negozia con la squadra ispettiva la portata e la natura dell'accesso in uno o piu' luoghi situati all'interno di tali perimetri, in conformita' con le disposizioni relative all'accesso regolamentato.
39. Lo Stato Parte ispezionato garantira' l'accesso all'interno del perimetro richiesto il prima possibile, ma in nessun caso oltre 108 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata, al fine di chiarire ogni dubbio espresso nella richiesta ispettiva riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione.
40. A richiesta della squadra d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato puo' autorizzare l'accesso per via aerea al sito d'ispezione.
41. Nel soddisfare l'obbligo di dare accesso come specificato al paragrafo 38, lo Stato Parte ispezionato e' tenuto a concedere l'accesso piu' ampio possibile, pur tenendo conto di tutti gli obblighi costituzionali cui potrebbe essere tenuto riguardo ad eventuali diritti di proprieta' o in materia di perquisizione e di sequestro. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di adottare, in conformita' con l'accesso guidato, i provvedimenti necessari per proteggere la sicurezza nazionale. Le disposizioni del presente paragrafo non possono essere invocate dallo Stato Parte ispezionato per dissimulare un inadempimento del suo obbligo di non intraprendere attivita' interdette dalla presente Convenzione.
42. Se l'accesso fornito dallo Stato Parte ispezionato a luoghi, attivita' o informazioni non e' completo, esso avra' l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per fornire mezzi alternativi in vista di chiarire i dubbi riguardo all'eventuale inosservanza della Convenzione che ha originato l'ispezione su sfida.
43. All'arrivo del perimetro finale degli impianti dichiarati, in conformita' con gli Articoli IV, V e VI, l'accesso sara' garantito dopo il colloquio informativo che precede l'ispezione ed il dibattito del piano d'ispezione che sara' limitato al minimo necessario e in ogni caso non oltre le tre ore. Per gli impianti dichiarati in conformita' con il paragrafo 1, capoverso d) dell'articolo III, le trattative verranno concluse ed in ogni caso l'accesso guidato avra' inizio non oltre le 12 ore dall'arrivo nel perimetro finale.
44. Nell'effettuare l'ispezione su sfida in conformita' con la richiesta d'ispezione, la squadra d'ispezione utilizzera' solo i metodi necessari all'ottenimento di fatti pertinenti sufficienti a chiarire i dubbi per quanto riguarda l'eventuale inosservanza delle disposizioni della Convenzione, e si asterra' da attivita' estranee a tali finalita'. La squadra d'ispezione raccogliera' e documentera' gli elementi di fatto connessi con l'eventuale inosservanza della Convenzione commessa dallo Stato Parte ispezionato, ma non tentera' di procurarsi, ne' di documentare elementi d'informazione manifestamente estranei a questo scopo, a meno che lo Stato Parte ispezionato non glielo chieda espressamente. Qualsiasi eventuale elemento raccolto e giudicato in seguito non pertinente non potra' essere conservato.
45. La squadra d'ispezione sara' guidata dal principio di svolgere l'ispezione su sfida con la minore invadenza possibile, compatibilmente con il compimento effettivo e tempestivo della sua missione. Ogni volta che cio' sia possibile essa comincera' con seguire le procedure meno invadenti che ritiene accettabili, riservando di passare a procedure piu' invadenti qualora lo ritenga necessario.
Accesso guidato
46. La squadra d'ispezione prendera' in considerazione suggerimenti di modifiche da apportare al piano d'ispezione e proposte eventualmente formulate dallo Stato Parte ispezionato, in qualsiasi fase dell'ispezione, compreso il colloquio informativo pre-informativo, per garantire la protezione di strumentazioni, informazioni o zone sensibili non connesse alle armi chimiche.
47. Lo Stato Parte ispezionato indichera' i punti di entrata e di uscita del perimetro da utilizzare per l'accesso. La squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato negozieranno: la portata dell'accesso in ogni determinato luogo o luoghi all'interno del perimetro richiesto e del perimetro finale, come previsto al paragrafo 48; le attivita' d'ispezione (tra cui il prelievo di campioni) che dovranno essere effettuate dalla squadra d'ispezione; le attivita' che incomberanno allo Stato Parte ispezionato, e le informazioni da fornire da parte dello Stato Parte ispezionato.
