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Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.

Art. 6

ARTICOLO 6.

Dopo l'articolo 21 della Convenzione e' inserito un articolo 21 bis formulato come segue:
1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno sopravvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente e qualora essa abbia diritto di richiedere ad un terzo la riparazione di tale danno in virtu' della legislazione di quest'ultimo Stato, tale Stato riconosce all'istituto del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di essere surrogato nel diritto alla riparazione secondo la legislazione che gli e' applicabile.
2. Qualora in applicazione del paragrafo primo gli istituti dei due Stati contraenti abbiano il diritto di richiedere la riparazione di un danno per prestazioni accordate per lo stesso evento, essi sono creditori in solido. Nei loro rapporti reciproci devono procedere alla ripartizione delle somme recuperate in proporzione alle prestazioni dovute da ciascuno".