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Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffe' con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sul caffe', adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffe' con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto sopra disposto dall'articolo 40 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire. 67 milioni per l'anno 1995 ed in lire 47 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFE
Consiglio Internazionale del Caffe'
Sessantaquattresima sessione
21-30 marzo 1994
Londra, Inghilterra
RISOLUZIONE ICC N. 366 (F)
31 MARZO 1994
originale: inglese
RISOLUZIONE ICC N. 366 .fo on
(Approvata nella quarta seduta plenaria, il 30 marzo 1994)
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE
IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE
CONSIDERANDO:
Che l'accordo internazionale del 1993 sul Caffe' cosi' come prorogato rimarra' in vigore fino al 30 settembre 1994;
Che il Consiglio ha negoziato un nuovo accordo e approvato un testo, DECIDE:
1. Di approvare il testo dell'accordo internazionale del 1994 sul Caffe' riportato nel documento EB-3467/94.
2. Di chiedere al Direttore esecutivo di elaborare il testo definitivo dell'Accordo internazionale del 1994 sul Caffe' nelle quattro lingue ufficiali dell'Organizzazione e di certificare ciascun testo conforme al fine di trasmetterlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Di pregare il Direttore esecutivo di trasmettere la presente Risoluzione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affiche' l'Accordo sia aperto alla firma, secondo le disposizioni dell'Articolo 38 di tale Accordo.
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUL CAFFE
PREAMBOLO
I Governi Parti al presente Accordo
Riconoscendo che il caffe' riveste un'importanza eccezionale per l'economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi di esportazione, e di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico;
Riconoscendo che e' necessario promuovere la valorizzazione delle risorse produttive ed aumentare e mantenere l'occupazione ed il reddito nell'industria caffearia dei paesi Membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita piu' elevato e di migliori condizioni di lavoro;
Considerando che una stretta cooperazione internazionale nel campo degli scambi di caffe' consentira' di stimolare la diversificazione e l'espanzione dell'economia dei paesi produttri di caffe', di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi esportatori e paesi importatori e di incrementare il consumo di caffe';
Riconoscendo l'opportunita' di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni dei prezzi accentuate, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;
Tenuto conto delle connessioni esistenti fra la stabilita' degli scambi commerciali di caffe' e la stabilita' dei mercati aperti ai prodotti manufatti;
Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale in sede di attuazione degli Accordi internazionali del 1962, del 1968, del 1976 e del 1983 sul caffe',
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Obiettivi
Gli obiettivi del presente Accordo sono i seguenti:
1) accrescere la cooperazione internazionale nel campo delle questioni mondiali attinenti al caffe';
2) fornire un'istanza per consultazioni intergovernative e negoziazioni vertenti, se del caso, su questioni relative al caffe' e sui mezzi atti a realizzare un equilibrio giudizioso tra l'offerta e la domanda mondiale in condizioni che assicurino ai consumatori un approvigionamento sufficiente a prezzi equi, ed ai produttori degli sbocchi a prezzi remunerativi e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo;
3) facilitare l'espansione del commercio internazionale del caffe' grazie alla raccolta, all'analisi ed alla diffusione di statistiche ed alla pubblicazione di prezzi indicativi e di altri corsi del mercato, rafforzando cosi' la trasparenza nell'economia caffearia mondiale;
4) fungere da centro per la raccolta, lo scambio e la pubblicazione di informazioni economiche e tecniche sul caffe';
5) promuovere studi e ricerche nel settore del caffe';
6) promuovere e potenziare il consumo del caffe'.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1) Il termine "caffe'" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde o di caffe' torrefatto, e comprende il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato, il caffe' liquido et il caffe' solubile. I termini suddetti sono cosi' definiti:
a) "Caffe' verde" designa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione;
b) "ciliegia di caffe' essicata" designa il frutto essiccato della pianta del caffe'; l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate:
c) "caffe' pergamenato" designa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffe' pergamenato;
d) "caffe' torrefatto" designa il caffe' verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffe' macinato; l'equivalente in caffe' verde del caffe' torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffe' torrefatto;
e) "caffe' decaffeinato" significa il caffe' verde torrefatto o solubile dopo estrazione della caffeina; l'equivalente in caffe' verde del caffe' decaffeinato si ricava moltiplicando per 1, 1,19 o 2,6 rispettivamente, il peso netto del caffe' decaffeinato verde, torrefatto o solubile;
f) "caffe' liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffe' verde del caffe' liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffe' disidratati, contenuti nel caffe' liquido;
g) "caffe' solubile" designa i solidi, disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffe' solubile.
2) "sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132, 276 libbre di caffe' verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453, 597 grammi.
3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.
4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del Caffe'; con "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale del Caffe'.
5) L'espressione "Parte contraente" designa un governo o una organizzazione intergovernativa, come specificato al paragrafo 3) dell'Articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di applicazione provvisoria del presente Accordo in virtu' degli Articoli 39 e 40, o ha aderito al presente Accordo a norma dell'Articolo 41.
6) Il termine "Membro" designa una Parte contraente; uno o piu' territori designati che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'Articolo 5; piu' Parti contraenti, o piu' territori designati, o piu' Parti contraenti e territori designati che fanno parte dell'Organizzazione in qualita' di gruppo Membro, a norma dell'Articolo 6.
7) Il termine "Membro esportatore" o "paese esportatore" designa rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un Membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
8) Il termine "Membro importatore" o "paese importatore" designa rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffe', ossia un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore in via provvisoria o definitiva.
12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffe' di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantita' prevista per i fabbisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
13) L'espressione "disponibilita' per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.