48. In conformita' con le disposizioni pertinenti dell'Annesso sulla riservatezza, lo Stato parte ispezionato avra' diritto di adottare misure in vista di proteggere impianti sensibili e di impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati estranei alle armi chimiche.
Tali misure possono includere, tra l'altro:
(a) Il ritiro dagli uffici di documenti sensibili;
(b) La copertura di pannelli di esposizione, stock e attrezzature sensibili;
(d) La copertura di parti di attrezzature sensibili, come calcolatori o sistemi elettronici;
(e) La limitazione dell'analisi di campioni alla determinazione della presenza o dell'assenza dei composti chimici iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 o di prodotti di diluizione pertinente;
(f) L'uso di tecniche di accesso selettive casuali, qualora gli ispettori fossero richiesti di selezionare una determinata percentuale o numero di edifici di loro scelta per ispezionarli; lo stesso principio puo' essere applicato all'interno ed al contenuto degli edifici sensibili;
(g) In casi eccezionali, consentire solo ad alcuni ispettori di accedere a determinate parti del sito d'ispezione.
49. Lo Stato Parte ispezionato fara' ogni sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che ogni oggetto, edificio, struttura, contenitore o veicolo cui la squadra d'ispezione non abbia avuto pienamente accesso o che sia stato protetto in conformita' con le disposizioni del paragrafo 48, non venga utilizzato per finalita' connesse con dubbi espressi nella richiesta ispettiva riguardo ad una eventuale inosservanza della Convenzione.
50. Cio' potra' essere compiuto, tra l'altro, previa rimozione parziale di una copertura o di un rivestimento di protezione dall'ambiente esterno, secondo la convenienza dello Stato Parte ispezionato, per mezzo di un'ispezione visiva dall'ingresso dell'interno di uno spazio chiuso, o con altri metodi.
51. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati
in conformita' con gli articoli IV, V e VI:
(a) Per gli impianti che sono oggetto di accordi d'impianto, l'accesso e le attivita' all'interno del perimetro finale sono consentite senza impedimenti entro i limiti fissati dagli accordi;
(b) per gli impianti che non hanno accordo d'impianto, l'accesso e le attivita' saranno negoziati in conformita' ai principi direttivi generali per le ispezioni stabiliti in attuazione della presente Convenzione.
(c) Ogni accesso piu' ampio di quello concesso per le ispezioni intraprese in conformita' con gli articolo IV, V e VI e' regolamentato dalle procedure enunciate nella presente sezione.
52. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati in conformita' con l'Art. III, paragrafo 1 (d): se lo Stato Parte ispezionato, in base alle procedure enunciate ai paragrafi 47 e 48, non ha concesso un accesso completo ad aree e strutture non connesse con le armi chimiche, esso dovra' fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che tali aree o strutture non sono utilizzate per scopi connessi ad eventuali dubbi sulla inosservanza, espressi nella richiesta ispettiva.
Osservatore
53. In conformita' con le disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 12, sulla partecipazione di un osservatore all'ispezione su sfida, lo Stato Parte richiedente si mettera' in collegamento con il Segretariato Tecnico per coordinare l'arrivo dell'osservatore nello stesso punto d'entrata della squadra d'ispezione, entro un periodo di tempo ragionevole dall'arrivo della squadra d'ispezione.
54. L'osservatore avra' diritto, per tutto il periodo d'ispezione, di mettersi in comunicazione con l'ambasciata dello Stato Parte richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o nel Paese ospite, oppure in assenza di ambasciata, con lo stesso Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte ispezionato fornira' mezzi di comunicazione all'osservatore.
55. L'osservatore avra' diritto di giungere sul perimetro alternativo o finale del sito d'ispezione, a seconda di quale sia il primo raggiunto dalla squadra d'ispezione, e di avere accesso al sito d'ispezione nella misura ocnsentita dallo Stato Parte ispezionato.
L'osservatore ha diritto di formulare raccomandazioni alla squadra d'ispezione, di cui quest'ultima dovra' tenere conto nella misura in cui lo ritiene appropriato. Durante tutto il periodo dell'ispezione, la squadra d'ispezione informa l'osservatore dello svolgimento dell'ispezione e dei suoi accertamenti.
