Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
Art. 13.
1. E punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.