Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati.
Art. 1.
Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' elevato a lire 4.100 miliardi.
Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.