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Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffe' con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

Art. 37

Articolo 37
Controversie e ricorsi
1) Ogni controversia relativa all'interpretazione, o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati, viene, su richiesta di qualsiasi Membro che sia parte della controversia, deferita al Consiglio, che decidera' in merito.
2) Quando una controversia e' deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei Membri o piu' Membri che detengono insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente Articolo sulle questioni che sono oggetto di controversia.
3) a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal
Consiglio, tale Commissione si compone di:
i) due persone designate dai Membri esportatori, e cioe' un esperto specializzato in questioni analoghe a quella
oggetto della controversia, ed un autorevole esperto nel
campo giuridico;
ii) due persone designate dai Membri importatori in base
agli stessi criteri;
iii) un Presidente scelto all'unanimita' dalle quattro
persone nominate in virtu' dei commi i) e ii), o, in caso
di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
b) I cittadini dei paesi che sono Parti contraenti del presente
Accordo possono far parte della commissione consultiva.
c) I Membri della commissione consultiva agiscono a titolo
personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo
d) Le spese della commissione consultiva sono a carico
dell'Organizzazione.
4) Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
5) Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo arbitrato.
6) Se un Membro contesta ad un altro Membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al Consiglio che decide in merito.
7) Un Membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di un'infrazione all'Accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
8) Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al Comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o di esigere la sua esclusione dall'Organizzazione in virtu' dell'articolo 45.
9) Un Membro puo' chiedere un parere preliminare al Comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso prima che il Consiglio esamini il caso.