N NORME. red.it

Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 3.


Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e' ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.