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Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 4.


Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge e' aumentata di un decimo e comunque non puo' essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermita' ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:
dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;
dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;
per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.
In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non puo' essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.
Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le L. 832.000 annue.
Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al n. 1) dell'articolo 167 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.
Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'articolo 177 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 178 dello stesso ordinamento, come modificato dalla citata legge.
Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 586.