Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Art. 26
ARTICOLO 26.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse
al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.