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Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)

Art. 1.



I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volonta', attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notai e' concessa anche la facolta' di:

1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2° ricevere con giuramento atti di notorieta' in materia civile e commerciale;

3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredita' col beneficio dell'inventario di cui nell'art. 955 del Codice civile, nonche' gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorita' giudiziaria,

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilita' dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.