Art. 3

Articolo 3
Impegni generali dei Membri
1) I Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria per consentir loro di adempiere agli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo, ed a cooperare pienamente per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo; essi si impegnano inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo.
2) I Membri riconoscono che i certificati d'origine costituiscono una fonte importante di informazioni sugli scambi di caffe'. Di conseguenza, i Membri esportatori si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati d'origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati in modo appropriato, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio.
3) I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i Membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.

Art. 4

Articolo 4
Membri dell'Organizzazione
1) Ciascuna Parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo ai sensi del paragrafo 1) dell'Articolo 43, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo quanto e' disposto dagli Articoli 5 e 6.
2) In condizioni da stabilirsi dal Consiglio, un Membro puo' cambiare di categoria.
3) Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "Governo" esso si intende applicabile anche alla Communita' europea o una organizzazione intergovernativa avente responsabilita' analoghe per quanto concerne la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare degli accordi sui prodotti di base.
4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensi', in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati Membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati Membri dell'organizzazione intergovernativa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
5) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non e' eleggibile al Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1) dell'Articolo 17; tuttavia essa puo' partecipare ai dibattiti del Comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni che rientrano nella sua competenza ed in deroga al disposto del paragrafo 1) dell'Articolo 20, i voti di cui gli Stati Membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati Membri.

Art. 5

Articolo 5
Partecipazione separata di territori designati
Ogni Parte contraente importatrice netta di caffe' puo', ad ogni momento per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2) dell'Articolo 43, dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio da essa designato tra quelli che rappresenta normalmente in campo internazionale e che sono esportatori netti di caffe'. In tal caso, il territorio metropolitano ed i territori non designati costituiscono un solo e medesimo Membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.

Art. 6

Articolo 6
Partecipazione in gruppo
1) Due o piu' Parti contraenti esportatrici nette di caffe' possono dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di ratifica, di accettazione, di approvazione, di attuazione provvisoria o di adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo.
Puo' fare parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'Articolo 43 se il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2) dell'articolo 43. Le Parti contraenti ed i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilita' sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;
b) in seguito provare in forma conclusiva al Consiglio:
i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffe' e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo;
ii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffe' ed una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.
2) Ogni gruppo Membro riconosciuto ai sensi dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffe' continua ad essere riconosciuto come gruppo, salvo se notifica al Consiglio che non desidera piu' essere riconosciuto come tale.
3) Il gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun Membro del gruppo sara' trattato come Membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli:
a) Articoli 11 e 12:
b) Articolo 46.
4) Le Parti contraenti ed i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresentera' al Consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 3) del presente articolo.
5) Il diritto di voto del gruppo si esercita come segue:
a) Il gruppo Membro, ha come cifra di base, lo stesso numero di voti di un solo paese Membro entrato a titolo individuale nell'Organizzazione. Il governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone;
b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente Articolo, i diversi Membri del Gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dal paragrafo 3) dell'Articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un Membro individuale dell'Organizzazione, ed i voti della cifra di base rimangono in tal caso assegnati al governo o all'organizzazione che rappresenta il gruppo.
6) Qualsiasi Parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo, puo', mediante notifica al Consiglio ritirarsi dal gruppo stesso e divenire Membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del Consiglio.
Quando uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di essere Membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex-membri diviene un Membro a se stante. Un Membro che abbia cessato di appartenere ad un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore.
7) Ogni Parte contraente che desidera far parte di un gruppo Membro dopo l'entrata in vigore del presente Accordo puo' farlo mediante notifica al Consiglio, a condizione:
a) che gli altri membri del gruppo dichiarino di essere disposti ad accettare il Membro in questione come parte del gruppo Membro;
b) di notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua appartenenza al gruppo.
8) Due o piu' Membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio accorda l'autorizzazione, dopo aver preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) del presente Articolo. Dal momento in cui il Consiglio accorda l'autorizzazione, divengono applicabili al gruppo le norme dei paragrafi 3), 4), 5) e 6) del presente Articolo.

