Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
Convenzione-art. VI
Articolo VI
Attivita' non vietate dalla presente Convenzione
1. Ogni Stato parte ha diritto, sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, acquisire in altro modo, conservare, trasferire ed utilizzare composti chimici tossici e loro precursori per scopi non vietati dalla presente Convenzione.
2. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie affinche' i composti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, acquisiti in altro modo, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo unicamente per scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, ed al fine di accertare che le attivita' siano conformi agli obblighi contratti ai sensi della presente Convenzione, ogni Stato parte sottopone i composti chimici tossici ed i loro precursori iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Annesso sui composti chimici, nonche' gli impianti connessi a tali composti chimici e gli altri impianti specificati nell'Annesso sulle Verifiche situati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, alle misure di verifica disposte nell'Annesso sulle Verifiche.
3. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati nella Tabella 1 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 1") ai divieti sulla loro produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento e sulla loro utilizzazione, cosi' come specificati nella Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche. Esso sottopone tali composti chimici della Tabella 1 e gli impianti di cui alla Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche, ad una verifica sistematica mediante ispezioni in loco ed un monitoraggio per mezzo di strumenti installati sul posto, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
4. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 2 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 2") e gli impianti specificati nella Parte VII dell'Annesso sulle verifiche, ad un controllo dati e ad una verifica in loco in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
5. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 3 (in appresso denominati "Composti chimici della Tabella 3") e gli impianti specificati alla Parte VIII dell'Annesso sulle Verifiche ad un controllo dati e ad una verifica in loco, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
6. Ogni Stato parte sottopone gli impianti di cui alla Parte IX dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati ed eventualmente a verifiche in loco, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle verifiche, a meno che la Conferenza degli Stati parti non decida diversamente, in conformita' con la Parte IX, paragrafo 22 dell'Annesso sulle Verifiche.
7. Ogni Stato parte effettua, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, una dichiarazione iniziale concernente i composti chimici e gli impianti pertinenti, in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche.
8. Ogni Stato parte effettua dichiarazioni annuali relative ai composti chimici ed agli impianti pertinenti, in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche.
9. Ai fini della verifica in loco ciascuno Stato parte autorizza agli ispettori l'accesso ai suoi impianti come stabilito nell'Annesso sulle Verifiche.
10. Nell'eseguire le attivita' di verifica, il Segretariato tecnico evita ogni indebita interferenza nelle attivita' chimiche svolte dallo Stato parte per scopi non vietati dalla presente Convenzione ed, in particolare, si conforma alle disposizioni enunciate nell'Annesso sulla protezione delle informazioni riservate (in appresso denominato "Annesso sulla tutela della riservatezza").
11. Le disposizioni del presente articolo sono applicate in maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati parti, nonche' la cooperazione internazionale nel settore delle attivita' chimiche per scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonche' di composti chimici e di materiale ai fini della produzione, del trattamento o dell'utilizzazione di composti chimici per scopi non vietati dalla presente Convenzione.
Attivita' non vietate dalla presente Convenzione
1. Ogni Stato parte ha diritto, sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, acquisire in altro modo, conservare, trasferire ed utilizzare composti chimici tossici e loro precursori per scopi non vietati dalla presente Convenzione.
2. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie affinche' i composti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, acquisiti in altro modo, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo unicamente per scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, ed al fine di accertare che le attivita' siano conformi agli obblighi contratti ai sensi della presente Convenzione, ogni Stato parte sottopone i composti chimici tossici ed i loro precursori iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Annesso sui composti chimici, nonche' gli impianti connessi a tali composti chimici e gli altri impianti specificati nell'Annesso sulle Verifiche situati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, alle misure di verifica disposte nell'Annesso sulle Verifiche.
3. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati nella Tabella 1 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 1") ai divieti sulla loro produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento e sulla loro utilizzazione, cosi' come specificati nella Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche. Esso sottopone tali composti chimici della Tabella 1 e gli impianti di cui alla Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche, ad una verifica sistematica mediante ispezioni in loco ed un monitoraggio per mezzo di strumenti installati sul posto, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
4. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 2 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 2") e gli impianti specificati nella Parte VII dell'Annesso sulle verifiche, ad un controllo dati e ad una verifica in loco in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
5. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 3 (in appresso denominati "Composti chimici della Tabella 3") e gli impianti specificati alla Parte VIII dell'Annesso sulle Verifiche ad un controllo dati e ad una verifica in loco, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
6. Ogni Stato parte sottopone gli impianti di cui alla Parte IX dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati ed eventualmente a verifiche in loco, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle verifiche, a meno che la Conferenza degli Stati parti non decida diversamente, in conformita' con la Parte IX, paragrafo 22 dell'Annesso sulle Verifiche.
7. Ogni Stato parte effettua, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, una dichiarazione iniziale concernente i composti chimici e gli impianti pertinenti, in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche.
8. Ogni Stato parte effettua dichiarazioni annuali relative ai composti chimici ed agli impianti pertinenti, in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche.
9. Ai fini della verifica in loco ciascuno Stato parte autorizza agli ispettori l'accesso ai suoi impianti come stabilito nell'Annesso sulle Verifiche.
10. Nell'eseguire le attivita' di verifica, il Segretariato tecnico evita ogni indebita interferenza nelle attivita' chimiche svolte dallo Stato parte per scopi non vietati dalla presente Convenzione ed, in particolare, si conforma alle disposizioni enunciate nell'Annesso sulla protezione delle informazioni riservate (in appresso denominato "Annesso sulla tutela della riservatezza").
11. Le disposizioni del presente articolo sono applicate in maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati parti, nonche' la cooperazione internazionale nel settore delle attivita' chimiche per scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonche' di composti chimici e di materiale ai fini della produzione, del trattamento o dell'utilizzazione di composti chimici per scopi non vietati dalla presente Convenzione.