56. Durante tutto il periodo trascorso nel Paese, lo Stato Parte ispezionato dispone o adotta i provvedimenti richiesti per fornire all'osservatore i servizi necessari, come mezzi di comunicazione, servizi di interpretazione, mezzi di trasporto, uffici, alloggi, vitto e cure mediche. Tutte le spese di soggiorno dell'osservatore sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite, sono a carico dello Stato Parte richiedente.
Durata dell'ispezione
57. Il periodo d'ispezione non supera 84 ore, salvo se e' prolungato mediante accordo con lo Stato Parte ispezionato.
D. ATTIVITA' POST-ISPEZIONI
Partenza
58. Dopo che siano state completate le procedure post-ispettive nel sito d'ispezione, la squadra d'ispezione e l'osservatore dello Stato Parte richiedente dovranno raggiungere senza indugio uno dei punti di entrata e lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato il prima possibile.
Rapporti
59. Il rapporto d'ispezione sintetizza in maniera generale le attivita' svolte ed i fatti accertati dalla squadra d'ispezione, in particolare per quanto riguarda i dubbi sull'eventuale inosservanza della Convenzione espressi nella richiesta d'ispezione su sfida, limitandosi alle informazioni direttamente connesse con la Convenzione. Esso contiene anche una valutazione della squadra d'ispezione riguardo al grado ed alla natura dell'accesso e della cooperazione concessi agli ispettori, e della misura in cui cio' ha consentito loro di adempiere al proprio mandato.
60. Gli ispettori, non oltre 72 ore dopo il loro rientro nel loro luogo di lavoro principale, dovranno presentare un rapporto d'ispezione preliminare al Direttore Generale tenendo conto in particolare delle disposizioni del paragrafo 17 dell'annesso sulla Riservatezza. Il Direttore Generale trasmettera' senza indugio il rapporto preliminare allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato ed al Consiglio esecutivo.
61. Un progetto di rapporto finale sara' messo a disposizione dello Stato Parte ispezionato entro 20 giorni a decorrere dalla fine dell'ispezione su sfida. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di individuare tutte le informazioni e dati non aventi attinenza con le armi chimiche che, a causa della loro natura riservata non dovrebbero, a suo avviso, essere divulgate al di fuori del Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico esamina le modifiche che lo Stato Parte ispezionato propone di apportare al progetto di rapporto finale e le adotta a sua discrezione, nella misura del possibile. Il rapporto finale e' quindi consegnato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo che l'ispezione e' stata ultimata in vista di una sua ulteriore diramazione e considerazione in conformita' con l'Articolo IX, paragrafi 21 a 25.
Parte XI - Inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche o di agenti chimici di ordine pubblico come mezzi di guerra, avviate in attuazione degli articoli IX o X saranno condotte in conformita' con il presente Annesso e con le procedure dettagliate stabilite dal Direttore Generale.
2. Le seguenti disposizioni addizionali vertono sulle specifiche procedure da seguire in caso di uso asserito di armi chimiche.
B. ATTIVITA' PRECEDENTI L'ISPEZIONE
DOMANDA D'INCHIESTA
3. La domanda d'inchiesta per uso asserito di armi chimiche, presentata al Direttore Generale dovrebbe contenere, in tutta la misura possibile, le seguenti informazioni:
(a) lo Stato Parte sul di cui territorio si allega che le armi chimiche sono state presumibilmente utilizzate;
(b) il luogo d'ingresso o altre vie d'accesso sicure che si suggerisce di utilizzare;
(c) luogo e caratteristiche delle zone dove si presume che le armi chimiche siano state utilizzate;
(d) periodo in cui le armi chimiche sarebbero state utilizzate;
(e) tipi di armi chimiche presumibilmente utilizzate;
(f) portata dell'uso asserito;
(g) caratteristiche degli eventuali composti chimici tossici;
(h) effetti sugli esseri umani, sugli animali e sulla vegetazione; (i) richiesta di assistenza specifica, se applicabile.
4. Lo Stato Parte che ha richiesto un'inchiesta puo' in qualsiasi momento fornire gli altri dati supplementari che ritiene opportuni.
Notifica
5. Il Direttore - Generale accusera' immediatamente ricevuta allo Stato Parte richiedente della sua richiesta ed informera' il Consiglio Esecutivo e tutti gli Stati Parte.
6. Se del caso, il Direttore Generale informa lo Stato Parte in questione che un'inchiesta e' stata richiesta sul suo territorio. Il Direttore Generale informa anche altri Stati Parte, qualora fosse necessario avere accesso al loro territorio durante l'inchiesta.
Assegnazione di una squadra d'ispezione
7. Il Direttore Generale predispone una lista di esperti qualificati la cui particolare competenza tecnica potrebbe essere necessaria nel quadro di un'inchiesta di uso asserito di armi chimiche ed aggiorna costantemente questo elenco. La lista in questione e' comunicata per iscritto a ciascuno Stato Parte non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione ed ogni qualvolta e' modificata. Ogni esperto qualificato il cui nominativo compare sulla lista e' considerato come designato a meno che uno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver ricevuto la lista, non dichiari per iscritto la sua opposizione.
8. Il Direttore Generale seleziona il capo ed i membri della squadra d'ispezione tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione gia' designati per le ispezioni su sfida, in considerazione delle circostanze e della particolare natura di una determinata richiesta.
In aggiunta, i membri della squadra d'ispezione possono essere

selezionati tra i nominativi dell'elenco di esperti qualificati se il

Direttore generale ritiene che, per la corretta conduzione di una determinata inchiesta, siano necessarie particolari competenze specializzate non previste tra quelle degli ispettori gia' designati.
9. Nel fornire istruzioni alla squadra d'ispezione, il Direttore generale comunichera' loro tutte le informazioni addizionali fornite dallo lo Stato Parte richiedente, o provenienti da ogni altra fonte, al fine di garantire che l'ispezione venga svolta nella maniera piu' efficiente e sollecita.
Invio sul posto della squadra d'ispezione
10. Non appena riceve una richiesta su un uso asserito di armi chimiche, il Direttore Generale, per mezzo di contatti con gli Stati Parte direttamente interessati, chiede che siano adottati provvedimenti per garantire che la squadra d'ispezione sia adeguatamente ricevuta e chiede conferma di tali provvedimenti.
11. Il Direttore Generale invia la squadra sul posto il prima possibile, tenendo conto della loro sicurezza.
12. Se la squadra d'ispezione non e' stata inviata sul posto entro le 24 ore successive al ricevimento della domanda, il Direttore Generale informa il Consiglio Esecutivo e gli Stati Parte dei motivi di questo ritardo.
Colloqui informativi
13. La squadra d'ispezione ha diritto di avere un colloquio informativo da parte dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato al suo arrivo ed in ogni momento durante l'ispezione.
14. Prima dell'inizio dell'ispezione, la squadra d'ispezione stabilisce un piano d'ispezione che servira', tra l'altro, come base per le intese logistiche e di sicurezza. Il piano d'ispezione sara' aggiornato come necessario.
C. CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
Accesso
15. La squadra d'ispezione ha diritto di accedere senza eccezione a tutte le zone suscettibili di essere state interessate dall'uso asserito di armi chimiche. Essa avra' altresi' diritto di accedere agli ospedali, ai campi di rifugiati e ad altri luoghi che ritiene pertinenti ai fini dell'efficacia dell'inchiesta sull'uso asserito di armi chimiche. Per ottenere tale accesso, la squadra d'ispezione si consulta con lo Stato Parte ispezionato.
Prelievo di campioni
16. La squadra d'ispezione ha diritto di prelevare campioni, del tipo e nella quantita' che ritiene necessarie. Se la squadra d'ispezione lo ritiene necessario, e ne fa domanda allo Stato Parte ispezionato, quest'ultimo l'aiutera' a prelevare campioni sotto la supervisione di ispettori o di assistenti d'ispezione. Lo Stato Parte ispezionato autorizza inoltre il prelievo di appropriati campioni-prova nelle zone limitrofe al luogo dove si presume che le armi chimiche siano state utilizzate ed in altre zone, come richiesto dalla squadra d'ispezione, e fornisce la sua cooperazione a queste operazioni.
