N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 5

ARTICOLO 5.

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prendere le opportune misure affinche' i lavoratori beneficine durante e dopo il loro impiego, di visite mediche, esami biologici o altri test o ricerche necessari a valutare la loro esposizione e a controllare il loro stato di salute relativamente ai rischi della loro professione.