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Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli.

Art. 9.

1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Nota all'art. 9: - Si trascrive il testo dell' (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), sostituito dall' (Bollettino ufficiale delle Societa' per azioni e a reponsabilita' limitata): "Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attivita' commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo".