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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubblica di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Art. 2

Articolo 2
Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 2 saranno decisi di comune accordo da un Comitato misto, costituito dai rappresentanti delle Parti contraenti.
Il Comitato misto fornira' raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporra' specifici settori e priorita' per la suddetta cooperazione.
Il Comitato misto si riunira' una volta l'anno e piu' di frequente in via eccezionale su richiesta di una delle Parti Contraenti. Esso sara' presieduto da ciascuna Parte contraente con un sistema alternativo di turni annuali, secondo l'ordine alfabetico dei nomi
degli Stati membri in lingua inglese
Il Comitato misto designera', se necessario, Sotto-comitati misti incaricati dei settori specifici.
Il Comitato misto adottera' il proprio regolamento interno.