17. I campioni rilevanti in una inchiesta sul presunto impiego di armi chimiche comprendono i campioni di composti chimici tossici, di munizioni e di dispositivi, di residui di munizioni e di dispositivi, i campioni prelevati nell'ambiente (aria, suolo, vegetazione, acqua, neve ecc.)nonche' i campioni bio-medici prelevati su esseri umani o su animali (sangue, urine, escrementi, tessuti ecc.).
18. Qualora non sia possibile prelevare campioni in duplicato, e se l'analisi e' effettuata in laboratori esterni al sito, ogni campione rimanente dovra' essere restituito allo Stato Parte ispezionato, se quest'ultimo lo richiede, dopo che le analisi sono state effettuate.
Estensione del sito d'ispezione
19. Se, durante un'ispezione, la squadra d'ispezione giudica opportuno estendere la sua inchiesta ad uno Stato Parte limitrofo, il Direttore Generale notifica tale Stato, riguardo alla necessita' di avere accesso al suo territorio, gli chiede di adottare misure per garantire un adeguato e sicuro ricevimento della squadra e confermare tali misure.
Prolungamento dell'ispezione
20. Se la squadra d'ispezione ritiene che non e' possibile accedere in condizioni di sicurezza ad una zona specifica che interessa l'inchiesta, lo Stato Parte richiedente ne sara' informato immediatamente. Se del caso, il periodo d'ispezione potra' essere prolungato fino a quando sia possibile fornire un accesso sicuro e fino a che la squadra d'ispezione non abbia portato a termine la sua missione.
Interviste
21. La squadra d'ispezione ha diritto di interrogare e di esaminare persone suscettibili di essere state affette dall'uso asserito di armi chimiche. Essa ha altresi' diritto di interrogare testimoni oculari dell'uso asserito di armi chimiche, personale medico ed altre persone che hanno curato o hanno avuto contatti con persone suscettibili di avere subito danni da tale uso asserito. La squadra d'ispezione avra' accesso ai fascicoli medici, se sono disponibili, ed e' autorizzata a partecipare se del caso, all'autopsia del corpo di persone suscettibili di essere state lese dall'uso asserito di armi chimiche.
D. RAPPORTI
22. Non oltre 24 ore dopo il suo arrivo sul territorio dello Stato Parte ispezionato, la squadra d'ispezione inoltra un resoconto della situazione al Direttore Generale. In seguito, essa gli fara' pervenire, come opportuno, rapporti di attivita' durante tutta l'inchiesta.
23. Non oltre 72 ore dopo il rientro nel suo luogo di lavoro principale, la squadra d'ispezione presenta un rapporto preliminare al Direttore Generale. Il rapporto finale sara' consegnato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dal ritorno della squadra d'ispezione nel suo luogo di lavoro principale. Il Direttore Generale trasmette senza indugio il rapporto preliminare ed il rapporto finale al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte.
Contenuto
24. Il rapporto-resoconto della situazione dovra' indicare ogni urgente esigenza di assistenza e fornire ogni altra informazione pertinente. I rapporti preliminari dovranno indicare ogni ulteriore necessita' di assistenza eventualmente individuata durante l'inchiesta.
25. Il rapporto finale riassume i fatti accertati durante l'ispezione, in particolare per quanto riguarda il presunto impiego citato nella richiesta. Inoltre, ogni rapporto d'inchiesta su un uso asserito dovra' includere una descrizione del processo d'inchiesta, indicandone la varie fasi, in particolare per quanto riguarda:
(a) i luoghi e le date di prelievo dei campioni e dell'esecuzione di analisi in loco;
(b) gli elementi di prova, come registrazioni di interviste,
risultati di esami medici, e di analisi scientifiche ed i documenti esaminati dalla squadra d'ispezione.
26. Se la squadra d'ispezione raccoglie nel corso dell'inchiesta, in particolare mediante l'individuazione di impurita' o di ogni altra sostanza durante l'analisi di laboratorio dei campioni prelevati, informazioni che potrebbero aiutare ad identificare l'origine di qualunque arma chimica utilizzata, essa includera' queste informazioni nel rapporto.
E. STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE
27. Se un caso di uso asserito di armi chimiche coinvolge uno Stato che non e' parte alla Convenzione o riguarda luoghi che non sono posti sotto il controllo di uno Stato Parte. l'Organizzazione cooperera' strettamente con il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Se riceve una richiesta in tal senso, l'Organizzazione porra' le proprie risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Convenzione-Annesso

Annesso sulla protezione delle informazioni riservate
("Annesso sulla riservatezza")
A. Principi generali per il trattamento delle informazioni riservate 1. L'obbligo di proteggere le informazioni riservate si applica alla verifica delle attivita' e degli impianti sia civili che militari. In conformita' con gli obblighi generali di cui all'Articolo VIII, l'Organizzazione:
(a) esige solo il minimo di informazioni e di dati necessari per adempiere entro i termini e con l'efficacia necessaria alle responsabilita' che le sono conferite dalla presente Convenzione;
(b) adotta le misure necessarie affinche' gli ispettori e gli altri membri del personale assunti dal Segretariato Tecnico siano in possesso, al massimo livello, di qualita' di efficacia, di competenza e d'integrita';
(c) elabora accordi e regolamenti di attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e specifica nella maniera piu' dettagliata possibile a quali informazioni lo Stato Parte deve consentire l'accesso.
2. Il Direttore Generale e' responsabile a titolo primario della protezione delle informazioni riservate. Esso stabilisce un rigoroso regime per la gestione delle informazioni riservate da parte del Segretariato Tecnico e a tal fine si conforma alle seguenti direttive:
(a) l'informazione sara' considerata di carattere riservato se:
(i) e' in tal modo definita dallo Stato Parte da cui proviene ed al quale l'informazione si riferisce;
(ii) d'avviso del Direttore Generale, si puo' ragionevolmente prevedere che la sua divulgazione non autorizzata arrecherebbe un pregiudizio allo Stato Parte al quale si riferisce o ai meccanismi di attuazione della presente Convenzione.
(b) Tutti i dati e tutti i documenti ottenuti dal Segretariato Tecnico sono valutati dal suo servizio competente al fine di stabilire se contengono informazioni riservate. Gli Stati Parte riceveranno regolarmente comunicazione dei dati necessari per accertare la costante osservanza della Convenzione da parte degli altri Stati Parte.
Tali dati comprendono in particolare
(i) le dichiarazioni ed i rapporti iniziali ed annuali
presentati dagli Stati parte in attuazione degli Articoli III, IV,
V e VI, ed in conformita' con le disposizioni dell'Annesso sulle Verifiche;
(ii) i rapporti di ordine generale sui risultati e l'efficacia
delle attivita' di verifica;
(iii) le informazioni da fornire a tutti gli Stati Parte
secondo le disposizioni della presente Convenzione;
(c) Nessuna informazione ottenuta dall'Organizzazione nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione potra' essere pubblicata o divulgata, salvo quanto segue:
(i) informazioni generali sull'attuazione della presente
Convenzione potranno essere compilate e divulgate in conformita' con le decisioni della Conferenza o del Consiglio Esecutivo;
(ii) potranno essere divulgate informazioni con il consenso
espresso dello Stato Parte cui tali informazioni si riferiscono; (iii) Le informazioni classificate come riservate saranno
divulgate dall'Organizzazione solo per mezzo di procedure che
garantiscono che la divulgazione dell'informazione avviene solo in
rigorosa osservanza delle necessita' della Convenzione. Tali
procedure saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i);
(d) Il livello di sensibilita' dei dati o dei documenti riservati sara' stabilito in base a criteri da applicare uniformemente al fine di garantire il loro appropriato trattamento e protezione. Dovra' essere adottato a tal fine un sistema di classifica il quale in considerazione dei lavori pertinenti intrapresi per la preparazione della presente Convenzione, fornira' criteri precisi che assicurino l'inclusione delle informazioni in adeguate categorie di "riservatezza" nonche' la determinazione di una durata giustificata dello statuto di informazione riservata. Tale sistema di classifica, sufficientemente flessibile nella sua attuazione, proteggera' i diritti degli Stati Parte che forniscono informazioni riservate. Un sistema di classifica sara' considerato ed approvato dalla Conferenza
secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i);
(e) Le informazioni riservate saranno conservate in sicurezza nei locali dell'Organizzazione. Alcuni dati o documenti possono altresi' essere immagazzinati presso l'Autorita' Nazionale di uno Stato Parte.
Le informazioni sensibili, comprese se del caso fotografie, piani e gli altri documenti unicamente necessari ai fini dell'ispezione di un determinato impianto potranno essere conservate sotto chiave in tale impianto;
(f) Nella misura del possibile, compatibilmente con l'efficace attuazione delle disposizioni di verifica della presente Convenzione, le informazioni saranno trattate e conservate dal Segretariato Tecnico, in maniera tale da impedire una diretta individuazione dell'impianto cui le informazioni si riferiscono;
(g) la quantita' di informazioni riservate acquisite da un impianto dovra' essere ridotta al minimo necessario per l'attuazione tempestiva ed efficace delle diposizioni della presente Convenzione sulle verifiche;
(h) l'accesso alle informazioni riservate dovra' essere regolamentato in conformita' con il loro livello di classificazione.
La diffusione delle informazioni riservate nell'ambito dell'Organizzazione dovra' avvenire rigorosamente secondo il principio della sua necessaria conoscenza.
3. Il Direttore Generale fara' annualmente rapporto alla Conferenza sull'attuazione della gestione da parte del Segretariato Tecnico, che disciplina la gestione delle informazioni riservate.
4. Ciascuno Stato Parte trattera' le informazioni che riceve dall'Organizzazione secondo il livello di riservatezza stabilito per tali informazioni. Lo Stato Parte puo' fornire, dietro richiesta, dettagli per quanto riguarda il trattamento delle informazioni che gli sono fornite dall'Organizzazione.
B. Reclutamento e condotta del personale del Segretariato Tecnico.
5. Le condizioni d'impiego del personale saranno tali da garantire
che l'accesso alle informazioni riservate ed al loro trattamento siano conformi con le procedure stabilite dal Direttore Generale in conformita' con la Sezione A.
6. Ciascun incarico nel Segretariato sara' regolamentato mediante una descrizione formale dell'incarico specificante la portata dell'accesso alle informazioni riservate richieste, se del caso, in quell'incarico.
7. Il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non divulgheranno, neppure dopo la cessazione delle loro funzioni, a nessuna persona non autorizzata, qualunque informazione riservata che sia giunta a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Essi non comunicheranno ad alcun Stato, organizzazione o persona esterna al Segretariato Tecnico informazioni alle quali abbiano avuto accesso in connessione con le loro attivita' in relazione a qualunque Stato Parte.
8. Nell'adempimento delle loro funzioni, gli ispettori richiederanno unicamente le informazioni ed i dati che sono necessari per adempiere al loro mandato. Essi non registreranno nessuna informazione casualmente ottenuta e che non sia connessa con la verifica dell'osservanza della presente Convenzione.
9. I membri del personale saranno vincolati da un impegno personale di segretezza con il Segretariato Tecnico per tutto il periodo del loro impiego e per un periodo di cinque anni dalla cessazione dell'impiego.
10. Al fine di evitare inopportune divulgazioni, gli ispettori ed i membri del personale saranno opportunamente consigliati ed ammoniti per quanto riguarda le considerazioni di sicurezza e le eventuali penalizzazioni in cui incorrerebbero in caso di inopportune divulgazioni.
11. Almeno 30 giorni prima che un impiegato sia autorizzato ad avere accesso alle informazioni riservate che si riferiscono ad attivita' sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, lo Stato Parte interessato sara' notificato dell'autorizzazione proposta. Per gli ispettori la notifica della designazione ad un incarico soddisfa il requisito.
12. Nel valutare le prestazioni degli ispettori e di ogni altro dipendente del Segretariato Tecnico, sara' specificamente esaminata l'attivita' di servizio del dipendente sotto il profilo della protezione delle informazioni riservate.
C. Provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni classificate durante Le attivita' di verifica in loco
13. Gli Stati Parte possono adottare le misure che ritengono necessarie per proteggere la riservatezza, a condizione che essi adempiano al loro obbligo di dimostrare, in conformita' con gli Articoli pertinenti e con l'Annesso sulle Verifiche, la loro osservanza della Convenzione. Nel ricevere un'ispezione, lo Stato Parte puo' indicare alla squadra ispettiva l'equipaggiamento, la documentazione o le zone che considera sensibili e non rilevanti per lo scopo dell'ispezione.
14. Le squadre ispettive saranno guidate dal principio di condurre ispezioni in loco con la minore invadenza possibile, compatibilmente con l'adempimento efficace e tempestivo della loro missione. Esse prenderanno in considerazione le proposte eventualmente formulate dallo Stato Parte che riceve l'ispezione, in qualsiasi fase dell'ispezione, al fine di assicurare che il materiale o le informazioni sensibili e che non sono connesse con le armi chimiche, siano protette.
15. Le squadre ispettive si dovranno rigorosamente attenere alle disposizioni stabilite negli Articoli e negli Annessi pertinenti che regolamentano la conduzione delle ispezioni. Esse rispetteranno appieno le procedure volte a proteggere gli impianti sensibili ed a impedire la divulgazione di dati riservati.
16. Nell'elaborare le intese e gli accordi d'impianto, sara' debitamente tenuto conto della necessita' di tutelare le informazioni riservate. Gli accordi relativi alle procedure d'ispezione per gli impianti individuali includeranno altresi' accordi specifici e dettagliati per quanto riguarda la determinazione delle zone dell'impianto alle quali gli ispettori sono autorizzati ad accedere, la conservazione delle informazioni riservate in loco, la portata dell'ispezione nelle zone convenute, il prelievo e l'analisi di campioni, l'accesso alla documentazione d'ufficio, e l'utilizzazione di strumenti e del materiale di monitoraggio continuo.
17. Il rapporto che e' predisposto dopo ciascuna ispezione conterra' unicamente i fatti pertinenti ai fini dell'osservanza della presente Convenzione. Il rapporto ricevera' un trattamento conforme alle regole stabilite dall'Organizzazione relative al trattamento dell'informazione riservata. Se del caso, le informazioni che figurano nel rapporto saranno elaborate in una forma meno sensibile prima di essere comunicate all'esterno del Segretariato Tecnico e dello Stato Parte ispezionato.
D. PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI TRASGRESSIONI O DI ASSERITE TRASGRESSIONI DELLA RISERVATEZZA.
18. Il Direttore Generale determina le procedure che dovranno essere seguite in caso di trasgressione o di asserita trasgressione della riservatezza, in considerazione delle raccomandazioni considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
19. il Direttore Generale vigila sull'attuazione degli impegni personali di segretezza. Il Direttore Generale apre senza indugio un'inchiesta qualora, a suo avviso, vi siano sufficienti indicazioni che gli obblighi relativi alla protezione delle informazioni riservate siano stati trasgrediti. Il Direttore Generale apre anche un'inchiesta in caso di asserzione, da parte di uno Stato Parte, che e' stata commessa una trasgressione della riservatezza.
20. Il Direttore Generale imporra' adeguate sanzioni e misure disciplinari nei confronti del personale dell'Organizzazione che ha violato l'obbligo di proteggere le informazioni classificate. In caso di gravi trasgressioni, l'immunita' della giurisdizione puo' essere abrogata dal Direttore Generale.
21. Gli Stati Parte coopereranno con il Direttore Generale e lo appoggeranno nella misura del possibile nell'investigare qualunque violazione o presunta violazione della riservatezza e nell'adottare appropriate misure in caso sia accertata una trasgressione.
22. L'Organizzazione non sara' considerata responsabile per qualunque trasgressione della riservatezza commessa dal personale del Segretariato Tecnico.
23. Per le trasgressioni che coinvolgono sia uno Stato Parte che l'Organizzazione, esse saranno esaminate da una "Commissione per la soluzione delle controversie relative alla riservatezza", istituita come organo sussidiario della Conferenza. Tale Commissione sara' nominata dalla Conferenza. Le Regole che disciplinano la composizione e le procedure operative saranno adottate dalla Conferenza nella sua prima sessione.