Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Art. 8
ARTICOLO 8.
1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno
essere predisposti dalla competente autorita' in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.
2. L'attuazione di questi programmi dovra' avvenire in modo che la
competente autorita', gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi, o chi per loro, vi prendano parte attiva.
3. In particolare, saranno create commissioni miste, nazionali o
locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.