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Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffe' con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

Art. 43

Articolo 43
Applicazioni a territori designati
1) Ogni governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
2) Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intenda autorizzare tale o a tal altro dei territori di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito a norma dell'Articolo 6, puo' farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.
3) Ogni Parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1) del presente articolo puo' in seguito notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile ad un determinato territorio da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio a decorrere dalla data della notifica.
4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1) del presente Articolo diviene indipendente, il governo del nuovo Stato puo' entro 90 giorni del suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una Parte contraente dell'Accordo. Esso diviene Parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine prescritto per effettuare tale notifica.