Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.
Art. 4
ARTICOLO 4.
Dopo l'articolo 14 della Convenzione e' inserito un articolo 14 bis formulato come segue:
"I cittadini italiani e svizzeri che hanno diritto alle prestazioni in natura a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, in conformita' alla legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di tali vantaggi quando si trasferiscono sul territorio dell'altro Stato nel corso del trattamento medico, alla condizione che abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'organismo competente. Tale autorizzazione deve essere accordata se non viene sollevata alcuna obiezione di ordine medico".
Dopo l'articolo 14 della Convenzione e' inserito un articolo 14 bis formulato come segue:
"I cittadini italiani e svizzeri che hanno diritto alle prestazioni in natura a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, in conformita' alla legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di tali vantaggi quando si trasferiscono sul territorio dell'altro Stato nel corso del trattamento medico, alla condizione che abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'organismo competente. Tale autorizzazione deve essere accordata se non viene sollevata alcuna obiezione di ordine medico".