Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.
Art. 13
ARTICOLO 13.
Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.
Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 11, sono ugualmente presi in considerazione per l'apertura del diritto alle rendite gli eventi assicurati che si sono realizzati successivamente al 31 dicembre 1976; tali rendite saranno peraltro dovute solamente a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Fatto a Berna, il 2 aprile 1980, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
MIGLIUOLO
Per il Consiglio federale svizzero
SCHULER
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.
Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 11, sono ugualmente presi in considerazione per l'apertura del diritto alle rendite gli eventi assicurati che si sono realizzati successivamente al 31 dicembre 1976; tali rendite saranno peraltro dovute solamente a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Fatto a Berna, il 2 aprile 1980, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
MIGLIUOLO
Per il Consiglio federale svizzero
SCHULER
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO