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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubblica di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Art. 10

Articolo 10
Il presente Accordo ha una durata illimitata.
Una Parte Contraente che desidera denunciare il presente Accordo notifichera' la sua decisione al Depositario.
Lo Stato recedente cessera' dall'essere Parte Contraente sei mesi dopo che la notifica e' stata ricevuta dal Depositario.
Il Depositario informera' le altre Parti Contraenti della denuncia, la quale avra' effetto unicamente sul rapporto tra lo Stato che denuncia e le altre Parti Contraenti.