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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubblica di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Art. 3

Articolo 3
Dovra' essere prevista una cooperazione piu' stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti.
Saranno stabilite di comune accordo dal Comitato Misto tutte le pro- cedure per una cooperazione piu' intensa e per una piu' stretta solidarieta'.