Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
Art. 3
ARTICOLO 3.
(Limiti soggettivi all'estradizione)
Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini e degli apolidi residenti. La qualita' di cittadino sara' accertata alla data della richiesta di estradizione.
(Limiti soggettivi all'estradizione)
Le Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini e degli apolidi residenti. La qualita' di cittadino sara' accertata alla data della richiesta di estradizione.