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Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.

Art. 2

ARTICOLO 2.

L'articolo 8 della Convenzione e' modificato come segue:
"Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidita' svizzera:
a) I cittadini italiani non domiciliati in Svizzera che hanno dovuto abbandonare la loro attivita' in tale paese a seguito di un infortunio o di una malattia e che vi restino fino alla realizzazione del rischio assicurato sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione svizzera per quanto riguarda la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidita'. Essi devono versare i contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' come se avessero il loro domicilio in Svizzera.
b) Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di in validita', i cittadini italiani iscritti nell'assicurazione italiana o che hanno gia' beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera.
c) I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino la loro residenza in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidita', abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero.
Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano una attivita' lucrativa, come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidita', abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno un anno; i figli minorenni domiciliati in Svizzera hanno inoltre diritto a tali provvedimenti quando siano nati invalidi in Svizzera o quando vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita.
d) L'articolo 7, lettera b), si applica per analogia alle rendite straordinarie dell'assicurazione invalidita'; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che le sostituiscono, e' di almeno 5 anni interi.
e) Le rendite ordinarie di invalidita' previste per gli
assicurati
con grado di invalidita' inferiore al 50 per cento, come pure gli assegni per grandi invalidi, possono essere concesse ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera".