Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Art. 8.
Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della tabella, di cui al precedente articolo 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di L. 522.000.
L'indennita' una volta tanto, di cui al comma precedente, e' pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7.
Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennita', cosi' determinata, e' ridotta ai tre quarti.