Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.
Art. 3
ARTICOLO 3.
L'articolo 9, paragrafo primo, della Convenzione, e' completato dal seguente capoverso:
"Quando un assicurato non puo' far valere un diritto a prestazioni, anche tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati anche i periodi d'assicurazione compiuti in paesi terzi legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza sociale concernenti le assicurazioni invalidita', vecchiaia e superstiti".
L'articolo 9, paragrafo primo, della Convenzione, e' completato dal seguente capoverso:
"Quando un assicurato non puo' far valere un diritto a prestazioni, anche tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati anche i periodi d'assicurazione compiuti in paesi terzi legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza sociale concernenti le assicurazioni invalidita', vecchiaia e superstiti".