Art. 7

Articolo 7
Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffe'
1) L'Organizzazione internazionale del Caffe' costituita con l'Accordo internazionale del 1962 sul Caffe' continua a sussistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e di sorvegliarne il funzionamento.
2) L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo decisione diversa del Consiglio deliberante a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti.
3) L'Organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del Consiglio internazionale del Caffe', del Comitato esecutivo, del Direttore esecutivo e del personale.

Art. 8

Articolo 8
Privilegi ed immunita'
1) L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili nonche' di stare in giudizio.
2) Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi Membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel seguito denominato Governo ospite) e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.
3) L'Accordo di Sede di cui al paragrafo 2) del presente Articolo e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso puo' estinguersi:
a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del Governo ospite; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
4) L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Membri, degli accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio in materia di privilegi e di immunita', che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
5) I governi dei paesi Membri, diversi dal Governo ospite, concedono all'Organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari ed il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le Istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 9

Articolo 9
Composizione del Consiglio Internazionale del Caffe'
1) L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del Caffe', di cui fanno parte tutti i Membri dell'Organizzazione.
2) Ciascun Membro nomina un proprio rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o piu' rappresentanti supplenti. Ciascun Membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.

Art. 10

Articolo 10
Poteri e funzioni del Consiglio
1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.
2) Il Consiglio istituisce un Comitato di verifica dei poteri incaricato di esaminare le notifiche scritte fatte al Presidente riguardo alle disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 9, del paragrafo 3) dell'Articolo 12 e del paragrafo 2) dell'Articolo 14. Il Comitato di verifica dei poteri fa rapporto al Consiglio riguardo ai suoi lavori.
3) Oltre al Comitato di verifica dei poteri, il Consiglio puo' istituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.
4) Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno ed i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione ed al suo personale. Il Consiglio puo' contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determi- nate.
5) Il Consiglio provvede inoltre al sistematico aggiornamento della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.

Art. 11

Articolo 11
Presidente e Vice-Presidente del Consiglio
1) Il Consiglio, elegge per ogni annata caffearia un Presidente, nonche' un primo, un secondo ed un terzo Vice-Presidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2) Come regola generale, il Presidente ed il primo Vice-Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra quelli dei Membri importatori, ed il secondo ed il terzo Vice- Presidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Tale ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia.
3) Ne' il Presidente ne' il Vice-Presidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese Membro.

Art. 12

Articolo 12
Sessioni del Consiglio
1) Come regola generale, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del Comitato esecutivo o di cinque Membri o di uno o piu' Membri che riuniscano almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza, nel qual caso esse sono annunciate con un preavviso di almeno 10 giorni.
2) Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza ripartita dei due terzi. Se un Membro invita il Consiglio a riunirsi sul suo territorio ed il Consiglio concede il suo accordo, le spese supplementari che ne risulteranno, eccedenti quelle stabilite per le sessioni che si svolgono in sede, saranno a carico di detto Membro.
3) Il Consiglio puo' invitare ogni paese non Membro o ogni organizzazione di cui all'Articolo 16 ad assistere a qualunque sua sessione in qualita' di osservatore. Se l'invito viene accettato, il paese o l'organizzazione in questione invia al Presidente una notifica scritta a tal fine. Tale notifica puo' contenere, se del caso, una richiesta di autorizzazione a fare dichiarazioni al Consiglio.
4) Il quorum richiesto per ogni riunione del Consiglio e' costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti dei Membri esportatori, e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti dei Membri importatori. Se non si raggiunge il quorum all'inizio di una riunione del Consiglio o di una riunione plenaria, il Presidente puo' decidere di ritardare l'apertura della seduta o della riunione plenaria di almeno tre ore. Se, all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il Presidente puo' di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta o della riunione plenaria. Se, alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per aprire o riprendere la seduta o la riunione plenaria sara' costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori in possesso di almeno della meta' del totale dei voti dei Membri esportatori, e dalla meta' al massimo dei Membri importatori che detengono almeno la meta' del totale dei voti dei Membri importatori. I Membri rappresentati per procura in virtu' del paragrafo 2) dell'Articolo 14 sono considerati presenti.

Art. 13

Articolo 13
Voti
1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come e' indicato nei paragrafi qui appresso.
2) Ciascun Membro dispone come cifra di base, di cinque voti.
3) Il resto dei voti dei Membri esportatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive di caffe' verso ogni destinazione durante i precedenti quattro anni civili.
4) Il resto dei voti dei Membri importatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni rispettive di caffe' nei quattro anni civili precedenti.
5) Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia sulla base del presente Articolo e la ripartizione cosi' fissata rimane in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 6) del presente Articolo.
6) Ove intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione oppure quando il diritto di voto di un Membro sia sospeso o ripristinato ai sensi dell'Articolo 23 o dell'Articolo 37, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
7) Nessun Membro puo' disporre di piu' di 400 voti.
8) Non sono ammesse le frazioni di voto.

Art. 14

Articolo 14
Procedura di votazione del Consiglio
1) Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non e' autorizzato a frazionarli. Tuttavia, puo' disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo.
2) Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o piu' sedute del Consiglio.
In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'Articolo 13.

Art. 15

Articolo 15
Decisioni del Consiglio
1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice dei voti, salvo diversamente disposto dal presente Accordo.
2) La procedura in appresso si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi:
a) Se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei Membri presenti ed a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;
b) se, al secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei Membri presenti ed a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;
c) se nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi dei, per effetto del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
d) se il Consiglio non rimette una proposta in votazione, essa e' considerata respinta.
3) I Membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il Consiglio adotta in applicazione del presente Accordo.

Art. 16

Articolo 16
Cooperazione con altre organizzazioni
1) Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, come pure con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Esso utilizza pienamente i meccanismi del Fondo comune dei prodotti di base. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterra' opportune per conseguire gli scopi del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne l'attuazione di ogni progetto nel quadro di queste misure, l'Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo di garanzie fornite da Membri o da altri enti. Nessun Membro puo' assumere responsabilita', per via della sua appartenenza all'Organizzazione, riguardo a somme di denaro prese in prestito o a prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti.
2) Quando cio' e' possibile, l'Organizzazione puo' raccogliere presso i paesi Membri, i paesi non membri e le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni su progetti e programmi di sviluppo incentrati sul settore caffeario. Se del caso e con l'accordo delle parti in causa, l'Organizzazione puo' porre queste informazioni a disposizione di tali altre organizzazioni e dei Membri.

Art. 17

Articolo 17
Composizione e riunioni del Comitato esecutivo
1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'Articolo 18. I membri rappresentati al Comitato esecutivo sono rieleggibili.
2) Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o piu' rappresentanti supplenti. Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
3) Il Presidente ed il Vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili. Essi non sono retribuiti dall'Organizzazione. Il Presidente ed il Vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto nelle riunioni del Comitato esecutivo. In questo caso il diritto di voto e' esercitato dal loro supplente. Di norma, il Presidente ed il Vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di Membri per ogni annata caffearia.
4) Il Comitato esecutivo si riunisce, come regola generale, presso la sede dell'Organizzazione, ma puo' riunirsi altrove se il Consiglio cosi' decide a maggioranza ripartita dei due terzi. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro a svolgere una riunione del Comitato esecutivo nel suo territorio, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 12 relative alle sessioni del Consiglio.
5) Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato esecutivo e' costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti dei Membri esportatori eletti al Comitato esecutivo, e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno due terzi dei voti dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo. Se non si raggiunge il quorum all'inizio di una riunione del Comitato esecutivo, il Presidente del Comitato esecutivo puo' decidere di ritardare l'apertura della riunione di almeno tre ore. Se, all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il Presidente puo' di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della riunione. Se, al termine di questo nuovo rinvio, il quorum non e' ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per aprire la riunione sara' costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori in possesso di almeno la meta' del totale dei voti dei Membri esportatori eletti al Comitato esecutivo e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno la meta' del totale dei voti dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo.

