Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.
Art. 1.
L'esercizio del gioco del lotto e' riservato allo Stato.
Il servizio del lotto e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.