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Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Art. 3

ARTICOLO 3.
(Limiti soggettivi all'estradizione)

Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini e degli apolidi residenti. La qualita' di cittadino sara' accertata alla data della richiesta di estradizione.