Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli.
Art. 7.
((
1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.
1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessita' di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalita' indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore puo' richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale e' stata fatta inizialmente la richiesta. ))
((1))
2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2007.
Il D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2007.