N NORME. red.it

Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A partire dal 1 agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari di cui alla legge 12 luglio 1.75, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Art. 2.


L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ª mensilita', a favore degli ufficiali giudiziari, e' pari all'importo della tabella unita alla presente legge corrispondente agli anni di servizio utile.
A partire dal 1980, al 1 gennaio di ciascun anno, ai fini della liquidazione delle pensioni relative a cessazioni non anteriori all'anno stesso, gli importi della nuova tabella, di cui al primo comma, sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prendendo a base la variazione percentuale dell'indice stabilito in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge n. 177 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.


Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e' ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.

Art. 4.


Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione prevista dagli articoli 2 e 3 della presente legge e' aumentata di un decimo e comunque non puo' essere considerata inferiore, rispettivamente, per infermita' ascrivibile alle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313:
dall'ottava alla sesta, all'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio;
dalla quinta alla seconda, all'importo corrispondente a 33 anni di servizio;
per la prima, all'importo corrispondente a 40 anni di servizio.
In ogni caso, l'importo della pensione diretta di privilegio non puo' essere superiore a quello determinato ai sensi degli articoli 2 e 3, in corrispondenza a 40 anni di servizio.
Per gli ufficiali giudiziari, la pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi di cui all'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio, aumentati dell'indennita' integrativa di cui all'articolo 148 oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048, viene integrata per la differenza da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso puo' superare le L. 832.000 annue.
Per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel comma precedente, si considerano i proventi di cui al n. 1) dell'articolo 167 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 dell'ordinamento stesso e dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048.
Per i coadiutori, ai fini dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo pari ai tre quarti del relativo importo indicato nel precedente terzo comma, si considerano i proventi di cui all'articolo 177 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, quale risulta modificato dagli articoli 5 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 178 dello stesso ordinamento, come modificato dalla citata legge.
Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 586.

Art. 5.


Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, e dall'articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586. Peraltro, gli importi di L. 195.000 e L. 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Art. 6.


Nei casi di pensione di riversibilita' della pensione diretta di privilegio, quando l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente l'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio e' riversibile per intero e la residua parte e' riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965.
Quando l'iscritto sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato, la pensione e' riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui al precedente articolo 5.
La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria.
Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi considerati nel modo indicato nel precedente articolo 4, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che comunque non puo' superare, nel caso di ufficiale giudiziario, L. 676.000 per le pensioni di riversibilita' ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 504.000 per le rimanenti pensioni di riversibilita' previste dal secondo comma.
Per gli aiutanti e per i coadiutori detti importi sono ridotti ai tre quarti.

Art. 7.


L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' relative agli iscritti alla Cassa in nessun caso si considera inferiore a quello stabilito, per l'anno di decorrenza della pensione, dal primo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Art. 8.


Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n. 380, si ottiene prendendo a base il valore della tabella, di cui al precedente articolo 2, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di L. 522.000.
L'indennita' una volta tanto, di cui al comma precedente, e' pari al valore che ne residua, moltiplicato per il coefficiente fisso 7.
Per gli aiutanti e per i coadiutori l'indennita', cosi' determinata, e' ridotta ai tre quarti.

Art. 9.


Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1978.
A partire dal 1978, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriore all'anno stesso sono riliquidate determinandone il nuovo importo in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli da 2 a 7 per le pensioni relative a cessazioni dal servizio non anteriori all'anno considerato.
Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento.

Art. 10.


I contributi annui complessivi dovuti alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore sono stabiliti per gli anni 1978 e 1979 nella misura di L. 1.100.000.
Per l'anno 1980 la misura del contributo e' elevata a L. 1.300.000.
Al 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981, il contributo di cui al comma precedente e' rideterminato con i criteri di cui al successivo articolo 11.
L'importo annuo del contributo personale e' stabilito in misura pari al 6 per cento dell'intero trattamento economico minimo garantito comprensivo della tredicesima mensilita', dell'assegno perequativo e dell'indennita' integrativa speciale.

Art. 11.


Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 e' comprensivo:
a) di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364;
b) della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa.
Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 10:
1) la quota di cui alla precedente lettera a) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare annuo riferito al 1 gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennita' integrativa speciale e l'analogo valore al 1 gennaio dell'anno precedente;
2) la quota di cui alla precedente lettera b) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1 gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177;
3) i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore.
Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite, rispettivamente, in L. 400.000 e L. 900.000.

Art. 12.


Il contributo in una sola volta tanto dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pari a sette volte la differenza tra 1 due sottoindicati valori della tabella di cui al precedente articolo 2, vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto:
quello corrispondente agli anni utili comprensivi di quelli da riscattare;
quello corrispondente ai soli anni gia' utili a pensione alla data di presentazione della domanda.
Nei confronti dell'aiutante ufficiale giudiziario e del coadiutore il contributo predetto e' ridotto ai tre quarti.

Art. 13.


Per il periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977 e' dovuto alla Cassa, per i coadiutori, il solo contributo personale nella misura di lire 90.900 annue. Per i posti vacanti il predetto contributo, nella misura indicata, e' a carico dello Stato.
Corrispondentemente, per le cessazioni dal servizio dei coadiutori comprese nel periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977, l'eventuale trattamento di quiescenza spettante e' pari ai tre quarti di quello previsto per gli ufficiali giudiziari dalla legge 18 novembre 1975, n. 586.

Art. 14.


Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere c) e d) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 15.


I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di eta' previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o che lo raggiungeranno entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e sempreche' non superino i settanta anni di eta'.
I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, iscritti alla Cassa di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorche' trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta', non abbiano compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono avvalersi della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
I coadiutori, di cui al precedente comma, per i quali non siano state effettuate le contribuzioni possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari. Il contributo e' determinato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

Art. 16.


All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 10.800 milioni, si provvede quanto a lire 7.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 - all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'apposito accantonamento e per lire 4.800 milioni l'accantonamento "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri" - e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1981
PERTINI FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI

Tabella

TABELLA DEGLI IMPORTI DELLA PENSIONE PREVISTI DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2


Parte di provvedimento in formato grafico