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Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 5.


Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, e dall'articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586. Peraltro, gli importi di L. 195.000 e L. 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.