Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie. (029U0499)
Art. 1.
I libri fondiari, conservati in vigore in forza dell'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, nel nuovo testo allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della giustizia e degli affari di culto. La detta legge si applichera' anche nei territori annessi con il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.
Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili col presente decreto e col nuovo testo della legge 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95.
Nei comuni in cui mancano i libri fondiari rimane temporaneamente in vigore, fino alla istituzione o ricostituzione dei libri stessi, il sistema di archiviazione ora esistente.