Art. 18

Articolo 18
Elezione del Comitato esecutivo
1) I Membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i Membri esportatori del Comitato esecutivo, ed i Membri importatori dell'Organizzazione i Membri importatori del Comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle categorie si effettuano secondo le disposizioni che seguono.
2) Ciascun Membro vota per un solo candidato, assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'Articolo 13. Esso puo' assegnare ad un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 14.
3) Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia nessun candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
4) Qualora al primo scrutinio risultino eletti in conformita' al disposto del paragrafo 3 del presente Articolo, meno di otto candidati, si procedera' a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i Membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unita' e cio' fino a quando risultino eletti gli otto candidati.
5) Un Membro che non ha votato per uno dei Membri eletti conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, con riserva del disposto dei paragrafi 6) e 7) del presente Articolo.
6) Si considera che ad un Membro eletto vanno i voti da esso ricevuti all'atto della sua elezione piu' i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun Membro eletto.
7) Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un Membro eletto sia maggiore di 499, i Membri che hanno votato per il Membro eletto in questione o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro Membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun Membro eletto non superino il numero limite di 499.

Art. 19

Articolo 19
Competenza del comitato esecutivo
1) Il Comitato esecutivo e' responsabile davanti al Consiglio ed agisce in conformita' delle sue direttive generali.
2) Il Consiglio puo', a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
a) voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote a norma dell'Articolo 22:
b) sospensione del diritto di voto di un Membro, a norma dell'Articolo 37;
c) decisione arbitrale delle controversie a norma dell'Articolo 37;
d) fissazione delle condizioni d'adesione a norma dell'Articolo 41;
e) decisione in merito all'esclusione di un Membro dell'Organizzazione a norma dell'Articolo 45;
f) decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'Articolo 47;
g) raccomandazione di un emendamento ai Membri a norma dell'Articolo 48.
3) Il Consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato esecutivo.
4) Il Comitato esecutivo istituisce un Comitato delle finanze che e' incaricato, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 22, di sorvegliare la stesura del bilancio preventivo amministrativo che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio e di esercitare ogni altra funzione che gli sia stata conferita dal Comitato esecutivo, compresa la vigilanza sugli utili e le spese. Il Comitato delle finanze fa rapporto sui suoi lavori al Comitato esecutivo.
5) Oltre al Comitato delle finanze, il Comitato esecutivo puo' stabilire ogni altro comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.

Art. 20

Articolo 20
Procedura di votazione del Comitato esecutivo
1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'Articolo 18. Il voto per procura non e' ammesso. Nessun Membro del Comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
2) Le decisioni del Comitato vengono adottate alla stessa
maggioranza delle analoghe decisioni del Consiglio.

Art. 21

Articolo 21
Disposizioni finanziarie
1) Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano.
2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come e' indicato all'Articolo 22. Potranno inoltre essere utilizzati i proventi della vendita ai Membri di servizi particolari e la vendita di informazioni e di studi derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli Articoli 27 e 29.
3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Art. 22

Articolo 22
Votazione del bilancio e fissazione delle quote
1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio vota il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo, e ripartisce le quote di contribuzione dei Membri al bilancio stesso. Il bilancio amministrativo e' predisposto dal Direttore esecutivo, sotto la sorveglianza del Comitato delle finanze secondo le disposizioni del paragrafo 4) dell'Articolo 19.
2) Per ciascun esercizio finanziario, la quota a carico di ciascun Membro e' proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero dei voti di cui esso dispone ed il numero complessivo dei voti di tutti i Membri riuniti. Tuttavia, nel caso che all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i Membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 5) dell'Articolo 13, il Consiglio adegua in conformita' le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei singoli membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente.
3) Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che diviene Membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti che ad esso sono attribuiti e della frazione non decorsa dall'esercizio in corso; le quote fissate agli altri Membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.

Art. 23

Articolo 23
Versamento delle quote
1) Le quote di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili al primo giorno dell'esercizio.
2) Un Membro che non abbia versato integralmente la sua quota di contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi durante i quali essa e' esigibile, perde, fino a quando non estingue il debito il suo diritto di far votare al Consiglio e di votare o di far votare per suono conto al Comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi, il Membro in causa non viene privato di nessun degli altri diritti ad esso conferiti dal presente Accordo, ne' liberato dagli obblighi che questo gli pone.
3) Un Membro il cui diritto di voto sia sospeso in applicazione delle norme del paragrafo 2 del presente Articolo, ovvero delle disposizioni dell'Articolo 37, e' ugualmente tenuto a versare la sua quota.

