Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE (N. 74) RIGUARDANTE I CERTIFICATI DI MARINAIO QUALIFICATO
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale,
adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei la seguente Convenzione, che verra' denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946:
ARTICOLO 1.
Nessuno puo' essere arruolato a bordo di una nave in qualita' di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioe' in grado di eseguire mansioni il cui adempimento puo' venire richiesto a qualsiasi membro dell'equipaggio addetto al servizio in plancia (all'infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non e' titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformita' alle disposizioni dei seguenti articoli.
CONVENZIONE (N. 74) RIGUARDANTE I CERTIFICATI DI MARINAIO QUALIFICATO
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale,
adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei la seguente Convenzione, che verra' denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946:
ARTICOLO 1.
Nessuno puo' essere arruolato a bordo di una nave in qualita' di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioe' in grado di eseguire mansioni il cui adempimento puo' venire richiesto a qualsiasi membro dell'equipaggio addetto al servizio in plancia (all'infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non e' titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformita' alle disposizioni dei seguenti articoli.