N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubblica di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo di cooperazione

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE
LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
CONSAPEVOLI dei rischi causati dalle catastrofi naturali e tecnologiche cui sono esposti i loro rispettivi paesi,
DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche,
SOTTOLINEANDO l'importanza di coordinare i loro sforzi per assistere le Parti Contraenti eventualmente colpite da tali catastrofi,
CONVINTI che una collaborazione rafforzata anche nel campo della Protezione Civile e della Gestione delle Catastrofi rafforzera' i legami di amicizia tra le Parti contraenti,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, dei beni e dell'ambiente, dovra' innanzitutto includere:
1. lo scambio, su base regolare, di informazioni scientifiche e tecniche e dei dati pertinenti. Tale scambio di informazioni dovra' avvenire in conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna Parte contraente;
2. l'attuazione di programmi di ricerca in comune;
3. la formazione di esperti nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di Protezione civile e di Gestione delle Catastrofi.

Art. 2

Articolo 2
Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 2 saranno decisi di comune accordo da un Comitato misto, costituito dai rappresentanti delle Parti contraenti.
Il Comitato misto fornira' raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporra' specifici settori e priorita' per la suddetta cooperazione.
Il Comitato misto si riunira' una volta l'anno e piu' di frequente in via eccezionale su richiesta di una delle Parti Contraenti. Esso sara' presieduto da ciascuna Parte contraente con un sistema alternativo di turni annuali, secondo l'ordine alfabetico dei nomi
degli Stati membri in lingua inglese
Il Comitato misto designera', se necessario, Sotto-comitati misti incaricati dei settori specifici.
Il Comitato misto adottera' il proprio regolamento interno.

Art. 3

Articolo 3
Dovra' essere prevista una cooperazione piu' stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti.
Saranno stabilite di comune accordo dal Comitato Misto tutte le pro- cedure per una cooperazione piu' intensa e per una piu' stretta solidarieta'.

Art. 4

Articolo 4
Se una grave catastrofe colpisce uno Stato che non e' parte al presente Accordo, le Parti Contraenti che desiderano aiutare tale Paese dovranno coordinare le loro azioni in maniera da garantire il risultato ottimale dei loro sforzi congiunti, in conformita' con le regole e gli orientamenti stabiliti dal Comitato misto di cui all'Articolo 2.

Art. 5

Articolo 5
Le controversie derivanti dalla interpretazione e dall'attuazione del presente Accordo, che non possono essere risolte dal Comitato misto saranno regolate per le vie diplomatiche.

Art. 6

Articolo 6
Il presente Accordo non pregiudichera' gli Accordi bilaterali sulla Protezione Civile e sulla Gestione delle Catastrofi, e vi sara' dato attuazione in conformita' con gli Accordi internazionali nello stesso settore.

Art. 7

Articolo 7
Le parti Contraenti si informeranno a vicenda della designazione di una Autorita' nazionale che avra' funzioni di coordinamento ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Art. 8

Articolo 8
Il Governo Italiano agira' in qualita' di Depositario del presente Accordo.

Art. 9

Articolo 9
Le Parti Contraenti al presente Accordo notificheranno il Depositario attraverso le vie diplomatiche che il presente Accordo e' stato approvato in conformita' con le loro rispettive legislazioni nazionali.
Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale la terza Parte Contraente ha notificato il Depositario che l'Accordo e' stato approvato secondo la sua legislazione nazionale.
Il presente Accordo entra in vigore solo tra le Parti Contraenti che hanno fornito la suddetta notifica al Depositario.
Accordo dicooperazione

Art. 10

Articolo 10
Il presente Accordo ha una durata illimitata.
Una Parte Contraente che desidera denunciare il presente Accordo notifichera' la sua decisione al Depositario.
Lo Stato recedente cessera' dall'essere Parte Contraente sei mesi dopo che la notifica e' stata ricevuta dal Depositario.
Il Depositario informera' le altre Parti Contraenti della denuncia, la quale avra' effetto unicamente sul rapporto tra lo Stato che denuncia e le altre Parti Contraenti.

Art. 11

Articolo 11
Ogni altro Stato, membro dell'Iniziativa Centrale Europea - mirante ad una migliore cooperazione regionale tra i Governi enumerati nel Preambolo al presente Accordo - puo' aderire al presente Accordo informando per iscritto il Depositario del suo intento di aderire, con riserva del consenso di tutte le Parti Contraenti.
L'adesione entrera' in vigore secondo le procedure stabilite all'Articolo 9 relative alle Parti Contraenti.
Il Depositario trasmettera' una copia certificata del documento di adesione al Governo di ciascuno Stato firmatario come pure ai Governi degli Stati che hanno successivamente aderito al presente Accordo.

Art. 12

Articolo 12
Fatto a Vienna, il 18 luglio, in un unico esemplare autentico in lingua inglese, che sara' depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri Italiano.


Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Austriaca Repubblica Italiana

Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica di Croazia Repubblica di Polonia
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica di Ungheria Repubblica di Slovenia

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Cooperation agreement



Parte di provvedimento in formato grafico