Art. 24

Articolo 24
Responsabilita' finanziarie
1) L'Organizzazione, funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3) dell'articolo 7, non e' abilitata a stipulare qualunque obbligo che non rientri nella sfera di applicazione del presente Accordo e non puo' essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare, essa non e' qualificata a prendere del denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facolta' di stipulare contratti, l'Organizzazione inserira' nei suoi contratti le condizioni del presente Articolo in modo da portare alla conoscenza delle altre parti interessate; tuttavia se queste condizioni non vengono inserite, non per questo il contratto sara' inficiato di nullita' ne' si riterra' che l'Organizzazione ha prevaricato i poteri che le sono conferiti.
2) La responsabilita' finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi alle quote espressamente previsti nel presente Accordo. Le parti terze che trattano con l'Organizzazione sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle responsabilita' finanziarie dei Membri.

Art. 25

Articolo 25
Verifica e pubblicazione dei conti
Nel piu' breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, e' sottoposto al Consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, debitamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.

Art. 26

Articolo 26
Direttore Esecutivo e Personale
1) Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo su raccomandazione del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del Direttore esecutivo; queste sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.
2) Il Direttore esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed e' responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo.
3) Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio.
4) Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo e il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Membro ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i Membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Art. 27

Articolo 27
Informazioni
1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione ed il consumo di caffe' nel mondo;
b) qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
2) Il Consiglio ha facolta' di chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la sua propria attivita', in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati e di imprese che producono, lavorano o smerciano caffe'. I Membri trasmettono in forma il piu' possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.
3) Il Consiglio istituisce un sistema di prezzi indicativi tale da consentire la pubblicazione di un prezzo indicativo quotidiano misto.
4) Se un Membro non fornisce o abbia difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'Organizzazione, quest'ultimo puo' esigere che il Membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre fornire al riguardo un'assistenza tecnica, il Consiglio puo' adottare le misure necessarie.

Art. 28

Articolo 28
Certificati di origine
1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffe' e di verificare le quantita' di caffe' che sono state esportate da ciascun Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati d'origine secondo le regole approvate dal Consiglio.
2) Tutto il caffe' esportato da un Membro esportatore e' provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'Organizzazione.
3) Ciascun Membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organo governativo o non governativo da esso designato per adempiere alle funzioni previste al paragrafo 2) del presente Articolo. L'Organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo secondo i regolamenti approvati dal Consiglio.

Art. 29

Articolo 29
Studi e ricerche
1) L'Organizzazione favorisce la preparazione di studi e di ricerche riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe'; l'incidenza delle misure prese dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione ed il consumo di caffe, la possibilita' di incrementare il consumo del caffe' nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi.
2) Al fine di attuare le disposizioni del paragrafo 1) del precedente Articolo, il Consiglio adotta nella seconda sessione ordinaria di ogni annata caffearia, un progetto di programma di lavoro annuale di studi e di ricerche, accompagnato da valutazioni riguardanti le risorse necessarie, stabilito dal Direttore esecutivo.
3) Il Consiglio puo' approvare la preparazione, da parte dell'Organizzazione, di studi e di ricerche da effettuare congiuntamente o in collaborazione con altre organizzazioni ed istituzioni. In questo caso, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un conto dettagliato delle risorse necessarie che l'Organizzazione, o il socio o i soci che partecipano al progetto, dovrebbe fornire.
4) Gli studi e le ricerche che l'Organizzazione svolge in applicazione delle disposizioni del presente Articolo sono finanziate per mezzo di risorse che figurano nel bilancio amministrativo, predisposto secondo le disposizioni del paragrafo 1) dell'Articolo 22, e sono eseguiti dai membri del personale dell'Organizzazione e se del caso, da esperti consulenti.

Art. 30

Articolo 30
Preparativi per un nuovo Accordo
Il Consiglio puo' esaminare la possibilita' di negoziare un nuovo Accordo Internazionale sul Caffe', compreso un Accordo che potrebbe contenere misure destinate ad equilibrare l'offerta e la domanda di caffe', ed adottare le iniziative che ritiene appropriate.

