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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubblica di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Art. 4

Articolo 4
Se una grave catastrofe colpisce uno Stato che non e' parte al presente Accordo, le Parti Contraenti che desiderano aiutare tale Paese dovranno coordinare le loro azioni in maniera da garantire il risultato ottimale dei loro sforzi congiunti, in conformita' con le regole e gli orientamenti stabiliti dal Comitato misto di cui all'Articolo 2.