Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1984, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Art. 2.
(Totale generale della spesa)
E' approvato in lire 345.896.691.543.000 in termini di competenza ed in lire 349.11.817.339.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1984.
Art. 3.
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).
L'assegnazione di lire 545 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1984, e' comprensiva della somma di lire 179.453 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1984, rispettivamente fino, all'importo massimo di lire 1.383.308.175.000 e lire 1.798.647.454.000.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto, rispettivamente, con quello delle poste e delle telecomunicazioni e con quello dei trasporti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1984-31 agosto 1984, mensilmente, un dodicesimo degli importi complessivi di cui al secondo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6857, 6858, 6864, 8908 e 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1984, de gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1984, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
Ai fini dell'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e n. 345, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli stati di previsione delle varie amministrazioni interessate, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 6859 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni per competenza e cassa occorrenti per l'applicazione del penultimo comma, dell'articolo 10 dell'accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, relativo al finanziamento del compenso incentivante.
Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1984 e' stabilito in 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 220.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.
Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' elevato, per l'anno finanziario 1984, a lire 9.000 miliardi con carattere rotativo.
Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1984, in lire 9.000 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' stabilita in lire 1.100 miliardi la dotazione, per l'anno finanziario 1984, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento Europeo e per l'attuazione dei referendum dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.
Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 16.420.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al citato capitolo n. 6805 ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro italiano denominati in ECU.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare con propri decreti di conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto, agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1984, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472, sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1983 sono riferiti alla competenza dell'anno 1984 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.
Per le operazioni di spesa di cui agli ultimi due commi precedenti, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1984 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1984; e' stabilito in 200.
Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1934, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1984, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi statali.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1984, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1382 del predetto stato di previsione per le necessita' di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1984, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' esistenti in conto residui sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura; nell'edilizia e nelle infrastrutture e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e', altresi' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, nonche' ad effettuare le eventuali successive variazioni, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1984, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1984, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1984, annesso allo stato di previsione; del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
Per l'anno finanziario 1984 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1984, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' l'impegno, e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1984, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1984, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso al bilancio predetto. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1984, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1954, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese, relative all'anno finanziario 1984, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (Appendice n. 1).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298. L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1984, in lire 35.500.000.000.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1984, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1984, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1984, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1984, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1984, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 138, n. 147, n. 149, n. 151 e n. 255.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1984, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1984, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 115, n. 120, n. 121, n. 124, n. 125, n. 126, n. 129, n. 130, n. 132, n. 171 e n. 258.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1984, come appresso:
a) militari specializzati:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 12.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34.311 b) militari aiuto-specialisti:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.500
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1984, in 76 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali piloti di stato maggiore di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1984, in 90 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1984, come appresso:
Esercito (compresi i carabinieri). . . . . . . . . . . . . . . n. 630 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 120 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 210
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1984, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 900 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.524 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 900
A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1984, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4.438 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.863
Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1984, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 11.821 unita'.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1984, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . . . n. 18.900
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1984, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977 n. 372.
Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti gia' autorizzati.
I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.
Quando gli atti investono la competenza di piu' capitoli e' sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.
Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1984, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento nonche' le integrazioni di vitto, e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 (Elenco n. 3).
Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1984, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1984, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della, gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.
Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato per l'anno finanziario 1984, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1984, delle somme versate sul capitolo n. 2376 dello stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.
Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Art. 19.
(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile; per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
Art. 20.
(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
Art. 21.
(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1984, in termini di competenza e di cassa, le somme, corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario, occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Art. 22.
(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).
Art. 23.
(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).
Art. 24.
(Quadro generale riassuntivo)
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1984, con le tabelle allegate.
Art. 25.
(Disposizioni diverse)
A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1984, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Per l'anno 1984, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire ottocento milioni.
Per Fanno finanziario 1984 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella Tabella B allegata alla presente legge.
Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.
Per l'anno finanziario 1984 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative rispettivamente per competenza e cassa sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Per l'anno finanziario 1984 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1984 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sara' effettuata a titolo di acconto in ragione del novanta per cento delle relative somme iscritte, in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.
In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1983 per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1984, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.
La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1984, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', altresi', anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico di cui al comma precedente, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 del medesimo testo unico.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.
In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE della spesa autorizzata dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per l'occupazione giovanile, e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione delle suindicate disposizioni legislative, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1983 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1984.
Art. 26.
(Bilancio pluriennale)
Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1984-1986, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 29 dicembre 1983
PERTINI CRAXI - GORIA - LONGO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Tabelle-Tabella A
TABELLE
TABELLA A CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO
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TABELLA A CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO
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Tabelle-Tabella B
TABELLA B STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE DEMANDANO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE ANNUO ALLA LEGGE DI BILANCIO
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Tabelle-Tabella C
TABELLA C CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1984 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO E AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE
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Tabelle-Tabella D
TABELLA D CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL QUINTO E SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468
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Tabelle-Tabella 1
TABELLA N. 1 Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 1/A
TABELLA N. 1/A Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 2
TABELLA N. 2 Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 3
TABELLA N. 3 Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 4
TABELLA N. 4 Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 5
TABELLA N. 5 Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 6
TABELLA N. 6 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 7
TABELLA N. 7 Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 8
TABELLA N. 8 Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 9
TABELLA N. 9 Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 10
TABELLA N. 10 Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 11
TABELLA N. 11 Stato di previsione, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 12
TABELLA N. 12 Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziaria 1984
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Tabelle-Tabella 13
TABELLA N. 13 Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 14
TABELLA N. 14 Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 15
TABELLA N. 15 Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 16
TABELLA N. 16 Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 17
TABELLA N. 17 Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 18
TABELLA N. 18 Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 19
TABELLA N. 19 Stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 20
TABELLA N. 20 Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1984
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Tabelle-Tabella 21
TABELLA N. 21 Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1984
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