Art. 31

Articolo 31
Eliminazione degli ostacoli al consumo
1) I Membri riconoscono che e' estremamente importante realizzare nei piu' brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo.
2) I Membri riconoscono che alcune misure vigenti possono, in misura diversa, intralciare lo sviluppo del consumo di caffe', in particolare:
a) alcuni regimi d'importazione applicabili al caffe', ivi rese le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie regole amministrative o pratiche commerciali;
b) taluni regimi di esportazione per quanto concerne i sussidi diretti ed indiretti e altre regole amministrative o pratiche commerciali;
c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne di carattere legislativo ed amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.
3) In considerazione degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente Articolo, i Membri si adoperano affinche' siano ridotte le tariffe sul caffe' o siano adottate altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
4) In considerazione del loro comune interesse, i Membri si impegnano a ricercare i mezzi piu' idonei per ridurre gradualmente, e ove possibile, eliminare gli intralci allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2) del presente Articolo, nonche' per diminuirne sostanzialmente gli effetti.
5) Per quanto riguarda gli impegni assunti a norma del paragrafo 4) del presente Articolo, i Membri comunicano ogni anno al Consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente Articolo.
6) Il Direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo, e lo sottopone al Consiglio.
7) Per conseguire gli obiettivi di cui nel presente Articolo, il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai Membri. Questi lo informano, appena possibile, delle misure da essi adottate per tradurre in atto le raccomandazioni in parola.

Art. 32

Articolo 32
Misure relative al caffe' trasformato
1) I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi compresa la trasformazione di caffe' e l'esportazione del caffe' trasformato.
2) In questa ottica, i Membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri Membri.
3) Qualora un Membro consideri che il disposto dal paragrafo 2) del presente Articolo non e' osservato, essa avvia consultazioni con gli altri Membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'Articolo 36. I Membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, una delle due parti puo' sottoporre la questione al Consiglio conformemente al disposto dell'articolo 37.
4) Nessuna disposizione del presente Accordo potra' infirmare il diritto dei singoli Membri ad adottare le misure necessarie per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffe' trasformato o, se del caso, per risanare la situazione.

Art. 33

Articolo 33
Miscele e succedanei
1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffe' ai fini della loro vendita in commercio sotto la denominazione di caffe'. I membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffe' verde come materia prima di base.
2) Il Consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese Membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Articolo.
3) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente Articolo.

Art. 34

Articolo 34
Consultazioni e collaborazione con il settore privato
1) L'Organizzazione rimane in stretto collegamento con le organizzazioni non governative appropriate preposte al commercio internazionale del caffe' e con esperti in materia di caffe'.
2) I Membri impostano l'azione che essi espletano nell'ambito del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendita discriminatoria. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi del settore caffeario.

Art. 35

Articolo 35
Aspetti relativi all'ambiente
I Membri tengono debitamente conto della gestione durevole delle risorse di caffe' e della trasformazione del caffe', in considerazione dei principi e degli obiettivi relativi allo sviluppo durevole stabiliti nella ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ed alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo.

Art. 36

Articolo 36
Consultazioni
Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il Direttore esecutivo istituisca una commissione o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione puo' essere sottoposta al Consiglio in virtu' dell'articolo 37. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al Direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i Membri.

Art. 37

Articolo 37
Controversie e ricorsi
1) Ogni controversia relativa all'interpretazione, o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati, viene, su richiesta di qualsiasi Membro che sia parte della controversia, deferita al Consiglio, che decidera' in merito.
2) Quando una controversia e' deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei Membri o piu' Membri che detengono insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente Articolo sulle questioni che sono oggetto di controversia.
3) a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal
Consiglio, tale Commissione si compone di:
i) due persone designate dai Membri esportatori, e cioe' un esperto specializzato in questioni analoghe a quella
oggetto della controversia, ed un autorevole esperto nel
campo giuridico;
ii) due persone designate dai Membri importatori in base
agli stessi criteri;
iii) un Presidente scelto all'unanimita' dalle quattro
persone nominate in virtu' dei commi i) e ii), o, in caso
di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
b) I cittadini dei paesi che sono Parti contraenti del presente
Accordo possono far parte della commissione consultiva.
c) I Membri della commissione consultiva agiscono a titolo
personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo
d) Le spese della commissione consultiva sono a carico
dell'Organizzazione.
4) Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
5) Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo arbitrato.
6) Se un Membro contesta ad un altro Membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al Consiglio che decide in merito.
7) Un Membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di un'infrazione all'Accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
8) Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al Comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o di esigere la sua esclusione dall'Organizzazione in virtu' dell'articolo 45.
9) Un Membro puo' chiedere un parere preliminare al Comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso prima che il Consiglio esamini il caso.

