Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)
Art. 1.
I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volonta', attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
Ai notai e' concessa anche la facolta' di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2° ricevere con giuramento atti di notorieta' in materia civile e commerciale;
3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredita' col beneficio dell'inventario di cui nell'art. 955 del Codice civile, nonche' gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorita' giudiziaria,
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilita' dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.