Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffe' con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.
Art. 40
Articolo 40
Entrata in vigore
1) Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 1994 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno 20 membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri esportatori ed almeno 10 Membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione alla data del 26 settembre 1994, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1 ottobre 1984, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.
2) L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1994. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra Parte contraente dell'Accordo internazionale del 1983 sul caffe', cosi' come prorogato, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro e non oltre il 26 settembre 1994, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, in conformita' con le sue leggi ed i suoi regolamenti, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Un Governo che s'impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, in attesa del deposito di uno strumento di ratifica di accettazione o di approvazione sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione o il 31 dicembre 1994 incluso.
Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1) o 2) del presente Articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione possono decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore tra di loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 31 dicembre 1994, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2) nel presente Articolo possono decidere di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore o entrera' definitivamente in vigore tra di loro.
Entrata in vigore
1) Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 1994 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno 20 membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri esportatori ed almeno 10 Membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione alla data del 26 settembre 1994, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1 ottobre 1984, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.
2) L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1994. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra Parte contraente dell'Accordo internazionale del 1983 sul caffe', cosi' come prorogato, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro e non oltre il 26 settembre 1994, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, in conformita' con le sue leggi ed i suoi regolamenti, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Un Governo che s'impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, in attesa del deposito di uno strumento di ratifica di accettazione o di approvazione sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione o il 31 dicembre 1994 incluso.
Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1) o 2) del presente Articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione possono decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore tra di loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 31 dicembre 1994, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2) nel presente Articolo possono decidere di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore o entrera' definitivamente in vigore tra di loro.