Art. 38

Articolo 38
Firma
Il presente Accordo sara' depositato, dal 18 aprile 1994 fino al 26 settembre 1994 compreso, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinche' sia firmato sia dalle Parti contraenti dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffe', ovvero dal prorogato Accordo internazionale del 1983 su Caffe', sia dai governi invitati alle sessioni del Consiglio internazionale del Caffe' tenute per la negoziazione del presente Accordo.

Art. 39

Articolo 39
Ratifica, accettazione o approvazione
1) Il presente Accordo e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
2) Fatti salvi i casi previsti all'Articolo 40, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 26 settembre 1994. Il Consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.

Art. 40

Articolo 40
Entrata in vigore
1) Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 1994 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno 20 membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri esportatori ed almeno 10 Membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione alla data del 26 settembre 1994, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1 ottobre 1984, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.
2) L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1994. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra Parte contraente dell'Accordo internazionale del 1983 sul caffe', cosi' come prorogato, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro e non oltre il 26 settembre 1994, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, in conformita' con le sue leggi ed i suoi regolamenti, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Un Governo che s'impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, in attesa del deposito di uno strumento di ratifica di accettazione o di approvazione sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione o il 31 dicembre 1994 incluso.
Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1) o 2) del presente Articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione possono decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore tra di loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 31 dicembre 1994, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2) nel presente Articolo possono decidere di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore o entrera' definitivamente in vigore tra di loro.

Art. 41

Articolo 41
Adesione
1) Il governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate puo' aderire al presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.

Art. 42

Articolo 42
Riserve
Nessuna delle disposizioni dell'Accordo puo' costituire oggetto di riserve.

Art. 43

Articolo 43
Applicazioni a territori designati
1) Ogni governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
2) Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intenda autorizzare tale o a tal altro dei territori di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito a norma dell'Articolo 6, puo' farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.
3) Ogni Parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1) del presente articolo puo' in seguito notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile ad un determinato territorio da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio a decorrere dalla data della notifica.
4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1) del presente Articolo diviene indipendente, il governo del nuovo Stato puo' entro 90 giorni del suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una Parte contraente dell'Accordo. Esso diviene Parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine prescritto per effettuare tale notifica.

Art. 44

Articolo 44
Recesso volontario
Ogni parte contraente puo' in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.

Art. 45

Articolo 45
Esclusione
Ove il Consiglio ritenga che un Membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, tale Membro cessa di far parte dell'Organizzazione internazionale del Caffe' e, qualora sia Parte contraente, di essere Parte dell'Accordo.

Art. 46

Articolo 46
Liquidazione dei conti in caso di recesso e di esclusione
1) In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio procede se del caso alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da tale Membro, il quale e' d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una Parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere Parte dell'Accordo in virtu' del paragrafo 2) dell'Articolo 48, il Consiglio puo' liquidare i conti nel modo che lo riterra' piu' equo.
2) Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione dell'Accordo.

Art. 47

Articolo 47
Durata, scadenza o risoluzione
1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni fino al 10 settembre 1999, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2) del presente Articolo, o risolto in forza del paragrafo 3) del presente Articolo.
2) Il Consiglio ha facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58% dei Membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovo negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una Parte contraente o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato tentra in vigore, tale Parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data.
3) Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera.
4) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continuera' a funzionare finche' e' necessario per liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilita' e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.

Art. 48

Articolo 48
Emendamenti
1) Il Consiglio puo', con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle Parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce effetti cento giorni dopo che Parti contraenti rappresentanti almeno il 75% del Membri esportatori che detengono come minimo l'85% dei voti dei Membri esportatori, e Parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei Membri importatori che detengono come minimo l'80% dei voti dei Membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora, allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato.
2) Qualora una Parte contraente o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal Consiglio a tale effetto, tale Parte contraente o territorio cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Art. 49

Articolo 49
Disposizioni supplementari e transitorie
1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffe' cosi' come e' stato prorogato.
2. Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffe':
a) tutte le misure adottate in virtu' del prorogato Accordo internazionale del 1983 sul Caffe', che siano in vigore al 30 settembre 1994 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
b) tutte le decisioni che il Consiglio dovra' adottare nel corso dell'annata caffearia 1993-1994 per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1994-1995 verranno prese nel corso dell'annata caffearia 1993-1994; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.

Art. 50

Articolo 50
Testi dell'Accordo facente fede
I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e portoghese fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo Governo, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministero degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Mancuso

Accord


Accord

Parte di provvedimento in formato grafico