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Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffe' con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1) Il termine "caffe'" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde o di caffe' torrefatto, e comprende il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato, il caffe' liquido et il caffe' solubile. I termini suddetti sono cosi' definiti:
a) "Caffe' verde" designa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione;
b) "ciliegia di caffe' essicata" designa il frutto essiccato della pianta del caffe'; l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate:
c) "caffe' pergamenato" designa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffe' pergamenato;
d) "caffe' torrefatto" designa il caffe' verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffe' macinato; l'equivalente in caffe' verde del caffe' torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffe' torrefatto;
e) "caffe' decaffeinato" significa il caffe' verde torrefatto o solubile dopo estrazione della caffeina; l'equivalente in caffe' verde del caffe' decaffeinato si ricava moltiplicando per 1, 1,19 o 2,6 rispettivamente, il peso netto del caffe' decaffeinato verde, torrefatto o solubile;
f) "caffe' liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffe' verde del caffe' liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffe' disidratati, contenuti nel caffe' liquido;
g) "caffe' solubile" designa i solidi, disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffe' solubile.
2) "sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132, 276 libbre di caffe' verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453, 597 grammi.
3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.
4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del Caffe'; con "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale del Caffe'.
5) L'espressione "Parte contraente" designa un governo o una organizzazione intergovernativa, come specificato al paragrafo 3) dell'Articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di applicazione provvisoria del presente Accordo in virtu' degli Articoli 39 e 40, o ha aderito al presente Accordo a norma dell'Articolo 41.
6) Il termine "Membro" designa una Parte contraente; uno o piu' territori designati che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'Articolo 5; piu' Parti contraenti, o piu' territori designati, o piu' Parti contraenti e territori designati che fanno parte dell'Organizzazione in qualita' di gruppo Membro, a norma dell'Articolo 6.
7) Il termine "Membro esportatore" o "paese esportatore" designa rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un Membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
8) Il termine "Membro importatore" o "paese importatore" designa rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffe', ossia un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore in via provvisoria o definitiva.
12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffe' di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantita' prevista per i fabbisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
13) L'espressione "disponibilita' per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.