Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Art. 8
ARTICOLO 8.
Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o
trattamento di base minimo sara' maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dalla autorita' competente.