N NORME. red.it

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Art. 1.



Allo scopo di:
1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attivita' agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;
2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;
3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;
((4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.))
((5)) ) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.