Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
Convenzione-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione
Preambolo
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa,
Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta della Nazioni Unite,
Ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925),
Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonche' la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972,
Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione.
Determinati, per il bene dell'umanita' intera, ad eliminare completamente la possibilita' dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925,
Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei relativi principi del diritto internazionale, dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra;
Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanita',
Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonche' la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attivita' chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte;
Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Obblighi generali
1. Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione non dovra' mai, in qualunque circostanza:
(a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche e chiunque;
(b) fare uso di armi chimiche;
(c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche;
(d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attivita' proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso o ubicato in qualunque localita' sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra.
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione
Preambolo
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa,
Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta della Nazioni Unite,
Ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925),
Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonche' la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972,
Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione.
Determinati, per il bene dell'umanita' intera, ad eliminare completamente la possibilita' dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925,
Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei relativi principi del diritto internazionale, dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra;
Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanita',
Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonche' la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attivita' chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte;
Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Obblighi generali
1. Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione non dovra' mai, in qualunque circostanza:
(a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche e chiunque;
(b) fare uso di armi chimiche;
(c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche;
(d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attivita' proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso o ubicato in qualunque localita' sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra.